Cassazione Penale, Sentenza n. 981/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) inflitta dal Tribunale di Cosenza e poi confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Le censure contestavano: 1) l'illogicità della motivazione rispetto al riconoscimento dell'oggetto asseritamente provento di reato, poiché si trattava di un bene prodotto in serie privo di elementi identificativi certi; 2) il mancato esame, in appello, della richiesta di esclusione della recidiva, della riduzione della pena al minimo edittale e dell'applicazione massima delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione della Corte d'Appello: il motore era stato riconosciuto dal dipendente e dal liquidatore e vi era una bolla di accompagnamento con dati identificativi, elementi che la difesa non ha contrastato specificamente in cassazione. Sul secondo motivo ha rilevato che, pur essendo la Corte territoriale parzialmente silente, il Tribunale aveva comunque applicato le attenuanti generiche e qualificato il fatto nella forma attenuata del capoverso dell'art. 648 c.p., arrivando a considerare la recidiva subvalente rispetto alle attenuanti; perciò non sussisteva interesse concreto a fare valere la censura. Per l'insieme il ricorso è infondato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nonostante l'errore di calcolo della pena riscontrato nei giudici di merito.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
capoverso (comma secondo) relativo alla ricettazione nella forma attenuata
La Corte ricorda che la fattispecie di particolare tenuità (capoverso) non è una norma autonoma di reato ma una circostanza attenuante da comparare con le aggravanti nel giudizio ex art. 69 c.p.; la sua applicazione deve essere valutata insieme alla recidiva e ad altre circostanze
art. 69 cod. pen.
Va impiegato per il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte sottolinea che il giudizio di comparazione determina l'incidenza complessiva sul trattamento sanzionatorio
art. 99 cod. pen.
Regola l'aumento per la recidiva; la sentenza richiama il principio secondo cui l'applicazione dell'aumento su una pena attenuata va verificata nel giudizio di comparazione e può rendere la pena eccessiva se non correttamente calcolata
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: i motivi devono indicare punti determinati della decisione e gli elementi alla base delle lagnanze; la Corte ha dichiarato il primo motivo generico e privo di tali requisiti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto che, pur esistendo un errore nel calcolo della pena da parte dei giudici di merito, non sussistessero i presupposti per irrogare tale sanzione
DL 137/2020, art. 23 comma 8
Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; il PG ha prodotto una requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi esplicitamente con la motivazione della decisione impugnata: censure generiche sono inammissibili
- Il riconoscimento di un bene provento di reato può risultare sufficiente anche in assenza di numeri di matricola purché vi siano elementi probatori idonei (testimonianze, documenti di trasporto, descrizione compatibile); la difesa deve contestare questi elementi con argomentazioni specifiche
- La fattispecie di particolare tenuità di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante da comparare con le aggravanti ex art. 69 c.p.; occorre valutare se la recidiva sia prevalente o subvalente rispetto alle attenuanti
- Se il Tribunale ha già operato un confronto tra attenuanti e aggravanti e ha considerato la recidiva subvalente, il ricorrente può avere scarso interesse a sollevare alcune censure tardive; è quindi importante sollevare puntualmente ogni questione già in appello
- Errori formali o di calcolo della pena nei giudici di merito non comportano automaticamente l'applicazione della sanzione per ricorso infondato in Cassazione; tuttavia tali errori possono giustificare richieste di correzione della pena in sede di appello o rimessione
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