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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34333/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione, deducendo inizialmente la mancata notificazione della cartella prodromica e, comunque, la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. In primo grado la documentazione prodotta dall'agente aveva consentito di ritenere notificata la cartella con raccomandata A/R del 7 dicembre 2004; erano state inoltre ritenute prescritte le sole sanzioni, mentre per tributi e interessi era stata esclusa la prescrizione. In appello il contribuente ha censurato la ritualità della notifica della cartella e di successive intimazioni, sostenendo: (i) la nullità della notifica della cartella perché consegnata a un terzo senza raccomandata informativa; (ii) la nullità dell'intimazione successiva per identica ragione; (iii) la nullità della notifica di un'ulteriore intimazione del 2010, anche per difetto di prova del deposito in casa comunale; (iv) l'inefficacia degli atti interruttivi e quindi la prescrizione dei crediti; (v) in subordine, l'applicazione della prescrizione quinquennale ai tributi. La corte di merito ha accolto l'appello solo con riguardo agli interessi, ritenendoli soggetti a prescrizione decennale, e ha confermato nel resto la decisione di primo grado. In cassazione il contribuente ha articolato sei motivi, tutti centrati sulla validità delle notifiche e sulla prescrizione, oltre che sulla qualificazione del termine prescrizionale dei tributi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il terzo, il quinto e il sesto motivo; ha dichiarato inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, il primo, il secondo e il quarto motivo, perché la valida notifica dell'intimazione di pagamento del 18 maggio 2012 ha cristallizzato la pretesa e reso non più deducibili vizi relativi agli atti precedenti non impugnati nei termini. La Corte ha confermato che, per i crediti erariali relativi a IRPEF, IVA e IRAP, opera la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale; ha inoltre affermato la legittimità della notifica diretta eseguita dall'agente della riscossione mediante raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973, anche se consegnata a persona diversa dal destinatario, senza necessità di raccomandata informativa. Conseguentemente, ha confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di raccomandata informativa in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario; la Corte ha escluso che trovi applicazione nella notifica diretta ex art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 7 L. 890/1982

    Invocato per la disciplina della notifica postale; la Corte ha precisato che, nella notifica diretta dell'agente della riscossione, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non la legge n. 890/1982.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Norma ritenuta applicabile alla notifica diretta della cartella/intimazione a mezzo raccomandata; è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario o a persona legittimata a riceverlo, senza ulteriore raccomandata informativa.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    L'intimazione di pagamento è assimilata all'avviso di mora e rientra negli atti impugnabili; se non impugnata nei termini, cristallizza la pretesa e preclude eccezioni su prescrizioni maturate prima della sua notifica.

  • art. 2946 c.c.

    È stato ritenuto il termine applicabile ai crediti erariali per IRPEF, IVA e IRAP, in mancanza di un termine speciale più breve.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    La Corte ha escluso l'applicazione della prescrizione quinquennale ai tributi erariali, richiamando l'orientamento secondo cui l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla corte di merito per ammettere la produzione di nuovi documenti in appello.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario; l'intimazione di pagamento è considerata atto autonomamente impugnabile.

Massime di principio

  • Nella notifica diretta degli atti dell'agente della riscossione a mezzo raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973, la consegna del plico a persona diversa dal destinatario non comporta nullità per mancata raccomandata informativa, purché la consegna avvenga al domicilio del destinatario e la persona ricevente si qualifichi come legittimata alla ricezione; la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario, non quella della L. 890/1982.
  • La prova della rituale notifica eseguita mediante raccomandata dell'agente della riscossione può essere fornita con l'avviso di ricevimento riferibile all'atto, senza che sia necessario che su tale avviso sia indicato il numero della cartella o dell'intimazione.
  • Per i crediti erariali relativi a IRPEF, IVA e IRAP non si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
  • L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973, essendo atto autonomamente impugnabile nel processo tributario, se non contestata nei termini determina la cristallizzazione della pretesa e impedisce di far valere vizi o prescrizioni riferiti ad atti precedenti già conosciuti con essa.
  • Una volta accertata la validità della notifica di un atto intermedio idoneo a interrompere la prescrizione, il termine decennale ricomincia a decorrere da tale notifica, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione quando il successivo atto sia intervenuto entro dieci anni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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