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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18584/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un risparmiatore e l'intermediario tramite il quale era stata sottoscritta una polizza denominata "Safe 112". L'investitore aveva chiesto la condanna dell'intermediario e del promotore finanziario al pagamento di una somma, anche a titolo risarcitorio, sostenendo di essere stato indotto a disinvestire anticipatamente le somme investite in base a informazioni errate fornitegli circa una possibile variazione della tassazione del capital gain e circa la penale applicabile al recesso. In appello la domanda era stata respinta perché il giudice di merito aveva escluso il nesso causale tra le informazioni asseritamente inesatte e la decisione di disinvestire, valorizzando la preesistente volontà dell'investitore di recuperare anticipatamente gran parte del capitale per finalità personali. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dell'art. 23, comma 6, TUF, per avere la Corte d'appello posto a carico dell'investitore l'onere di provare il nesso causale, mentre avrebbe dovuto gravare sull'intermediario la prova dell'esatto adempimento; 2) violazione degli artt. 1176, comma 2, e 1375 c.c., nonché delle norme TUF e del Regolamento Consob n. 11522/1998, per avere escluso la responsabilità di banca e promotore nonostante l'asserita violazione degli obblighi informativi e della diligenza qualificata; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio chiesta in appello per verificare la correttezza delle informazioni fornite su tassazione e penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure dei primi due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva invertito l'onere della prova ma aveva accertato in fatto, con motivazione non sindacabile in cassazione, che il deficit informativo del promotore non era stato causalmente determinante rispetto alla scelta di disinvestimento, essendo invece provata una pregressa e autonoma volontà del cliente di recedere anticipatamente dal rapporto. La Corte ha inoltre osservato che, anche nei casi di inosservanza degli obblighi informativi, il nesso causale va verificato in concreto e l'intermediario può fornire prova contraria alla presunzione legale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare il mancato ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, e perché non individuava un fatto storico decisivo omesso nell'esame. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità da inadempimento dell'intermediario; la Corte rileva che la decisione di merito non ha fondato il rigetto su una indebita inversione dell'onere probatorio

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che il giudice di merito ha invece escluso il nesso causale per prova contraria dell'intermediario

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato in tema di presunzione del nesso causale tra inadempimento informativo e danno; la Corte afferma che la presunzione è relativa e può essere superata da prova contraria

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    invocato per la diligenza qualificata del promotore/intermediario; la Corte reputa però decisivo l'accertamento di insussistenza del nesso causale

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte non ne fa discendere responsabilità in assenza di causalità del danno

  • artt. 21 ss. d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamati come norme sugli obblighi informativi dell'intermediario; la Corte osserva che la loro eventuale violazione non basta senza prova del nesso causale concreto

  • artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    richiamati per gli obblighi informativi attivi e la disciplina dell'operazione; la Corte ribadisce che va verificata in concreto l'incidenza dell'eventuale deficit informativo sulla scelta dell'investitore

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in tema di vizio di motivazione; la Corte ricorda che è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • Cass. s.u. 8053/2014

    richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione di merito

  • Cass. 23128/2022

    richiamata per affermare che l'inosservanza dell'obbligo di informazione attiva non esonera dall'accertamento concreto del nesso causale

  • Cass. 10145/2022

    richiamata nello stesso senso sulla necessità della verifica causale concreta

  • Cass. 33596/2021

    richiamata per la presunzione legale del nesso causale e la possibilità di prova contraria da parte dell'intermediario

  • Cass. 7905/2020

    richiamata per la medesima regola sulla presunzione relativa del nesso causale

  • Cass. 7288/2023

    richiamata a conferma dell'orientamento sulla presunzione causale e sulla prova contraria

  • Cass. 7471/2017

    richiamata per la discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio

  • Cass. 72/2011

    richiamata per escludere la censurabilità del mancato esercizio del potere di disporre CTU quando la decisione sia adeguatamente motivata con altri elementi istruttori

  • Cass. 19987/2017

    richiamata per ribadire che in cassazione non è sufficiente lamentare l'omesso esame di elementi istruttori, occorrendo indicare un fatto storico decisivo

Massime di principio

  • Nei giudizi di responsabilità dell'intermediario finanziario per asseriti inadempimenti informativi, la tutela dell'investitore presuppone comunque l'accertamento in concreto del nesso causale tra deficit informativo e decisione di investimento o disinvestimento.
  • La presunzione legale del nesso causale collegata all'inadempimento informativo è relativa: l'intermediario può superarla provando circostanze idonee a dimostrare che la decisione del cliente sarebbe stata assunta comunque, nonostante l'informazione corretta.
  • La violazione degli obblighi di informazione e di diligenza qualificata non comporta automaticamente il risarcimento se il giudice accerta che la scelta dell'investitore era già autonomamente e precedentemente orientata in senso conforme all'operazione poi compiuta.
  • In cassazione non è censurabile la rivalutazione del materiale istruttorio, né può essere utilmente dedotto l'omesso esame di singoli mezzi di prova se non viene indicato un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
  • La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio è, di regola, espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non integra di per sé vizio di legittimità, se la decisione è già sorretta da un compiuto quadro istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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