Cassazione Penale, Sentenza n. 29366/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento penale a carico dell'imputato, il giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto perfezionata la revoca implicita della costituzione di parte civile ex art. 82, comma 2, c.p.p., ritenendo che le persone offese avessero promosso l'azione risarcitoria davanti al giudice civile. Le parti civili hanno impugnato tale ordinanza sostenendo che l'azione civile era stata proposta contro l'imputato e contro il responsabile civile, con il quale era intervenuta una transazione, ma che il responsabile civile non aveva preso parte al processo penale per la scelta del rito abbreviato. Secondo i ricorrenti, la non perfetta coincidenza soggettiva tra il giudizio civile e quello penale avrebbe impedito di ritenere integrata la revoca implicita. Hanno inoltre richiamato l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui, in caso di accordo transattivo tra imputato e persona offesa, senza rinuncia nelle forme dell'art. 82 c.p.p. e senza trasferimento dell'azione in sede civile con coincidenza di petitum e causa petendi, la revoca implicita non sarebbe configurabile. La Corte di cassazione ha però ritenuto i ricorsi inammissibili perché proposti contro un provvedimento non impugnabile, non essendo dedotto alcun profilo di abnormità dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che l'ordinanza che dichiara la revoca implicita della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p. non è autonomamente impugnabile, salvo il caso di abnormità del provvedimento, che nel caso concreto non era stata dedotta. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione in solido delle spese del giudizio di legittimità sostenute dall'imputato.
Norme richiamate
art. 82, comma 2, c.p.p.
revoca implicita della costituzione delle parti civili
l'ordinanza che dichiara la revoca implicita della costituzione di parte civile, se adottata nell'esercizio del potere previsto dalla legge e senza abnormità, non è autonomamente impugnabile; la sua eventuale erroneità può essere fatta valere solo nei limiti e con i rimedi consentiti dall'ordinamento.
art. 173 disp. att. c.p.p.
nei limiti strettamente necessari per la motivazione
il ricorso è stato sintetizzato nei limiti minimi richiesti dalla norma processuale.
art. 652 c.p.p.
fare stato in sede civile
viene richiamato per evidenziare che la parte civile, pur estromessa dal processo penale, può subire gli effetti della sentenza penale nel successivo giudizio civile, specie in caso di assoluzione dell'imputato.
art. 541, comma 2, c.p.p.
richiamato come base dei principi di causalità e soccombenza nella liquidazione delle spese a favore dell'imputato.
art. 592, comma 4, c.p.p.
richiamato come espressione dei principi di causalità e soccombenza nel regime delle spese del giudizio di impugnazione.
art. 91 c.p.c.
richiamato in via generale per fondare, nel giudizio di impugnazione promosso da parte privata soccombente, la condanna alle spese a favore della controparte.
art. 635 c.p.p.
non citato.
Massime di principio
- L'ordinanza che dichiara la revoca implicita della costituzione di parte civile ex art. 82, comma 2, c.p.p. non è autonomamente impugnabile; il suo sindacato è differito, di regola, all'impugnazione della sentenza di merito.
- Il rimedio immediato in cassazione è ammesso solo se il provvedimento sia abnorme, cioè con contenuto radicalmente incongruo o singolare, tale da porsi fuori dal sistema processuale; la mera erroneità in diritto non basta.
- Se l'ordinanza di revoca implicita è adottata nell'ambito di un potere previsto dalla legge e non sono dedotti profili di abnormità, il ricorso proposto avverso di essa è inammissibile.
- Nel giudizio di impugnazione promosso da una parte privata soccombente, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria prevista dal codice di rito.
- Le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico della parte civile soccombente in favore dell'imputato secondo i principi di causalità e soccombenza, anche richiamando in via generale l'art. 91 c.p.c.
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