Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-330/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2022. — The Escape Center BVBA contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà degli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 14 – Nozione di “diritto di uso di impianti sportivi” – Palestre – Assistenza di singoli o gruppi. — Causa C-330/21

Giurisprudenza europea62021CJ0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la nozione di "diritto di uso di impianti sportivi" non esclude, in linea di principio, servizi di assistenza individuale o collettiva offerti nell’ambito di una palestra. Se tali servizi sono strettamente connessi all’uso degli impianti o hanno carattere accessorio rispetto ad esso, l’intera prestazione può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta prevista dalla direttiva. Resta al giudice nazionale verificare la natura concreta dell’offerta e l’eventuale selettività della disciplina belga.

IVA ridotta per l’uso di impianti sportivi: la concessione dell’accesso a una palestra con assistenza individuale o collettiva può rientrare nel punto 14 dell’allegato III se l’assistenza è connessa, necessaria o accessoria all’uso degli impianti.

La questione giuridica

Se l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato III, debba essere interpretato nel senso che il diritto di usare impianti sportivi beneficia dell’aliquota IVA ridotta solo quando non vi sia assistenza individuale o collettiva, oppure se tale aliquota ridotta possa applicarsi anche quando l’accesso alla palestra comprende assistenza personalizzata o corsi collettivi.

Principio di diritto

L’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva IVA, letto con il punto 14 dell’allegato III, consente l’aliquota IVA ridotta per una prestazione che comprenda la concessione del diritto di uso di impianti sportivi di una palestra e assistenza a singoli o gruppi, purché tale assistenza sia connessa all’uso degli impianti e necessaria alla pratica dello sport e dell’educazione fisica, oppure costituisca una prestazione accessoria al diritto di uso o all’uso effettivo degli impianti. Non è quindi richiesto che l’uso degli impianti avvenga in assenza di assistenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 96 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 97 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 98 direttiva 2006/112/CE
  • Allegato III, punto 14, direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

IVA ridotta per l’uso di impianti sportivi con assistenza in palestra

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent in una controversia tra The Escape Center BVBA, gestore di una palestra, e lo Stato belga. Il tema è l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta prevista per il "diritto di uso di impianti sportivi" quando l’accesso alla palestra include anche assistenza individuale o collettiva.

Contesto normativo

La Corte richiama l’articolo 96 della direttiva 2006/112/CE, che impone l’aliquota IVA normale, e l’articolo 98, che consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte solo alle categorie elencate nell’allegato III. Il punto 14 di tale allegato menziona il "diritto di uso di impianti sportivi". È citato anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che però non definisce la nozione rilevante.

Fatti del procedimento principale

The Escape Center offriva accesso ai locali della palestra e all’uso delle attrezzature sportive, con possibilità di praticare attività individualmente o in gruppo, con o senza assistenza limitata, oltre a personal training e corsi collettivi. La società ha chiesto il rimborso della differenza tra l’IVA al 21% applicata e l’IVA ridotta al 6%, sostenendo che tutta la propria attività rientrasse nella rubrica nazionale relativa alla concessione del diritto di accesso e di uso di strutture sportive.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se l’aliquota ridotta prevista per il diritto di uso di impianti sportivi si applichi solo quando non venga offerta alcuna assistenza individuale o collettiva, oppure se possa applicarsi anche in presenza di tali servizi.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la nozione di "diritto di uso di impianti sportivi" deve essere interpretata autonomamente e in modo uniforme nel diritto dell’Unione. Richiamando la sentenza Baštová, afferma che essa riguarda il diritto di utilizzare impianti destinati alla pratica dello sport e dell’educazione fisica, nonché il loro uso a tal fine.

La Corte osserva che prestazioni connesse all’uso degli impianti e necessarie alla pratica sportiva possono rientrare nel punto 14 dell’allegato III. Inoltre, ai fini IVA, occorre considerare l’operazione nel suo insieme quando gli elementi sono strettamente connessi e la loro separazione sarebbe artificiale. In particolare, un servizio accessorio segue il trattamento fiscale della prestazione principale quando per il cliente non è un fine a sé stante, ma un mezzo per fruire meglio del servizio principale.

Applicando tali criteri, la Corte rileva che in una palestra alcune attività fisiche richiedono necessariamente istruzioni o si svolgono solo in corsi collettivi; dunque, accesso agli impianti, istruzioni individuali e corsi collettivi possono costituire, in linea di principio, un’unica prestazione. La natura oggettiva dell’offerta deve prevalere sull’intenzione soggettiva del singolo cliente, per garantire certezza del diritto e applicazione semplice dell’IVA.

La Corte esamina anche l’argomento del governo belga secondo cui la normativa nazionale limiterebbe selettivamente l’aliquota ridotta ai soli elementi concreti e specifici della categoria. Tuttavia, sulla base degli elementi disponibili, non emerge una vera applicazione selettiva conforme ai requisiti della giurisprudenza, restando comunque al giudice del rinvio la verifica della portata delle disposizioni nazionali e della prassi amministrativa.

Decisione

La Corte risponde che una prestazione consistente nella concessione del diritto di uso degli impianti sportivi di una palestra e nel fornire assistenza a singoli o gruppi può essere assoggettata all’aliquota IVA ridotta se l’assistenza è connessa all’uso degli impianti e necessaria alla pratica dello sport e dell’educazione fisica, oppure se è accessoria al diritto di uso degli impianti o al loro uso effettivo.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva IVA, il "diritto di uso di impianti sportivi" non è limitato al mero accesso fisico ai locali: può comprendere anche assistenza e istruzioni, purché tali elementi siano funzionalmente collegati alla pratica sportiva o abbiano natura accessoria rispetto alla prestazione principale.

Come è indicizzato

Materieivafiscalità indirettaimpianti sportivisport e attività fisicaqualificazione delle prestazioni uniche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.