Cassazione Penale, Sentenza n. 32152/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva: (i) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; secondo il ricorrente i giudici lo avrebbero condannato per fatti diversi o per elementi (manipolazione dei bilanci) non contestati a suo carico e verificatisi in epoca successiva al biennio 2008-2009 indicato nell'imputazione; (ii) violazione del divieto di ne bis in idem processuale per presunta coincidenza storico-naturalistica (idem factum) tra il fatto oggetto del presente giudizio per bancarotta impropria e un precedente procedimento per truffa aggravata (conclusosi con dichiarazione di prescrizione), entrambi relativi all'omesso versamento del prelievo supplementare all'AGEA e alla fittizia interposizione della cooperativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la condotta centrale contestata (omesso versamento delle ritenute sulle quote-latte eccedenti e corresponsione indebita ai soci, con conseguenti sanzioni) fosse nota e difendibile dall'imputato, e che la menzione di artifici contabili costituisse una mera esplicitazione delle modalita' operative; dunque non è sussistita lesione del diritto di difesa né mutamento essenziale del fatto. Sul secondo motivo la Corte ha escluso il ne bis in idem richiamando il criterio dell'idem factum (triade condotta-nesso causale-evento): il giudizio precedente sul reato di truffa riguardava il danno subito dall'AGEA, mentre il giudizio di bancarotta riguarda l'evento ulteriore e differente del dissesto della cooperativa (esposizione debitoria derivante non solo dal mancato versamento ma soprattutto dalle conseguenze sanzionatorie e fiscali), per cui manca identità storico-naturalistica del fatto.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Protegge la correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte interpreta la norma in modo non formalistico: la riqualificazione non viola la norma se era prevedibile e non ha leso concretamente il diritto di difesa.
art. 522 cod. proc. pen.
Regole sul contenuto della sentenza di condanna; richiamato nel contesto della verifica della corrispondenza tra accusa e decisione.
art. 523 cod. proc. pen.
Riferimento alla nozione di "fatto diverso" ai fini della modifica dell'imputazione: la Corte precisa che diverso significa mutamento degli elementi essenziali tale da ledere la difesa.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma sul divieto di ne bis in idem processuale; la Corte, in linea con la giurisprudenza costituzionale e CEDU, applica il criterio dell'idem factum nella dimensione storico-naturalistica (triade condotta-nesso-evento).
art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare
Norma relativa alla bancarotta per operazioni dolose; la Corte la interpreta richiamando la giurisprudenza che considera le operazioni dolose come una pluralità coordinata di atti che possono cagionare il dissesto.
artt. 15 e 84 cod. pen. (concetto di specialità/concorso apparente)
Richiamati come riferimento al diverso ambito del ne bis in idem sostanziale rispetto al ne bis in idem processuale; la Corte distingue chiaramente i due piani.
Protocollo n. 7, art. 4 CEDU (giurisprudenza europea) e sentenza Corte Cost. n.200/2016
La Corte usa l'orientamento della Consulta e della CEDU per applicare il criterio dell'idem factum: la medesimezza del fatto va valutata sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, includendo, se necessario, l'oggetto e l'evento naturalistico.
Massime di principio
- Per la valutazione della corrispondenza tra imputazione e sentenza non vige un formalismo terminologico: conta che l'imputato abbia potuto conoscere e difendersi sul nucleo fattuale rilevante; la riqulificazione non viola il principio se prevedibile e non sorprende la difesa.
- Nel reato di bancarotta per operazioni dolose va considerata la condotta come insieme coordinato di atti (modalita' operative); elementi ritenuti relativi alle modalità (es. artifici contabili) possono essere meri dettagli esplicativi se il nucleo dell'accusa resta invariato.
- Il divieto di ne bis in idem processuale si applica secondo la nozione di idem factum nella dimensione storico-naturalistica: occorre confronto tra condotta, nesso causale ed evento; la sola sovrapposizione della condotta non basta a impedire un nuovo processo.
- Quando in un precedente giudizio il danno riguarda un soggetto (es. ente pubblico) e in un processo successivo l'evento è il dissesto/insieme delle conseguenze che colpiscono i creditori (inclusi sanzioni e interessi), si può ritenere la diversità dell'evento e dunque l'assenza di idem factum.
- In situazioni analoghe la difesa deve documentare in concreto la sovrapposizione storico-naturalistica (tempo, luogo, persona, condotta-nesso-evento) per far valere il ne bis in idem; la Procura e il giudice devono motivare chiaramente le ragioni che distinguono i due eventi se contestano l'eccezione.
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