Cassazione Civile, Ordinanza n. 18584/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra un risparmiatore e l'intermediario tramite il quale era stata sottoscritta una polizza denominata "Safe 112". L'investitore aveva chiesto la condanna dell'intermediario e del promotore finanziario al pagamento di una somma, anche a titolo risarcitorio, sostenendo di essere stato indotto a disinvestire anticipatamente le somme investite in base a informazioni errate fornitegli circa una possibile variazione della tassazione del capital gain e circa la penale applicabile al recesso. In appello la domanda era stata respinta perché il giudice di merito aveva escluso il nesso causale tra le informazioni asseritamente inesatte e la decisione di disinvestire, valorizzando la preesistente volontà dell'investitore di recuperare anticipatamente gran parte del capitale per finalità personali. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dell'art. 23, comma 6, TUF, per avere la Corte d'appello posto a carico dell'investitore l'onere di provare il nesso causale, mentre avrebbe dovuto gravare sull'intermediario la prova dell'esatto adempimento; 2) violazione degli artt. 1176, comma 2, e 1375 c.c., nonché delle norme TUF e del Regolamento Consob n. 11522/1998, per avere escluso la responsabilità di banca e promotore nonostante l'asserita violazione degli obblighi informativi e della diligenza qualificata; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio chiesta in appello per verificare la correttezza delle informazioni fornite su tassazione e penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure dei primi due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva invertito l'onere della prova ma aveva accertato in fatto, con motivazione non sindacabile in cassazione, che il deficit informativo del promotore non era stato causalmente determinante rispetto alla scelta di disinvestimento, essendo invece provata una pregressa e autonoma volontà del cliente di recedere anticipatamente dal rapporto. La Corte ha inoltre osservato che, anche nei casi di inosservanza degli obblighi informativi, il nesso causale va verificato in concreto e l'intermediario può fornire prova contraria alla presunzione legale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare il mancato ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, e perché non individuava un fatto storico decisivo omesso nell'esame. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità da inadempimento dell'intermediario; la Corte rileva che la decisione di merito non ha fondato il rigetto su una indebita inversione dell'onere probatorio
art. 2697 c.c.
invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che il giudice di merito ha invece escluso il nesso causale per prova contraria dell'intermediario
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato in tema di presunzione del nesso causale tra inadempimento informativo e danno; la Corte afferma che la presunzione è relativa e può essere superata da prova contraria
art. 1176, comma 2, c.c.
invocato per la diligenza qualificata del promotore/intermediario; la Corte reputa però decisivo l'accertamento di insussistenza del nesso causale
art. 1375 c.c.
richiamato in relazione alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte non ne fa discendere responsabilità in assenza di causalità del danno
artt. 21 ss. d.lgs. n. 58 del 1998
richiamati come norme sugli obblighi informativi dell'intermediario; la Corte osserva che la loro eventuale violazione non basta senza prova del nesso causale concreto
artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998
richiamati per gli obblighi informativi attivi e la disciplina dell'operazione; la Corte ribadisce che va verificata in concreto l'incidenza dell'eventuale deficit informativo sulla scelta dell'investitore
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato in tema di vizio di motivazione; la Corte ricorda che è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Cass. s.u. 8053/2014
richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione di merito
Cass. 23128/2022
richiamata per affermare che l'inosservanza dell'obbligo di informazione attiva non esonera dall'accertamento concreto del nesso causale
Cass. 10145/2022
richiamata nello stesso senso sulla necessità della verifica causale concreta
Cass. 33596/2021
richiamata per la presunzione legale del nesso causale e la possibilità di prova contraria da parte dell'intermediario
Cass. 7905/2020
richiamata per la medesima regola sulla presunzione relativa del nesso causale
Cass. 7288/2023
richiamata a conferma dell'orientamento sulla presunzione causale e sulla prova contraria
Cass. 7471/2017
richiamata per la discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio
Cass. 72/2011
richiamata per escludere la censurabilità del mancato esercizio del potere di disporre CTU quando la decisione sia adeguatamente motivata con altri elementi istruttori
Cass. 19987/2017
richiamata per ribadire che in cassazione non è sufficiente lamentare l'omesso esame di elementi istruttori, occorrendo indicare un fatto storico decisivo
Massime di principio
- Nei giudizi di responsabilità dell'intermediario finanziario per asseriti inadempimenti informativi, la tutela dell'investitore presuppone comunque l'accertamento in concreto del nesso causale tra deficit informativo e decisione di investimento o disinvestimento.
- La presunzione legale del nesso causale collegata all'inadempimento informativo è relativa: l'intermediario può superarla provando circostanze idonee a dimostrare che la decisione del cliente sarebbe stata assunta comunque, nonostante l'informazione corretta.
- La violazione degli obblighi di informazione e di diligenza qualificata non comporta automaticamente il risarcimento se il giudice accerta che la scelta dell'investitore era già autonomamente e precedentemente orientata in senso conforme all'operazione poi compiuta.
- In cassazione non è censurabile la rivalutazione del materiale istruttorio, né può essere utilmente dedotto l'omesso esame di singoli mezzi di prova se non viene indicato un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio è, di regola, espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non integra di per sé vizio di legittimità, se la decisione è già sorretta da un compiuto quadro istruttorio.
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