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Sentenza

Sentenza n. 1047/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento 1) - della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-con la quale il Direttore Generale dell'ASL BA, all'esito della procedura indetta mediante Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. -OMISSIS-, approvava gli atti del concorso e della relativa graduatoria finale che vedeva collocata al primo posto la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, conferendole l'incarico quinquennale di Direttore della S.C. -OMISSIS-; 2) del Verbale del 23.09.2025, in particolare nella parte in cui la Commissione Esaminatrice, nel procedere all'espletamento del Colloquio della procedura selettiva rendeva partecipi i candidati delle modalità di espletamento della prova colloquio decidendo “di gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande…pertanto gli stessi non avranno la possibilità di assistere alle operazioni degli altri candidati”; 3) ove occorra, di tutti i verbali della procedura concorsuale, nonché del bando di concorso e di ogni altro provvedimento costituente la lex specialis ancorché non conosciuto nei suoi estremi e provvedimenti; 4) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, parimenti lesivo ivi compreso ed in quanto lesivo della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-; 5) nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-; per l'accertamento - del diritto del ricorrente collocato al II posto della graduatoria dei candidati concorrenti ad essere nominato Direttore di S.C. -OMISSIS-; - della ingiustizia e della illegittimità del modus operandi adottato per i colloqui disposti “a porte chiuse” dalla Commissione di Esperti, nel verbale e nella seduta del concorso tenutesi nella data del -OMISSIS-; - del diritto del ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-al corretto svolgimento della procedura mediante rinnovazione della prova colloquio, secondo modalità a cui possano assistere ai fini di un'idonea e trasparente valutazione, e applicando correttamente le disposizioni previste dal dpr 487/1999, nonché alla corretta valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dai candidati; in estremo subordine - per l'annullamento della procedura concorsuale de qua.

Giustizia amministrativa202501888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione degli atti e della graduatoria della procedura per il conferimento quinquennale dell'incarico di direttore di struttura complessa, con nomina della candidata classificata prima

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e candidata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, classificato secondo con 44,60 punti contro i 50,48 della candidata nominata, ha impugnato l'approvazione della procedura e il conferimento dell'incarico quinquennale, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e l'accertamento del proprio diritto alla nomina o, in subordine, la rinnovazione del colloquio e della valutazione dei titoli. Ha dedotto la violazione dei d.P.R. n. 487/1994 e n. 483/1997 perché il colloquio si era svolto a porte chiuse, senza consentire ai candidati e ai terzi di assistervi; ha inoltre denunciato eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà della valutazione. L'Azienda sanitaria e la controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e non ha esaminato i motivi di merito relativi alla trasparenza del colloquio e alla valutazione. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026, ha ritenuto che il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, anche dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, non costituisca un pubblico concorso in senso tecnico, poiché non comporta né assunzione né progressione verticale, ma assegna un incarico dirigenziale a termine nell'ambito dell'unico ruolo della dirigenza sanitaria. La controversia ricade pertanto nella giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, non in quella amministrativa prevista dal comma 4. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in altro giudizio non consente, finché non sia stata decisa dalla Corte costituzionale, di discostarsi dall'interpretazione delle Sezioni Unite, qualificata come diritto vivente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; indicato il giudice ordinario competente per territorio, davanti al quale la causa può essere riproposta nei termini perentori di legge. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    in tema di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, anche dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, operata dall'art. 20 l. 5 agosto 2022, n. 118 - che ha vincolato la scelta del direttore generale all’ordine della graduatoria, con conseguente nomina del candidato collocato al primo posto -, la procedura non integra un pubblico concorso in senso tecnico: essa non è finalizzata né all'assunzione del dipendente, né ad una progressione verticale in area o fascia diversa, ma al solo conferimento di un incarico dirigenziale a termine in seno all'unico ruolo della dirigenza sanitaria.

    La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non diviene un pubblico concorso tecnico per il fatto che la scelta del direttore generale è vincolata all'ordine della graduatoria: essa attribuisce un incarico dirigenziale a termine all'interno dello stesso ruolo.

  • art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione, non trova applicazione l'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le relative controversie restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

    Le controversie sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la procedura non è un concorso pubblico in senso tecnico e non ricade nell'eccezione prevista dal comma 4.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Siffatto modus procedendi è stato correttamente seguito dal Consiglio di Stato proprio in ragione del ruolo di giudice della giurisdizione svolto dalla Corte di Cassazione, considerato che, giusta l’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, all’interpretazione delle Sezioni Unite su citata - successivamente ribadita nella sentenza n. 6970 del 24 marzo 2026 - non può non attribuirsi valore di “diritto vivente” secondo l’accezione che si rinviene nella giurisprudenza della Corte costituzionale

    L'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione sul riparto di giurisdizione, nell'esercizio del ruolo di giudice della giurisdizione, assume valore di diritto vivente e deve essere considerata finché la questione di costituzionalità non sia stata deliberata.

  • artt. 9 e 11 c.p.a.

    Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., ai sensi degli artt. 9 e 11 Cod. proc. amm., sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.

    Accertato il difetto di giurisdizione del TAR, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso indicando il giudice munito di giurisdizione, presso il quale la causa può essere riproposta nei termini perentori previsti.

Massime di principio

  • La controversia sul conferimento di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa appartiene alla giurisdizione ordinaria anche quando la scelta del direttore generale è vincolata alla graduatoria: la procedura non costituisce un pubblico concorso in senso tecnico se non è diretta all'assunzione o a una progressione verticale, ma al conferimento di un incarico dirigenziale a termine nell'ambito dell'unico ruolo sanitario.
  • Finché la Corte costituzionale non si pronunci sulla questione sollevata in relazione alla disciplina del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, il giudice amministrativo deve attenersi all'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di giurisdizione, qualificata come diritto vivente.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, indica il giudice munito di giurisdizione e la possibilità di riproporre la causa davanti a esso entro i termini perentori di legge.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoProfessioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiRiparto di giurisdizione

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