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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1168

Regolamento (UE) 2026/1168 della Commissione, del 1o giugno 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici

Normativa europea32026R1168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il REACH per chiarire e correggere alcune deroghe alla restrizione sulle microparticelle di polimeri sintetici introdotta nel 2023. Estende la deroga ai medicinali anche ai prodotti usati nelle sperimentazioni cliniche e nelle prove precliniche di sicurezza, e introduce una deroga specifica per le attività PPORD fino a una tonnellata l’anno, anche fuori dai siti industriali. Inoltre, restringe la deroga per le microparticelle incorporate in una matrice solida ai soli usi finali di durata almeno annuale, con applicazione differita al 22 giugno 2028.

Modifica della voce 78 dell’allegato XVII del regolamento REACH sulle restrizioni relative alle microparticelle di polimeri sintetici, con correzione e ampliamento di alcune deroghe.

Ambito di applicazione

Si applica alle microparticelle di polimeri sintetici disciplinate dall’allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), con effetti su immissione sul mercato, deroghe e condizioni d’uso. Riguarda in particolare i medicinali per uso umano e veterinario, compresi quelli utilizzati nelle sperimentazioni cliniche e nelle correlate prove precliniche di sicurezza, nonché le microparticelle destinate ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) in quantitativi pari o inferiori a una tonnellata all’anno, anche quando tali attività si svolgono al di fuori di siti industriali. Incide inoltre sulla deroga relativa alle microparticelle incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale, limitandola agli usi finali previsti di durata pari o superiore a un anno. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione retroattiva parziale dal 17 ottobre 2023 per il punto 1 dell’allegato e dal 22 giugno 2028 per il punto 2 dell’allegato.

Modifica della restrizione REACH sulle microparticelle di polimeri sintetici

Il regolamento della Commissione interviene sulla voce 78 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), già modificata dal regolamento (UE) 2023/2055, per riallineare il testo normativo all’intenzione originaria delle deroghe e correggere alcune incongruenze emerse in sede applicativa. La ratio dichiarata è quella di garantire un ambito di applicazione coerente della restrizione, facilitare l’attuazione pratica e tutelare gli operatori economici che avevano fatto affidamento sulle indicazioni emerse nel processo di adozione della misura del 2023.

Contesto normativo e finalità

La voce 78 dell’allegato XVII REACH introduce restrizioni all’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici, prevedendo al contempo alcune esclusioni, obblighi informativi ed etichettature per minimizzare e monitorare le emissioni. Il nuovo regolamento interviene su tre punti: chiarisce la deroga per i medicinali, introduce una deroga espressa per le attività PPORD e restringe una deroga relativa all’incorporazione permanente in matrice solida, differendo l’applicazione della relativa modifica per consentire agli operatori di adeguarsi.

Modifica della deroga per i medicinali

Il considerando 2 spiega che la formulazione previgente della deroga non rifletteva l’intenzione di includere tutti i medicinali per uso umano e veterinario, compresi quelli utilizzati nelle sperimentazioni cliniche e nelle prove precliniche di sicurezza in preparazione a tali sperimentazioni. Per questo, la lettera b) del paragrafo 4 della voce 78 è sostituita con un testo che rinvia ai medicinali definiti dalla direttiva 2001/83/CE e ai medicinali veterinari definiti dal regolamento (UE) 2019/6.

Nuova deroga per ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD)

Il considerando 3 chiarisce che l’intenzione originaria era di consentire l’immissione sul mercato di microparticelle utilizzate in attività PPORD entro il limite di una tonnellata all’anno, anche se tali attività si svolgono fuori dai siti industriali, come può accadere in ospedali e università. Viene quindi aggiunta una nuova lettera g) al paragrafo 4, che esenta espressamente le microparticelle destinate ad attività PPORD in quantitativi pari o inferiori a una tonnellata all’anno.

Restrizione della deroga per l’incorporazione in matrice solida

Il considerando 4 interviene sulla deroga prevista per le microparticelle incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale. La Commissione precisa che tale deroga non doveva coprire usi finali di breve durata, nei quali la matrice viene rimossa o sostituita frequentemente, poiché ciò contrasterebbe con l’obiettivo di ridurre al minimo le emissioni. La nuova formulazione limita la deroga ai soli casi in cui l’uso finale previsto abbia durata pari o superiore a un anno.

Effetti temporali e applicazione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il punto 1 dell’allegato si applica con effetto dal 17 ottobre 2023, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2055, così da rendere coerente sin dall’origine l’ambito delle deroghe per medicinali e PPORD. Il punto 2 dell’allegato, relativo alla limitazione della deroga per matrice solida, si applica dal 22 giugno 2028, concedendo un periodo transitorio di adeguamento di due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il regolamento opera esclusivamente come modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 e richiama, ai fini definitori, la direttiva 2001/83/CE per i medicinali per uso umano e il regolamento (UE) 2019/6 per i medicinali veterinari. Il considerando finale precisa che le misure adottate sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del REACH.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’allegato del regolamento, intervenendo sulla voce 78 relativa alle microparticelle di polimeri sintetici.

Deroga per i medicinali

La lettera b) del paragrafo 4 della voce 78 è sostituita per chiarire che la deroga riguarda i "medicinali" ai sensi della direttiva 2001/83/CE e i "medicinali veterinari" ai sensi del regolamento (UE) 2019/6, includendo così anche i medicinali usati nelle sperimentazioni cliniche e nelle correlate prove precliniche di sicurezza.

Nuova deroga per attività PPORD

È aggiunta la lettera g) al paragrafo 4 della voce 78, prevedendo una deroga per le microparticelle di polimeri sintetici destinate ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD), in quantitativi pari o inferiori a una tonnellata all’anno.

Limitazione della deroga per matrice solida

La lettera c) del paragrafo 5 della voce 78 è sostituita per precisare che la deroga si applica solo alle microparticelle incorporate in modo permanente in una matrice solida durante un uso finale previsto di durata pari o superiore a un anno.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 1 dell’allegato si applica dal 17 ottobre 2023; il punto 2 dell’allegato si applica dal 22 giugno 2028.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheambienteprodotti chimicisalute pubblicafarmaceutico

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