Sentenza n. 1149/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto Dirigenziale n°-OMISSIS- del 31.10.2025, notificato in data 03.11.2025 con nota prot.n. -OMISSIS- concernente la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale di riesame n. -OMISSIS- del 01/08/2024 alla ricorrente, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata e successivamente rinnovata alla società
Esito
Favorevole al resistente (autorità competente e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto regionale di revoca dell'AIA, deducendo tre gruppi di censure. Con i primi due motivi ha denunciato la violazione dell'art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1, 3, 7 e 10 l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e istruttoria, illogicità manifesta, violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, contraddittorietà ed errore sui presupposti. In particolare, ha sostenuto che la Regione, dopo la prima diffida, avrebbe dovuto adottare la diffida con contestuale sospensione prima della revoca; che non sussistevano situazioni di pericolo per l'ambiente; e che le prescrizioni erano state adempiute, mediante il ripristino dei luoghi, la cessazione dell'utilizzo delle aree non legittime, lo spostamento del depuratore e l'espletamento delle indagini preliminari. Ha inoltre richiamato una precedente sentenza del TAR Salerno. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 l. n. 241/1990, lamentando che il provvedimento avesse valorizzato il funzionamento non corretto del depuratore e il conseguente pericolo ambientale senza che tali elementi fossero stati previamente contestati nella comunicazione di avvio o nel rigetto delle memorie. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per omessa notificazione e per mancata impugnazione di un proprio provvedimento di annullamento in autotutela del parere di conformità urbanistica. La Regione ha depositato documentazione oltre il termine processuale, la cui tardività è stata eccepita dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato tardivo, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., il deposito regionale del 7 maggio 2026 e ha stabilito di non tenerne conto. Ha poi ritenuto non necessario esaminare le ulteriori eccezioni processuali, poiché il ricorso era infondato nel merito. Quanto ai primi due motivi, il Collegio ha riconosciuto che il sistema dell'art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 è informato a gradualità e proporzionalità e che le misure più afflittive richiedono i presupposti specifici previsti dalla legge. Tuttavia, ha escluso che la diffida, la sospensione e la revoca debbano essere necessariamente applicate in sequenza. La revoca può essere disposta anche senza una precedente sospensione quando ricorra una delle due ipotesi alternative previste dalla norma: il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida oppure reiterate violazioni determinanti pericolo o danno per l'ambiente. Nel caso concreto, la Regione aveva accertato, mediante sopralluoghi ARPAC e dei Carabinieri, la reiterata prosecuzione dell'attività produttiva in locali urbanisticamente illegittimi e su area demaniale, nonostante le diffide del 25 settembre 2024 e del 4 settembre 2025. Gli accertamenti avevano inoltre evidenziato la permanenza di una parte del depuratore nell'area sottostante il viadotto e la mancata tempestiva presentazione delle indagini preliminari prescritte dall'AIA. Tali elementi dimostravano il mancato adeguamento alle prescrizioni e sorreggevano autonomamente la revoca, senza necessità di provare anche una situazione di pericolo ambientale. Il TAR ha quindi ritenuto irrilevanti le deduzioni della società sull'avvenuto ripristino dei luoghi, sullo spostamento parziale del depuratore e sull'attesa degli esiti delle indagini. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha rilevato che il decreto era plurimotivato: la reiterata violazione delle prescrizioni costituiva una ratio autonoma e sufficiente, mentre il riferimento al depuratore privo della fase di flottazione e al potenziale pericolo ambientale rappresentava un'ulteriore motivazione. Anche l'eventuale illegittimità della motivazione relativa al depuratore non avrebbe quindi comportato l'annullamento dell'atto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, solo "ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente" o "nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno"; c) alla revoca dell'autorizzazione "in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente".
La progressione delle misure è ispirata a gradualità e proporzionalità, ma non impone l'applicazione necessariamente sequenziale di diffida, sospensione e revoca. Le due ipotesi legittimanti la revoca sono alternative: è sufficiente il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, anche senza ulteriore accertamento di pericolo o danno ambientale.
art. 73 c.p.a.
Il termine di quaranta giorni liberi per il deposito delle memorie e dei documenti rende tardivo il deposito regionale del 7 maggio 2026, del quale il giudice non ha tenuto conto.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
La censura partecipativa non determina l'annullamento quando il provvedimento è sorretto da una motivazione autonoma e sufficiente fondata su presupposti già contestati e accertati nel procedimento.
art. 97 Cost.
La norma è richiamata tra i parametri di legittimità dedotti dalla ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- In materia di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 impone all'amministrazione di modulare le misure secondo la gravità dell'infrazione e secondo proporzionalità, ma non richiede che diffida, sospensione e revoca siano applicate necessariamente in successione.
- La revoca dell'AIA può essere adottata in due ipotesi alternative: il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida oppure reiterate violazioni che determinino pericolo o danno per l'ambiente. La prima ipotesi non richiede anche la prova di una situazione di pericolo o danno ambientale.
- L'accertamento del mancato adeguamento alle prescrizioni dell'AIA può fondarsi su sopralluoghi e documentazione degli organi di controllo, quando evidenzino la persistente prosecuzione dell'attività in aree o locali non legittimati nonostante le diffide.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la censura rivolta contro una sola delle rationes decidendi non comporta l'annullamento quando un'altra motivazione autonoma e sufficiente sorregga comunque l'atto.
- Nel processo amministrativo, il deposito documentale effettuato oltre il termine di quaranta giorni liberi previsto dall'art. 73 c.p.a. è tardivo e il giudice non deve tenerne conto ai fini della decisione.
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