Sentenza n. 6647/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione II, n. 20800/2025, relativa all’aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, la violazione del principio del collegio perfetto, poiché alcune sedute riservate dedicate all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche si sarebbero svolte in presenza di soli due componenti della Commissione. Ha inoltre censurato la sottoscrizione dei verbali da parte di commissari assenti, l’assenza di indicazioni relative al luogo e alla data di sottoscrizione dei verbali, l’attribuzione dei punteggi in diversi criteri tecnici e la valutazione difforme di offerte sostanzialmente identiche nei diversi lotti. Sono state dedotte anche l’illegittima ammissione dell’RTI aggiudicatario per effetto del soccorso istruttorio relativo alla campionatura e della tardiva produzione della stessa, l’erronea valutazione della campionatura, il superamento del limite dimensionale della relazione tecnica da parte di alcune concorrenti, l’irrealistica programmazione logistica dell’aggiudicatario, l’illogicità dei punteggi relativi ai criteri ID3, ID8 e ID14 e l’illegittima modifica dell’offerta tecnica da parte della seconda classificata. In relazione ai criteri ID1 e ID5, l’appellante ha dedotto la mancata attivazione del soccorso istruttorio per errori materiali o ambiguità dell’offerta tecnica; ha inoltre contestato l’attribuzione di un certificato riferito a un prodotto diverso per l’articolo “Traversa Standard – ID 3 A”.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le censure relative al collegio perfetto. La Commissione è un collegio perfetto per le attività propriamente valutative, ma non è necessaria la presenza integrale per attività preparatorie, istruttorie e di analisi, purché queste siano verificabili a posteriori dal plenum e siano effettivamente acquisite, controllate e condivise nella successiva valutazione collegiale. Nel caso concreto le sedute svolte in assenza di un componente avevano natura istruttoria e non valutativa; inoltre, la presenza da remoto è stata ritenuta equipollente a quella fisica. La sottoscrizione cumulativa dei verbali da parte dei commissari è stata interpretata come riferita alle sedute cui ciascuno aveva partecipato, senza valore certificativo per le altre. Le carenze relative a luogo e data di sottoscrizione sono state ritenute meramente estrinseche e non idonee a compromettere la certezza delle attività verbalizzate. È stata respinta la contestazione relativa alla diversa attribuzione dei punteggi nei vari lotti, poiché la medesima offerta può essere valutata diversamente in funzione delle specifiche esigenze e del contesto organizzativo di ciascun ente contraente. È stata ritenuta infondata la censura sull’ammissione dell’RTI aggiudicatario: la campionatura ha funzione dimostrativa e non costituisce elemento costitutivo dell’offerta tecnica, sicché può essere oggetto di integrazione nei limiti consentiti. È stata respinta anche la contestazione sulla tardività e inidoneità della campionatura, non essendo dimostrata la sua necessità ai fini del criterio relativo alla gamma dei colori. La censura sul soccorso istruttorio in favore della seconda classificata è stata dichiarata improcedibile, perché il suo eventuale accoglimento non avrebbe consentito all’appellante di superare l’aggiudicatario. Quanto al limite dimensionale della relazione tecnica, il Collegio ha escluso che il superamento comportasse automaticamente l’esclusione: la clausola sanzionava la mancata produzione della relazione, non le modalità dimensionali della sua redazione, e l’equiparazione tra le due violazioni sarebbe stata sproporzionata. La censura, comunque, non riguardava l’aggiudicatario e non avrebbe inciso sulla sua posizione. Sono state ritenute infondate le contestazioni sulla programmazione logistica, sui criteri ID3, ID8 e ID14 e sulle differenze di punteggio, rilevando che l’appellante non aveva dimostrato l’illogicità complessiva delle valutazioni né l’incidenza dei singoli rilievi sulla graduatoria. Sono state invece ritenute astrattamente fondate le censure relative ai criteri ID1 e ID5 e al certificato riferito alla “Traversa Standard – ID 3 A”, poiché gli errori risultavano chiaribili mediante il confronto tra relazione tecnica, schede, codici identificativi e certificazioni allegate. Tuttavia, il recupero complessivo di 1,29 punti non avrebbe colmato il divario di 1,81 punti dall’aggiudicatario; pertanto tali censure non hanno comportato l’accoglimento dell’appello. Il ricorso incidentale dell’RTI aggiudicatario è stato dichiarato improcedibile, come già disposto dal TAR. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 120, comma 5, c.p.a.
il giudizio nelle materie indicate dal comma 1 viene “comunque definito con sentenza in forma semplificata”
La controversia in materia di gara è stata definita con sentenza in forma semplificata.
art. 15 del Disciplinare di gara
La clausola disciplinare stabiliva la prevalenza della relazione tecnica sugli allegati e prevedeva la produzione della relazione; il giudice ha escluso che il superamento del limite dimensionale comportasse automaticamente l’esclusione, distinguendolo dalla mancata produzione.
art. 21 del Disciplinare di gara
“la Commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle Offerte Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi”
La clausola attribuisce alla Commissione l’attività di esame, valutazione e assegnazione dei punteggi; il giudice ha distinto le attività valutative, da svolgere collegialmente, dalle attività meramente istruttorie e preparatorie.
art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163/2006
“dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti” attraverso la “produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire”
La campionatura ha funzione dimostrativa della capacità tecnica e dell’idoneità del prodotto, ma non costituisce elemento costitutivo dell’offerta tecnica.
Massime di principio
- La Commissione giudicatrice opera quale collegio perfetto per le attività propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte; non è invece necessaria la presenza integrale dei componenti per attività meramente preparatorie, istruttorie o di analisi, purché tali attività siano astrattamente verificabili dal plenum e siano concretamente controllate, condivise e recepite nella successiva valutazione collegiale.
- La partecipazione da remoto di un componente della Commissione giudicatrice è equipollente alla presenza fisica quando consente la partecipazione effettiva alle attività della seduta.
- La sottoscrizione cumulativa di verbali relativi a più sedute non certifica necessariamente la presenza del commissario assente in tutte le sedute verbalizzate; può essere ragionevolmente riferita alle sole sedute cui il componente abbia partecipato, se il contenuto complessivo dei verbali consente tale ricostruzione.
- La campionatura, quando prevista per consentire alla stazione appaltante di verificare l’idoneità tecnica del prodotto, ha funzione dimostrativa e non costituisce parte integrante dell’offerta tecnica; essa non è quindi automaticamente soggetta alle regole proprie degli elementi costitutivi dell’offerta.
- Il superamento del limite dimensionale previsto per una relazione tecnica non comporta automaticamente l’esclusione quando la lex specialis sanziona espressamente la mancata produzione della relazione ma non il suo eventuale superamento dimensionale; l’applicazione della sanzione espulsiva deve rispettare il principio di proporzionalità e rapportarsi all’interesse concretamente leso.
- La correzione o chiarificazione di un errore materiale dell’offerta tecnica è ammissibile quando l’errore è riconoscibile dalla stessa offerta o dal coordinamento con gli allegati e non determina una modifica sostanziale né un’integrazione dell’offerta; tuttavia, la censura non può condurre all’utilità dell’aggiudicazione o della riedizione della gara se il punteggio recuperabile non consente comunque di superare l’aggiudicatario.
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