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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18681 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto dell'istanza di sgravio relativa a un pregresso credito IVA oggetto di una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini. Ha sostenuto, in particolare, la violazione dei principi di collaborazione e affidamento tra fisco e contribuente previsti dall'art. 10 della legge n. 212/2000, la permanenza del credito IVA in presenza di regolare annotazione delle fatture e la possibilità di ottenere il rimborso di somme indebitamente riscosse nonostante la mancata impugnazione della cartella. La Corte ha rilevato che le prime due censure erano generiche e prive di specifica indicazione delle affermazioni della sentenza asseritamente contrastanti con la legge; la terza era invece estranea alla decisione impugnata, che aveva riguardato esclusivamente i limiti del sindacato giudiziale sul diniego di autotutela.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso, ritenendo che le censure non fossero specifiche, pertinenti e riferibili alla motivazione della sentenza impugnata. È stato confermato, in sostanza, che la mancata impugnazione tempestiva della cartella ne aveva consolidato gli effetti e che, nell'ambito del giudizio sul diniego di autotutela, il giudice tributario può verificare la legittimità del rifiuto, ma non sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni discrezionali né riesaminare direttamente la fondatezza della pretesa tributaria. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.500 euro, oltre eventuali accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 10 (Statuto dei diritti del contribuente)

    "principi di collaborazione e di affidamento" e rapporti tra fisco e contribuente secondo "criteri di correttezza ed imparzialità"

    La norma è stata invocata dalla società, ma la Corte ha dichiarato la relativa censura inammissibile per genericità, senza esaminare nel merito la sua applicazione al caso concreto.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "erronea o falsa applicazione di norme di diritto"

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente quali affermazioni giuridiche della sentenza impugnata siano in contrasto con le norme applicabili o con la loro interpretazione giurisprudenziale.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Impone che i motivi del ricorso per cassazione siano esposti in modo specifico; censure apodittiche, generiche o non collegate alla decisione impugnata sono inammissibili.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione; la società si è avvalsa di tale facoltà, senza che ciò superasse i difetti di ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento non impugnata tempestivamente diventa definitiva e, di regola, non può essere rimessa in discussione attraverso una successiva istanza di sgravio o autotutela avente lo stesso oggetto.
  • Il giudizio contro il diniego di autotutela riguarda principalmente la legittimità del rifiuto e non consente normalmente al giudice tributario di riesaminare integralmente la fondatezza della pretesa ormai definitiva o di sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione.
  • Nel ricorso per cassazione ogni censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando la specifica norma violata e il passaggio argomentativo da cui deriverebbe la violazione; le affermazioni generiche comportano l'inammissibilità.
  • Una censura è inammissibile anche quando affronta una questione che il giudice d'appello non ha deciso, poiché manca il necessario collegamento tra il motivo di ricorso e il contenuto effettivo della sentenza impugnata.
  • La regolare annotazione delle fatture o la possibile esistenza di un credito fiscale non elimina automaticamente gli effetti della definitività della cartella, se la pretesa non è stata contestata nei termini previsti.

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