Sentenza del 30/07/2019 n. 20486 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 2003, con cui l'Agenzia aveva imputato pro quota a lei maggiori redditi da partecipazione, presumendo la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base azionaria. La ricorrente sosteneva che i maggiori ricavi fossero stati reinseriti nelle casse sociali dal socio R.G. mediante finanziamenti infruttiferi e quindi accantonati o reinvestiti nella società, senza essere distribuiti agli altri soci. Contestava inoltre il rischio di una doppia imposizione, poiché l'Agenzia si era insinuata anche al passivo fallimentare della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della curatela fallimentare, poiché quest'ultima non era stata parte dei precedenti gradi di giudizio. Ha invece accolto il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR: la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, pur applicabile alle società a ristretta base azionaria, può essere superata dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. La CTR non aveva spiegato logicamente come si potesse presumere la distribuzione alla ricorrente dopo aver accertato che gli importi erano stati quasi integralmente versati nelle casse sociali dal socio R.G. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 9, 38 e 39
Disciplinano, tra l'altro, i criteri e i poteri per la determinazione e la rettifica del reddito imponibile. Nel caso concreto, la rettifica del reddito della socia doveva essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 54
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di determinazione del reddito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato in relazione all'accertamento dei maggiori ricavi e della base imponibile.
Codice civile, artt. 2699, 2700, 2727 e 2729
Riguardano efficacia della prova documentale e presunzioni semplici. La presunzione di distribuzione degli utili deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti e ammette prova contraria.
Codice di procedura civile, artt. 360, 112, 132, 342 e 346
Regolano i motivi di ricorso per cassazione, i limiti della pronuncia, i requisiti della sentenza e dell'impugnazione. La Corte ha esaminato il vizio di motivazione insufficiente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis.
Cass., 18 ottobre 2017, n. 24534
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, tuttavia salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.
La ristretta base societaria consente di presumere la distribuzione degli utili extracontabili ai soci, ma la presunzione non è assoluta: il socio può dimostrare che gli utili sono rimasti nella società, sono stati reinvestiti o sono stati attribuiti diversamente.
Cass., Sezioni Unite, 6 maggio 2015, n. 9100
Un motivo di ricorso può contenere più profili di censura, purché le doglianze siano formulate con chiarezza e possano essere esaminate separatamente.
L. n. 904 del 1977, artt. 1 e 2
Richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni ritenute violate nell'ambito della disciplina fiscale applicabile.
D.L. n. 223 del 2006, artt. 14, 23 e 35, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni rilevanti per la disciplina fiscale dell'accertamento.
L. n. 88 del 2009, art. 24
Richiamata dalla ricorrente tra le norme asseritamente applicabili alla controversia.
L. n. 445 del 2000, art. 76
Richiamata dalla ricorrente in relazione alle dichiarazioni sostitutive e alle responsabilità connesse.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento di utili extracontabili consente normalmente di presumere la loro distribuzione pro quota ai soci, ma si tratta di una presunzione superabile.
- Il socio può contrastare la presunzione dimostrando, con elementi concreti, che i maggiori ricavi sono stati accantonati, reinvestiti, utilizzati per finanziare la società o comunque non distribuiti a lui.
- La motivazione dell'atto e della sentenza deve spiegare il collegamento logico tra i maggiori ricavi societari e la loro effettiva distribuzione al singolo socio; non è sufficiente un'affermazione apodittica o il solo richiamo alla ristretta base sociale.
- Quando gli importi risultano nuovamente versati nelle casse della società, tale circostanza può essere incompatibile con una contestuale distribuzione pro quota e deve essere specificamente valutata dal giudice.
- La presenza di un accertamento o di un'insinuazione al passivo fallimentare della società non esclude automaticamente la tassazione del socio, ma impone di evitare duplicazioni e di verificare la reale destinazione degli utili e la coerenza tra i diversi accertamenti.
- La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente la vittoria definitiva al contribuente: elimina la sentenza viziata e rimette la controversia al giudice di merito, che dovrà svolgere ulteriori accertamenti e decidere nuovamente.
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