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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34207/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte dell'ente locale, del diritto di un privato a ottenere il contributo previsto dalla normativa sulla ricostruzione (l. n. 219/1981 e normativa attuativa). In primo grado il tribunale aveva dichiarato il diritto del privato alla erogazione del contributo e condannato il comune al pagamento di una somma determinata. La corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione del comune, ritenendo che, pur sussistendo il diritto al contributo, difettasse la necessaria copertura finanziaria e quindi non potesse essere pronunciata la condanna al pagamento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che il comune non avesse provato l'indisponibilità dei fondi e che, in ogni caso, la mancanza di risorse fosse irrilevante poiché l'ente avrebbe dovuto attivarsi per reperire i finanziamenti necessari; con il secondo ha censurato la statuizione sulle spese di lite, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure sul punto centrale, osservando che la doglianza sulla mancata prova dell'indisponibilità dei fondi tendeva a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Nel merito ha affermato che, secondo la disciplina richiamata, l'assegnazione ed erogazione del contributo è possibile solo in presenza di disponibilità finanziaria; in mancanza, il contributo può essere solo indicato, con riserva di formale determinazione e assegnazione dopo l'integrazione dei fondi. Ne deriva che, pur essendo stato riconosciuto il diritto al contributo, il credito non era esigibile e non poteva essere pronunciata condanna al pagamento in difetto di copertura finanziaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge e vizio motivazionale non possono risolversi nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti e di una diversa valutazione delle prove in sede di legittimità.

  • l. n. 219/1981

    Il contributo previsto dalla legge può essere riconosciuto, ma la sua concreta esigibilità dipende dalla disciplina attuativa e dalla disponibilità finanziaria.

  • l. n. 32/1992

    Richiamata dal ricorrente insieme alla legge n. 219/1981 come fonte della disciplina del contributo.

  • art. 19, commi 5, 6 e 7 del T.U. 1990/76

    L'assegnazione effettiva del contributo è possibile solo in presenza di disponibilità finanziarie; in mancanza di fondi il sindaco indica il contributo e rinvia la formale determinazione e assegnazione all'integrazione delle risorse.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata dedotta come conseguenza della riforma poi non ottenuta; il motivo è stato assorbito dal rigetto del primo.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione di legge o sul vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del fatto e del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
  • Quando una disciplina di settore subordina l'assegnazione o l'erogazione di un beneficio alla disponibilità finanziaria, il relativo credito, pur astrattamente riconosciuto, non è esigibile in mancanza di copertura e non può essere oggetto di condanna al pagamento immediato.
  • Se la normativa prevede, in difetto di fondi, una mera indicazione del contributo con rinvio alla successiva integrazione delle risorse, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione ordinando il pagamento prima della disponibilità finanziaria.
  • La censura sulle spese processuali resta assorbita quando viene respinto il motivo che costituisce il presupposto della riforma della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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