Cassazione Civile, Ordinanza n. 04409/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per il 2009 e separato atto sanzionatorio IVA nei confronti di una società formalmente stabilita a San Marino, ritenendo che l'attività fosse in realtà riconducibile a un soggetto residente in Italia e che la società fosse una mera interposizione fittizia/esterovestita. L'Amministrazione aveva quindi contestato la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 3, t.u.i.r., con conseguente assoggettamento a IRES, IRAP e IVA. La sentenza regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata l'esterovestizione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 73, comma 3, t.u.i.r., per avere la CGT ritenuto sufficiente, per escludere l'esterovestizione, la sola esistenza della sede legale a San Marino senza verificare sede dell'amministrazione o oggetto principale in Italia; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere la CGT valutato in modo atomistico gli indizi offerti dall'Ufficio, senza una valutazione globale e unitaria del compendio presuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi affermati. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio. La Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse erroneamente valorizzato il solo dato formale della sede legale estera e avesse omesso di verificare, invece, la sede effettiva dell'amministrazione o il luogo di svolgimento dell'oggetto principale in Italia, oltre ad avere trascurato la valutazione complessiva degli indizi idonei a fondare la prova presuntiva dell'esterovestizione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986
Per società con sede legale in Stato extra-UE, la residenza fiscale in Italia va accertata in base alla sede dell'amministrazione o al luogo di svolgimento dell'oggetto principale; i criteri sono alternativi e paritetici e la ricorrenza di uno di essi per la maggior parte del periodo d'imposta determina la residenza in Italia.
art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Indicata come base normativa dell'accertamento induttivo del reddito.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Indicata come base normativa dell'accertamento induttivo ai fini IVA.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997
Indicata come norma sanzionatoria per violazioni in materia IVA.
art. 49 T.F.U.E.
Richiamato per affermare la libertà di stabilimento nell'Unione europea e i limiti alla repressione di costruzioni puramente artificiose.
art. 54 T.F.U.E.
Richiamato per estendere la libertà di stabilimento alle società costituite secondo il diritto di uno Stato membro.
art. 2727 c.c.
Norma sulla prova per presunzioni richiamata per censurare la mancata valutazione complessiva degli indizi.
art. 2729, primo comma, c.c.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve esaminare gli indizi nel loro insieme e non in modo atomistico.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 2727 e 2729 c.c. per la valutazione della prova e delle presunzioni.
art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere di specificità del ricorso e alla trascrizione degli stralci rilevanti dell'avviso di accertamento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato quale base della trattazione in camera di consiglio.
artt. 383, primo comma, e 384, secondo comma, prima parte, c.p.c.
Richiamati per la cassazione con rinvio e per i poteri del giudice di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il giudizio tributario di rinvio.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.
Massime di principio
- Per le società aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, la residenza fiscale in Italia si accerta secondo i criteri sostanziali della sede dell'amministrazione o del luogo di svolgimento dell'oggetto principale, che operano in modo alternativo e paritetico rispetto alla sede legale.
- Ai fini della contestazione di esterovestizione, non è sufficiente valorizzare il solo dato formale della sede legale estera, occorrendo verificare dove si svolgano in concreto le attività amministrative e direttive dell'ente e dove sia esercitata l'attività economica principale.
- La prova dell'esterovestizione può essere fornita anche per presunzioni, ma il giudice deve valutare tutti gli indizi complessivamente, secondo una logica di convergenza del molteplice, e non mediante un esame atomistico o frammentario dei singoli elementi.
- Una decisione che escluda la residenza fiscale in Italia senza confrontarsi con il compendio indiziario nel suo insieme e senza verificare i criteri sostanziali di collegamento previsti dalla legge incorre in violazione di legge e dei criteri di valutazione della prova presuntiva.
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