Cassazione Penale, Ordinanza n. 14953/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato da uno dei capi originari per non avere commesso il fatto, ma ha confermato la responsabilità per le residue imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta impropria da operazioni dolose e false comunicazioni sociali, rideterminando la pena principale in due anni di reclusione e riducendo le pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, l.f. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la radicale carenza di motivazione della condanna. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio che il ricorso era inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, a seguito delle modifiche apportate dagli artt. 571 e 613 c.p.p. dalla L. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma modificata dalla L. n. 103 del 2017, nel quadro della disciplina della legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione
richiamato come norma modificata dalla L. n. 103 del 2017; il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale, a pena di inammissibilità
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso
art. 216, ultimo comma, l.f.
norma richiamata solo per indicare le pene accessorie ridotte in appello
indicata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
precedente delle Sezioni Unite che afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, quale impugnazione a legittimazione tecnica, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile e dichiarabile de plano.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto originario di legittimazione tecnica, la Corte non esamina il merito dei motivi dedotti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14856/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14869/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14895/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14914/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14922/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →