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Sentenza

Sentenza del 15/10/2020 n. 22345 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' chiedeva il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le annualita' 2010-2011, deducendo l'incompatibilita' della normativa nazionale con la direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2). Il rimborso era stato negato dall'amministrazione che ritenne legittima la normativa nazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia, ritenendo che la ricorrente (consumatore finale) non avesse legittimazione ad ottenere direttamente il rimborso dall'amministrazione finanziaria. Ha affermato che soggetto passivo dell'accisa e delle addizionali e' il fornitore e che solo questo e' titolato a chiedere il rimborso ai sensi dell'art.14 T.U.A. (tranne il caso eccezionale in cui il rimborso dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile e cio' sia provato). Perciò la sentenza della CTR e' stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario di (---) s.p.a.; spese compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), articolo 14, comma 2

    "l'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata"

    La Corte interpreta l'art.14 come norma che disciplina il rimborso in capo al soggetto passivo tributario (il fornitore), prevedendo termini e condizioni; non estende il diritto al rimborso al consumatore finale salvo i casi eccezionali previsti dalla giurisprudenza.

  • Decreto Legge 28 novembre 1988, n. 511, articolo 6, comma 3

    "le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'accisa sull'energia elettrica"

    Le addizionali provinciali sono dovute dai fornitori al momento della fornitura e, come l'accisa, sono rimborsabili dal soggetto obbligato (fornitore).

  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 1, par. 2 e articolo 9, par. 2

    La direttiva disciplina principi generali sulle accise e il rimborso; la Corte ha ritenuto che, anche ove vi fosse un contrasto normativo, la questione della legittimazione al rimborso debba rispettare le regole interne e i principi UE di efficacia ed equivalenza: pero' nel caso concreto la Cassazione ha deciso per carenza di legittimazione del consumatore senza entrare nel merito del presunto contrasto.

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 29, comma 2

    "I diritti doganali... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni"

    Conferma la necessita' di considerare la traslazione dell'onere su altri soggetti e impone che l'amministrazione non deduca tale trasferimento per presunzioni; tuttavia il diritto al rimborso spetta primariamente al soggetto passivo (fornitore).

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), articoli 2, 16, 53, 56

    "l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione ovvero della loro importazione"; "i crediti vantati dai soggetti passivi... possono essere addebitati a titolo di rivalsa"; "i soggetti che procedono alla fatturazione... come venditori"; "le societa' fornitrici hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali"

    Ricostruisce che il rapporto tributario e' tra amministrazione e fornitore; la rivalsa verso il consumatore e' un rapporto civilistico distinto e non legittima automaticamente il consumatore a chiedere il rimborso all'erario.

Massime di principio

  • Per accise e addizionali sull'energia elettrica il soggetto passivo verso l'amministrazione e' il fornitore: solo il fornitore e' titolato ordinariamente a chiedere il rimborso all'erario.
  • Il consumatore finale, se addebitato dell'accisa/addizionale, deve agire civilisticamente nei confronti del fornitore con una azione di ripetizione dell'indebito per recuperare le somme; solo se questa azione risulti impossibile o eccessivamente difficile (ad es. fallimento/insolvenza del fornitore o ostacoli procedurali provati) potra' eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione, previa allegazione e prova di tali circostanze.
  • Gli Stati membri possono disciplinare i requisiti procedurali per le domande di rimborso purche' rispettino i principi UE di equivalenza ed effettivita': cio' non autorizza a estendere automaticamente la legittimazione di rimborso a soggetti che non siano i titolari del rapporto tributario.
  • La prova della traslazione dell'onere fiscale dal fornitore al consumatore non puo' essere desunta per mere presunzioni dall'amministrazione; ma il consumatore deve provare le circostanze che giustificano la legittimazione straordinaria al rimborso diretto.
  • Termini rilevanti: il fornitore puo' chiedere il rimborso entro due anni dalla data del pagamento; se il fornitore ha dovuto restituire somme al consumatore per via giudiziaria, il fornitore ha novanta giorni dal passaggio in giudicato per chiedere il rimborso all'amministrazione.

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