Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1331

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1331 della Commissione, del 4 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/831 per quanto riguarda modifiche amministrative e minori dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi AWPF Calcium Hypochlorite BPF

Normativa europea32026R1331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’autorizzazione dell’Unione già rilasciata per la famiglia di biocidi a base di ipoclorito di calcio "AWPF Calcium Hypochlorite BPF", accogliendo modifiche amministrative e minori richieste dal titolare. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’ECHA e sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2025/831, mantenendo ferme le altre condizioni dell’autorizzazione. Il nuovo allegato dettaglia composizione, classificazione, misure di rischio, istruzioni d’uso, confezionamento, conservazione e singoli prodotti autorizzati per i diversi meta-SPC. Per gli usi in Germania relativi alla disinfezione dell’acqua potabile sono previste specifiche adattazioni e, per alcuni casi, una non autorizzazione espressa.

Modifica l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "AWPF Calcium Hypochlorite BPF" aggiornandone aspetti amministrativi e minori e sostituendo integralmente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2025/831.

Ambito di applicazione

Si applica alla famiglia di biocidi "AWPF Calcium Hypochlorite BPF" autorizzata a livello UE per i tipi di prodotto 2, 4 e 5 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, nei limiti della relativa autorizzazione dell’Unione e delle condizioni d’uso riportate nel sommario delle caratteristiche del prodotto. Riguarda il titolare Innovative Water Care Europe SAS, i fabbricanti e i prodotti singoli elencati nei meta-SPC 1-4; le modifiche concernono durata di conservazione, materiali di imballaggio, indirizzi, siti produttivi e denominazioni commerciali. Per alcuni usi relativi all’acqua potabile sono previste specifiche limitazioni territoriali per la Germania ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, incluso il divieto di taluni usi in Germania. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.

Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "AWPF Calcium Hypochlorite BPF"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1331 della Commissione interviene sull’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi a base di ipoclorito di calcio "AWPF Calcium Hypochlorite BPF". L’atto recepisce modifiche amministrative e minori richieste dal titolare dell’autorizzazione e conferma, sulla base del parere dell’ECHA, che restano soddisfatte le condizioni sostanziali previste dal regolamento (UE) n. 528/2012.

Procedimento e motivazione della modifica

La società Innovative Water Care Europe SAS aveva ottenuto il 5 maggio 2025 l’autorizzazione dell’Unione con numero EU-0027464-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi. Il 6 agosto 2025 ha poi presentato all’Agenzia una domanda di modifica amministrativa e minore, registrata con numero BC-DG109451-60, che comprendeva:

  • estensione della durata di conservazione dei prodotti nei meta SPC 1 e 3 da 12 a 24 mesi;
  • estensione della durata di conservazione dei prodotti nel meta SPC 2 da 12 a 18 mesi;
  • aggiunta di nuovi materiali da imballaggio;
  • modifica degli indirizzi del titolare dell’autorizzazione e di uno dei fabbricanti;
  • aggiunta di nuovi siti di produzione;
  • aggiunta di nuove denominazioni commerciali.

Il 3 dicembre 2025 l’ECHA ha espresso parere favorevole, qualificando le modifiche come amministrative e minori ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 528/2012 e delle pertinenti parti del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno modificare l’autorizzazione e sostituire integralmente l’allegato II del regolamento (UE) 2025/831.

Ambito materiale dell’allegato sostitutivo

L’allegato sostitutivo fornisce il sommario delle caratteristiche del prodotto per la famiglia di biocidi "AWPF Calcium Hypochlorite BPF" e disciplina quattro meta-SPC:

  • meta-SPC 1: granuli solubili in acqua;
  • meta-SPC 2: granuli solubili in acqua;
  • meta-SPC 3: compresse solubili in acqua;
  • meta-SPC 4: compresse idrosolubili non ossidanti.

Gli usi autorizzati rientrano nei tipi di prodotto 2, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 528/2012, ossia disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali, settore dell’alimentazione umana e animale e acqua potabile.

Composizione e formulazioni

La sostanza attiva è "active chlorine released from calcium hypochlorite", con ipoclorito di calcio quale agente di rilascio e, in alcuni casi, diidrossido di calcio come sostanza non attiva. Le formulazioni ammesse sono:

  • SG: granulare solubile in acqua;
  • ST: compressa solubile in acqua.

Il testo riporta anche la composizione specifica dei singoli prodotti nelle varie combinazioni commerciali, autorizzati con numeri EU-0027464-0001 e seguenti.

Usi autorizzati: piscine e spa

Per i tipi di prodotto 2, l’allegato consente la disinfezione di piscine e spa sia per utenti professionali sia per utenti non professionali, con differenti modalità di applicazione.

Per l’uso professionale, il prodotto può essere aggiunto direttamente sulla superficie dell’acqua o iniettato come soluzione madre da un serbatoio o da un alimentatore automatizzato. Per l’uso non professionale, è prevista l’aggiunta diretta alla superficie dell’acqua o l’uso di dispositivi come paletta, pinza o strumenti analoghi, a seconda del meta-SPC.

Le dosi ricorrenti sono:

  • mantenimento piscine: 1-3 mg/l di cloro disponibile nell’acqua;
  • mantenimento spa: 2,5-4 mg/l di cloro disponibile nell’acqua;
  • trattamento shock: 10 mg/l di cloro disponibile nell’acqua, con tempo di contatto di 10 minuti.

Per alcuni usi non professionali è indicato anche un intervallo di pH 6,32-7,82. In ogni caso il trattamento shock deve essere effettuato in assenza di bagnanti.

Usi autorizzati per acqua potabile e impianti collegati

Per il tipo di prodotto 4, il regolamento autorizza la disinfezione di apparecchiature, contenitori e tubazioni associate all’acqua potabile mediante riempimento/CIP con circolazione. Il metodo consiste nel riempire le tubazioni con soluzione madre, con dose di impiego pari a 100 mg/l di cloro disponibile nell’acqua e tempo di contatto di 12 ore. Il testo specifica inoltre di pulire accuratamente le superfici prima dell’applicazione.

Per il tipo di prodotto 5, il regolamento prevede la disinfezione dell’acqua potabile per il consumo umano nei sistemi di distribuzione pubblica e nei dispositivi portatili, sia tramite iniezione di soluzione madre sia tramite alimentatore automatico, secondo il meta-SPC e il tipo di utilizzatore (professionale o industriale). La dose di disinfezione primaria è 3-5 mg/l di cloro disponibile nell’acqua.

Il testo precisa anche che, per alcuni Stati membri, può essere richiesto un residuo di cloro come misura precauzionale; tale disinfezione secondaria è indicata come 0,2-0,5 mg/l di cloro disponibile residuo ed è considerata coperta dalla disinfezione primaria.

Limitazioni e adattamenti per la Germania

Per gli usi relativi all’acqua potabile, il documento richiama adattamenti nazionali applicabili in Germania ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il testo rinvia alla Trinkwasserverordnung tedesca, agli elenchi di sostanze e processi di disinfezione autorizzati e a specifiche regole tecniche del Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

In particolare, l’allegato prevede che alcuni usi PT 5 non siano autorizzati in Germania. Sono inoltre richiamati requisiti tecnici come la conformità alla DIN EN 900, tipo 1, per la purezza dell’ipoclorito di calcio del rilasciante, oltre ai riferimenti alle working sheets DVGW W 229, W 296 e W 623.

Misure di mitigazione del rischio e obblighi operativi

L’allegato contiene dettagliate misure di mitigazione del rischio, in particolare per l’uso professionale:

  • indumenti protettivi tipo 5 conformi alla EN 13982-1 o equivalenti;
  • calzature conformi alla EN 13832-3 o equivalenti;
  • guanti conformi alla EN ISO 374 o equivalenti;
  • occhiali di protezione conformi alla EN 166 o equivalenti;
  • per talune attività, visiera EN 166 o dispositivi respiratori EN 136 ed EN 14387 con APF almeno 20.

Per la manipolazione di grandi quantità di prodotto è richiesto l’uso di DPI completi; per piccoli quantitativi, con confezioni fino a 10 kg, alcune protezioni respiratorie non sono necessarie, purché sia usato uno strumento dedicato che non entri in contatto con il prodotto e non sia conservato all’interno della confezione.

Sono inoltre previsti obblighi sostanziali di prudenza:

  • evitare il contatto con pelle e occhi;
  • evitare di respirare polveri, fumi, gas, aerosol e vapori;
  • non utilizzare il prodotto in combinazione con altri prodotti;
  • non consentire l’accesso in piscina fino al ritorno della concentrazione di cloro ai valori indicati;
  • non scaricare l’acqua trattata direttamente nelle acque superficiali.

Primo soccorso, emergenze ambientali e smaltimento

L’allegato contiene istruzioni standardizzate di primo soccorso per contatto con pelle, occhi, inalazione e ingestione, tra cui lavaggio prolungato con acqua, rimozione degli indumenti contaminati, consultazione di centro antiveleni o medico e ricorso al 112 in caso di sintomi gravi. In caso di incendio, la misura indicata è l’estinzione con spruzzi d’acqua.

Per lo smaltimento, il prodotto non utilizzato non deve essere riversato nel terreno, nei corsi d’acqua, nelle tubazioni o nelle fognature; lo smaltimento di prodotto, imballaggio e rifiuti deve avvenire secondo la normativa locale.

Conservazione e durata di conservazione

Le condizioni di conservazione variano per meta-SPC e prevedono, in generale:

  • temperatura inferiore a 35 °C o, per taluni prodotti, inferiore a 30 °C;
  • protezione dalla luce;
  • conservazione in luogo asciutto.

Le durate di conservazione indicate sono di 12, 18 o 24 mesi a seconda della formulazione. Per alcuni prodotti non professionali è espressamente richiesto di tenerli fuori dalla portata dei bambini.

Denominazioni commerciali e autorizzazioni di singoli prodotti

L’allegato elenca numerose denominazioni commerciali autorizzate per ciascun meta-SPC, con i corrispondenti numeri di autorizzazione EU-0027464-0001 e seguenti. Si tratta di prodotti destinati al mercato UE, con composizioni leggermente diverse in termini di concentrazione del principio attivo e di eventuale presenza di diidrossido di calcio come sostanza non attiva.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 sostituisce l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2025/831 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento, aggiornando l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "AWPF Calcium Hypochlorite BPF".

Base giuridica e natura delle modifiche

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Le modifiche richieste sono qualificate come amministrative e minori ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento e delle pertinenti sezioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

Istanza del titolare e parere ECHA

Innovative Water Care Europe SAS ha presentato il 6 agosto 2025 una domanda di modifica registrata con numero BC-DG109451-60. L’ECHA ha trasmesso il 3 dicembre 2025 un parere favorevole, confermando che le modifiche proposte sono ammissibili e che, una volta attuate, restano soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Contenuto delle modifiche autorizzate

Le modifiche riguardano l’estensione della durata di conservazione nei meta-SPC 1 e 3 da 12 a 24 mesi e nel meta-SPC 2 da 12 a 18 mesi, l’aggiunta di nuovi materiali di imballaggio, la modifica di indirizzi del titolare e di un fabbricante, l’aggiunta di nuovi siti di produzione e l’inserimento di nuove denominazioni commerciali.

Sostituzione integrale del sommario delle caratteristiche

La Commissione sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (UE) 2025/831 per chiarezza e per consentire la pubblicazione di una versione consolidata dall’ECHA; nel testo sono inserite anche modifiche redazionali e di layout dovute all’aggiornamento del formato del registro per i biocidi.

Invariabilità del resto dell’autorizzazione

Salvo le modifiche amministrative e minori oggetto del presente regolamento, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2025/831.

Tipi di prodotto e meta-SPC

L’allegato disciplina quattro meta-SPC: meta-SPC 1, 2 e 3 per formulazioni rispettivamente in granuli, granuli e compresse solubili in acqua, e meta-SPC 4 per compresse idrosolubili non ossidanti. Gli usi autorizzati riguardano i tipi di prodotto 2, 4 e 5.

Usi autorizzati in ambito piscine e spa

Sono autorizzati usi professionali e non professionali per la disinfezione di piscine e spa, con impiego per mantenimento e trattamento shock, limiti di concentrazione del cloro disponibile nell’acqua e condizioni specifiche di pH, contatto e riaccesso in vasca. L’uso è consentito solo in piscine collegate a un impianto di depurazione e senza scarico diretto nelle acque superficiali.

Usi autorizzati per acqua potabile e impianti collegati

Sono autorizzati usi professionali e industriali per la disinfezione di apparecchiature, contenitori e tubazioni associate all’acqua potabile tramite riempimento/CIP con circolazione, nonché usi per la disinfezione dell’acqua potabile nei sistemi di distribuzione pubblica e nei dispositivi portatili mediante iniezione o alimentatore automatico. Sono fissate concentrazioni di impiego, tempi di contatto e limiti residuali di cloro.

Adattamenti territoriali per la Germania

Per taluni usi in Germania si applicano adattamenti nazionali richiamati nell’allegato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, fondati sulla Trinkwasserverordnung tedesca e su documenti tecnici correlati. Il testo precisa inoltre che alcuni usi PT 5 non sono autorizzati in Germania.

Misure di mitigazione del rischio e sicurezza

Il regolamento impone DPI specifici per gli operatori professionali, limiti di esposizione e istruzioni di manipolazione, incluse misure per evitare contatto con pelle e occhi, evitare miscelazioni incompatibili, assicurare dissoluzione completa e prevenire l’ingresso in piscina fino al rientro delle concentrazioni ai valori consentiti. Sono previste anche istruzioni di primo soccorso e gestione degli sversamenti.

Confezionamento, conservazione e smaltimento

L’allegato specifica formati di confezione in HDPE, PP, PE o LDPE, a seconda del meta-SPC e della destinazione professionale o non professionale. Le condizioni di stoccaggio includono temperatura massima di 35 °C o 30 °C a seconda del prodotto, protezione dalla luce e mantenimento in luogo asciutto, con durate di conservazione di 12, 18 o 24 mesi. Lo smaltimento deve avvenire conformemente alla normativa locale, senza scarico del prodotto non utilizzato in terreno, corsi d’acqua o fognature.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezzaacqua potabileprodotti chimicimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.