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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26272/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Prato che aveva dichiarato la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. per errata elezione di domicilio operata da Romagno. Sosteneva che il provvedimento fosse "abnorme", fondato su una causa di nullità non prevista dal codice, perché Romagno aveva eletto domicilio presso la propria residenza e quindi la notifica sarebbe stata valida; inoltre denunciava un'erronea interpretazione della volontà del difensore e un'ingiustificata regressione del procedimento, richiamando giurisprudenza di legittimità a sostegno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza che dichiara la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis non costituisca atto abnorme, poiché rientra nei poteri del giudice ed è compatibile con lo schema procedimentale (richiamando l'art. 185 c.p.p., comma 3, e la giurisprudenza). Anche la trasmissione degli atti al PM riguardo ai coimputati per i quali non era stata dedotta la nullità non integra abnormità, pur essendo stato corretto, in astratto, separare le posizioni; la giurisprudenza consente tale restituizione senza qualificare il provvedimento come abnorme. Inoltre, a causa della tardiva trasmissione degli atti a questa Corte, i reati contestati si sono estinti per prescrizione e il PM ha quindi mancato dell'interesse concreto e attuale a proporre il gravame. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    La nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini può comportare la declaratoria di nullità e la regressione del procedimento; tale declaratoria, adottata dal giudice, non è di per sé atto abnorme se rientra nei poteri giudiziari.

  • art. 185 c.p.p., comma 3

    Prevede la regressione del procedimento allo stato in cui fu compiuto l'atto dichiarato nullo; la Corte l'ha invocata per giustificare la trasmissione degli atti al PM in seguito alla declaratoria di nullità.

  • art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    Norma sostanziale contestata (contravvenzione ambientale) nell'imputazione che ha dato luogo all'ordinanza; citata per individuare la natura delle fattispecie oggetto del procedimento.

  • art. 483 c.p.

    Norma sostanziale contestata nei confronti di Traversi (falso); la relativa contestazione è stata comunque interessata dalla questione prescrizionale.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Regola l'interesse ad impugnare in cassazione: il Pubblico Ministero può proporre ricorso quando l'impugnazione possa produrre un risultato concreto e favorevole; l'interesse manca se la vicenda è esaurita (es. sopravvenuta prescrizione).

  • art. 73 ordinamento giudiziario

    Attribuisce al Pubblico Ministero la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sull'amministrazione della giustizia; tuttavia l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale.

Massime di principio

  • La nozione di "atto abnorme" va interpretata restrittivamente: è tale solo l'atto che sia strutturalmente estraneo ai poteri dell'organo e che produca una stasi procedimentale non sanabile con i normali mezzi processuali.
  • Un'ordinanza che dichiara la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 185 c.p.p., non costituisce di regola atto abnorme se adottata nell'esercizio dei poteri giurisdizionali.
  • La trasmissione degli atti anche per coimputati per i quali non è stata dedotta la nullità, pur non essendo la soluzione più tecnicamente netta (si sarebbe potuta valutare la separazione delle posizioni), non configura automaticamente abnormità se non produce atti nulli inevitabili o una stasi irreversibile del procedimento.
  • Il Pubblico Ministero conserva il diritto/dovere di impugnare per la tutela dell'esatta applicazione della legge, ma l'impugnazione è ammissibile solo se sussiste un interesse concreto e attuale: la sopravvenuta prescrizione può rendere il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • Nei casi di contestazioni multiple, quando la nullità riguarda solo alcuni imputati è consigliabile valutare la separazione delle posizioni procedurali per evitare effetti estesi ingiustificati sugli altri coimputati, pur tenendo conto che l'errore del giudice su questo punto non determina automaticamente l'abnormità del provvedimento.

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