Sentenza n. 197/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento: - del provvedimento di ingiunzione di demolizione -OMISSIS- del 24 maggio 2021 del responsabile del servizio assetto del territorio del comune di -OMISSIS-, notificato il 26 maggio 2021, col quale è stata ordinata al ricorrente la demolizione di un fabbricato in località “-OMISSIS-” nel comune di -OMISSIS-; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un fabbricato realizzato mediante asserita demo-ricostruzione di un preesistente manufatto rurale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il fabbricato non fosse abusivo, poiché l'intervento avrebbe costituito ristrutturazione edilizia mediante demo-ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001, utilizzando la cubatura di un manufatto rurale preesistente, edificato anteriormente al 1967 e demolito nel 2006. Deduceva, in particolare, l'eccesso di potere per falsità del presupposto e difetto di istruttoria, affermando che la preesistenza e la consistenza dell'immobile fossero dimostrabili mediante testimonianze, fotografie e rilievi tecnici. Sosteneva inoltre che il titolo edilizio si fosse formato per decorso del tempo e che il provvedimento interdittivo fosse tardivo e inefficace, essendo stato adottato oltre un anno dopo la presentazione della dichiarazione unica autocertificativa e dopo il completamento dell'opera. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, per non avere l'amministrazione adeguatamente considerato le controdeduzioni procedimentali. Il ricorrente invocava infine l'assoluzione pronunciata dal giudice penale nel procedimento relativo alla vicenda edilizia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la demo-ricostruzione di un fabbricato demolito può rientrare nella ristrutturazione edilizia solo se il privato dimostra con elementi oggettivi la preesistente consistenza, la cubatura e la sagoma dell'edificio. Nel caso concreto tale prova non era stata fornita: il manufatto anteriore al 1967 era privo di titolo edilizio e le testimonianze, le fotografie e i rilievi dei tecnici di fiducia non consentivano di ricavare con certezza l'esatta cubatura. Inoltre, la successiva edificazione, sul medesimo sedime, di un manufatto abusivo demolito dall'autorità nel 2012 interrompeva il nesso di continuità tra l'edificio demolito nel 2006 e quello realizzato nel 2019. L'intervento doveva quindi essere valutato in rapporto allo stato dei luoghi risultante dopo la demolizione del 2012 e non poteva essere considerato un intervento neutro di riuso del volume preesistente. Ne conseguiva che l'opera non rientrava nel perimetro della ristrutturazione edilizia e richiedeva il previo permesso di costruire. Il titolo abilitativo non poteva essersi formato tacitamente, poiché la formazione tacita presuppone la piena conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, il cui ambito riguarda i procedimenti a istanza di parte, e ha comunque richiamato il carattere vincolato dell'attività repressiva degli abusi edilizi. L'omissione delle garanzie partecipative non avrebbe potuto incidere sull'esito, perché il contenuto dell'ordinanza non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. L'assoluzione penale non ha modificato la conclusione: l'efficacia vincolante dell'accertamento penale riguarda i fatti materiali, non la loro qualificazione giuridica secondo la disciplina edilizia, che resta autonomamente valutabile dal giudice amministrativo. Il ricorso è stato definitivamente respinto, senza pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001
La ristrutturazione edilizia può consistere anche in una demo-ricostruzione, ossia nel ripristino di un fabbricato crollato o demolito.
La demo-ricostruzione è qualificabile come ristrutturazione edilizia solo quando il privato dimostri con elementi oggettivi la preesistente consistenza, la cubatura e la sagoma dell'edificio; in mancanza, l'intervento non rientra nel relativo perimetro.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto riguarda i procedimenti a istanza di parte e non trova applicazione all'ordinanza repressiva di un abuso edilizio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
l'omissione non comporta conseguenze nel caso in cui il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
L'omissione delle garanzie partecipative non determina l'annullabilità dell'ordinanza di demolizione quando l'attività repressiva è vincolata e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione quando ricorrono i presupposti dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La demo-ricostruzione di un fabbricato demolito può essere qualificata come ristrutturazione edilizia soltanto se il privato dimostra, mediante elementi oggettivi e verificabili, la preesistente consistenza dell'edificio, inclusi cubatura e sagoma; non sono sufficienti, da sole, asseverazioni tecniche, fotografie o testimonianze non idonee a ricostruire con certezza tali elementi.
- La demolizione, da parte dell'autorità, di un manufatto abusivo successivamente realizzato sul medesimo sedime interrompe il nesso di continuità tra il fabbricato originario e quello ricostruito in seguito; la legittimità del nuovo intervento deve essere valutata rispetto allo stato dei luoghi risultante dopo la demolizione del manufatto abusivo.
- Il titolo edilizio formatosi tacitamente presuppone la piena conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia; il silenzio non può consolidare un titolo implicito quando l'intervento, per caratteristiche oggettive, richiedeva il previo permesso di costruire.
- L'art. 10-bis l. 241/1990 si applica ai procedimenti a istanza di parte e non alle ordinanze repressive di abusi edilizi; inoltre, trattandosi di attività vincolata, l'omissione delle garanzie partecipative non determina l'annullabilità dell'ordinanza quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- L'efficacia vincolante dell'accertamento penale riguarda i fatti materiali accertati e non la loro qualificazione giuridica secondo norme extra-penali; la qualificazione dell'intervento edilizio resta autonomamente demandata all'amministrazione e al giudice amministrativo.
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