Cassazione Penale, Sentenza n. 227/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare ex art. 16 nonies D.L. n. 8/1991 per la pena di anni 22 e giorni 7, a seguito di precedente concessione della domiciliare (16/11/2012) poi revocata il 19/12/2018. Il ricorrente, che si dichiara collaboratore di giustizia con riconoscimento dell'attenuante ex art. 8 legge n. 203/1991, lamenta: violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata discussione in udienza della questione che ha portato alla declaratoria di inammissibilità; applicazione automatica della preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater ord.pen. senza valutare concretamente la sussistenza e la gravità delle violazioni (allontamento dal domicilio e assunzione di stupefacenti) che avevano determinato la precedente revoca; violazioni di artt. 47 ter, 58 quater, 71 sexies ord.pen., 16 nonies D.L. n. 8/1991 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità resa dopo l'udienza camerale, affermando che la celebrazione del contraddittorio in sede camerale assicura il diritto di difesa e che non v'è pregiudizio per la parte se la pronuncia è di inammissibilità anziché di rigetto; ha inoltre precisato che il Tribunale non ha operato un automatismo basato sulla revoca del 19/12/2018, ma ha motivato la sua valutazione ritenendo la detenzione domiciliare incompatibile con le condotte trasgressive poste in essere durante l'esecuzione della precedente misura (allontamenti prolungati e assunzione di stupefacenti). La Corte ha escluso la fondatezza dei vizi di motivazione e delle presunte violazioni di legge dedotte dal ricorrente. Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 16 nonies D.L. n. 8 del 1991
Disciplina la possibilità di misure alternative per i collaboratori di giustizia; la Corte rileva che l'istituto può consentire la concessione di benefici anche in presenza di limiti dell'ordinamento penitenziario, se ricorrono le condizioni previste per i collaboratori.
art. 58-quater ordinamento penitenziario
Prevede il divieto di concessione di benefici penitenziari per tre anni a seguito della revoca di una misura alternativa; la Corte ricorda che il divieto opera in generale ma può essere modulato rispetto ai collaboratori in base alla giurisprudenza, e comunque non esclude la valutazione da parte del Tribunale dell'incompatibilità del regime extramurario in presenza di condotte trasgressive gravi.
artt. 678, comma 1 e 666, commi 3 e segg. cod. proc. pen.
Consentono la celebrazione dell'udienza camerale; la Corte afferma che l'udienza camerale con contraddittorio è idonea a garantire il diritto di difesa e non impedisce la declaratoria di inammissibilità dell'istanza.
art. 8 legge n. 203 del 1991
Norma che riconosce attenuanti per chi collabora con la giustizia; il ricorrente ne ha invocato gli effetti, ma la Corte ha ritenuto prevalente la valutazione di incompatibilità del domicilio in presenza di condotte trasgressive.
art. 111 Cost.
Richiamata dal ricorrente in relazione al diritto alla motivazione e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché la decisione è stata adeguatamente motivata e l'udienza camerale ha garantito il contraddittorio.
Sez. 1 n. 8668 del 12/01/2018 (Rv. 272312)
Giurisprudenza citata secondo cui il divieto di cui all'art. 58-quater non opera per i soggetti che hanno collaborato con la giustizia, salvo particolari eccezioni (ad es. reati previsti dagli artt. 289-bis e 630 c.p. come richiamato dalla Corte).
Massime di principio
- La celebrazione di un'udienza camerale con contraddittorio (artt. 678 e 666 c.p.p.) garantisce il diritto di difesa e non impedisce al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di beneficio invece di rigettarla: la natura della pronuncia è impugnabile e non produce di per sé un vizio procedurale.
- La revoca di una precedente misura alternativa attiva la preclusione triennale di cui all'art. 58-quater ord.pen., ma l'applicazione di tale divieto va valutata alla luce della posizione del soggetto (es. collaboratore di giustizia) e della concreta valutazione del comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura revocata.
- Il Tribunale può rifiutare una nuova misura alternativa non per un mero automatismo derivante dalla revoca precedente, ma se ritiene, con motivazione adeguata, che le condotte trasgressive del proponente rendano incompatibile il regime extramurario.
- Le contestazioni di fatto sulla gravità delle violazioni che hanno determinato la revoca della misura alternativa devono in primo luogo essere proposte con impugnazione del provvedimento di revoca; nella fase del riesame per una nuova concessione il giudice valuta la compatibilità attuale del soggetto con il regime richiesto.
- Il richiamo generico a violazioni del diritto di difesa o alla Costituzione difficilmente è sufficiente se l'ordinanza contiene una motivazione concreta e l'udienza camerale ha assicurato il contraddittorio.
- Per i collaboratori di giustizia è necessario documentare in modo chiaro sia il contributo reso sia l'assenza di comportamenti successivi che rendano incompatibile la misura alternativa; l'investimento probatorio sulla tenuta della condotta extramuraria è determinante.
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