Sentenza del 10/12/2015 n. 9990 - Comm. Trib. Prov. Milano
ICI - Lavori sull'immobile - Modifica della destinazione d'uso ed aumento dei vani - Qualificazione - Risanamento conservativo - Sussiste - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di un intervento edilizio comportante la modifica della destinazione d'uso dell'immobile e un significativo aumento del numero dei vani. Il ricorrente riteneva che si trattasse di mera manutenzione straordinaria, con conseguente applicazione dell'ICI secondo i criteri ordinari previsti per i fabbricati. L'amministrazione, invece, qualificava l'intervento come risanamento conservativo e considerava l'immobile, durante i lavori, quale area fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992.
La decisione
La qualificazione come risanamento conservativo è stata ritenuta corretta, poiché la modifica della destinazione d'uso e l'aumento significativo dei vani incidono sostanzialmente sulle caratteristiche dell'immobile e non costituiscono una semplice manutenzione straordinaria. Durante il periodo dei lavori, l'immobile deve pertanto essere considerato area fabbricabile ai fini ICI. La base imponibile deve essere determinata in base al valore venale dell'area, anziché sulla rendita catastale del fabbricato.
Norme richiamate
Art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992
Nel periodo di effettuazione dei lavori, l'area è considerata fabbricabile ai fini dell'imposta.
Quando su un immobile sono realizzati interventi qualificabili come recupero rilevante, tra cui il risanamento conservativo, durante l'esecuzione dei lavori la base imponibile ICI è riferita al valore venale dell'area fabbricabile.
Massime di principio
- La modifica della destinazione d'uso e un aumento significativo dei vani sono indici di un intervento sostanziale, normalmente riconducibile al risanamento conservativo e non alla semplice manutenzione straordinaria.
- Ai fini tributari conta la natura effettiva e l'incidenza concreta dei lavori sull'immobile, non soltanto la denominazione utilizzata nei titoli edilizi o dal contribuente.
- Quando l'intervento rientra tra quelli di recupero rilevante previsti dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992, durante i lavori l'immobile può essere trattato fiscalmente come area fabbricabile.
- In tale situazione, la base imponibile deve essere determinata sul valore venale dell'area, tenendo conto delle sue caratteristiche e della potenzialità edificatoria, anziché sulla rendita catastale del fabbricato.
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