Regolamento (UE) 2026/1211
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1211 della Commissione, del 2 giugno 2026, recante 357esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/1211 aggiorna il regolamento (CE) n. 881/2002 eliminando sette persone fisiche dall’allegato I, che contiene l’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La modifica discende da una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 maggio 2026, adottata in base alle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con soppressione di sette voci dall’allegato I.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, in via direttamente vincolante e uniforme in tutti gli Stati membri, ai fini dell’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Riguarda le persone fisiche incluse nell’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche per associazione con ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. L’intervento è limitato alla rimozione di sette nominativi specifici, senza introdurre nuove designazioni o modifiche sostanziali al regime sanzionatorio generale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1211 – soppressione di sette voci dall’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1211 della Commissione costituisce una modifica puntuale del regime UE di misure restrittive contro persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento si fonda su una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 maggio 2026, che ha disposto la cancellazione di sette nominativi dall’elenco internazionale corrispondente.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 881/2002 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, gruppi ed entità inseriti nell’allegato I. Il considerando iniziale del regolamento di esecuzione richiama tale elenco e precisa che la modifica è necessaria per allinearlo alla decisione ONU adottata in base alle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015).
Ambito della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato del nuovo atto non aggiunge nuovi soggetti, ma sopprime sette voci dall’elenco delle "Persone fisiche". Le voci cancellate sono quelle riferite a:
- Majeed Abdul Chaudhry;
- Mohammed Tufail;
- Mustafa Hajji Muhammad Khan;
- Hafiz Abdul Salam Bhuttavi;
- Aamir Ali Chaudhry;
- Maulana Fazlullah;
- Abdul Rehman Makki.
Per ciascun nominativo soppresso, il testo riporta alias, dati di nascita, cittadinanza, eventuali numeri identificativi, indirizzi e indicazioni descrittive che ne avevano motivato la designazione originaria, ma tali dettagli hanno funzione meramente identificativa e non vengono mantenuti nell’elenco aggiornato.
Effetti giuridici
La soppressione delle voci dall’allegato I comporta la fuoriuscita di tali soggetti dall’elenco dei destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, per effetto dell’adeguamento formale dell’atto UE alla decisione del Comitato sanzioni ONU. Il regolamento non introduce nuovi obblighi procedurali, né disciplina sanzioni autonome: il suo effetto è esclusivamente modificativo dell’elenco sanzionatorio.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nell’elenco "Persone fisiche" sono soppresse sette voci relative a soggetti già designati ai sensi del regime sanzionatorio ONU/UE.
Base della modifica e ragioni dell’intervento
Il preambolo indica che il 21 maggio 2026 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare sette voci dall’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive, in applicazione delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015). La Commissione modifica quindi l’allegato per adeguare il diritto dell’Unione alla decisione ONU.
Elenco delle voci soppresse
Sono espunte dall’allegato I le voci relative a: Majeed Abdul Chaudhry; Mohammed Tufail; Mustafa Hajji Muhammad Khan; Hafiz Abdul Salam Bhuttavi; Aamir Ali Chaudhry; Maulana Fazlullah; Abdul Rehman Makki. Per ciascuna voce sono riportati alias, dati anagrafici e altre informazioni identificative, nonché la data di designazione originaria.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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