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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23667/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna, che aveva in parte riformato la sentenza del Tribunale di Modena riducendo la sospensione della patente a 1 anno e 6 mesi. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) violazione/erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), con censura per mancata valutazione delle circostanze concrete; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante buon comportamento processuale, condotta collaborativa al momento del controllo e assenza di precedenti; (3) vizio di motivazione nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), lamentando che, pur accertata l'esigenza di rideterminazione, la Corte non l'abbia fissata al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito: l'esame ai fini dell'art. 131-bis va fatto sulle modalità concrete del fatto e la Corte territoriale ha valorizzato il superamento significativo del tasso alcolemico (oltre 1,5 g/l, indicato come circa il 130% in più rispetto alla soglia minima) e il contesto (tarda notte), escludendo la minima offensività e dunque la causa di non punibilità. I secondi e terzi motivi sono stati considerati infondati: il giudice di merito ha adeguatamente considerato gli elementi favorevoli ma ha ritenuto che non vi fossero elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche (richiamando la riforma dell'art. 62-bis che esclude l'innocuità del solo stato di incensuratezza) e ha motivatamente ridotto la sanzione amministrativa accessoria determinandola in anni 1 e mesi 6. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata con riferimento alle concrete modalità del fatto; un superamento significativo della soglia di punibilità (es. tasso alcolemico molto superiore al limite) e circostanze che rendono concretamente pericolosa la condotta escludono la particolare tenuità.

  • art. 62-bis c.p. (richiamata la riforma operata dal d.l. 23/05/2008 n. 92, conv. L. n. 125/2008)

    Dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuzione per le attenuanti generiche; il giudice può legittimamente non riconoscere le attenuanti in assenza di elementi positivi specifici.

  • Sezioni Unite, sentenza "Tushaj" (S.U. n. 13681/2016)

    Principio giurisprudenziale secondo cui maggiore è l'allontanamento dal valore-soglia (es. tasso alcolemico), meno è verosimile che il fatto sia considerato di particolare tenuità.

  • Cass. Pen., Sez. IV, n. 58261/2018

    Richiamata per affermare che l'esame ai fini dell'art. 131-bis deve considerare le concrete modalità del fatto e non solo gli elementi costitutivi del reato.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario dimostrare la scarsa offensività concreta del fatto: il giudice valuta le modalità, il contesto temporale e il grado di gravità rispetto alla soglia di punibilità.
  • Un valore di alcolemia significativamente superiore al limite di legge e condotte poste in ore/contesti che aumentano il rischio rendono difficoltoso ottenere il beneficio dell'art. 131-bis.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis non basta l'assenza di precedenti per ottenere le attenuanti generiche: occorrono elementi positivi concreti e motivazioni specifiche a favore.
  • Il giudice non è tenuto a menzionare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che motivi sui fatti ritenuti decisivi e risponda alle specifiche doglianze difensive.
  • Nelle doglianze sulla misura delle sanzioni accessorie (es. sospensione patente) il giudice può ridurle rispetto al massimo ma motivare una misura superiore al minimo se rileva elementi concreti di pericolosità.
  • In casi simili, la difesa dovrebbe documentare e valorizzare elementi concreti di minore pericolosità (basso valore oltre soglia, comportamento di guida non pericoloso, contesto oggettivo, testimonianze, eventuali misure riparatorie) per influenzare positivamente l'applicazione di art. 131-bis o il riconoscimento di attenuanti.

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