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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1207

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1207 della Commissione, del 2 giugno 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R1207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specifiche partite avicole e di carni fresche avicole, in applicazione della normativa UE sulla sanità animale. A seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti, alcune zone sono aggiunte tra quelle soggette a restrizione e quindi sospese. Per il Regno Unito, invece, la Commissione ritiene superata la situazione di rischio per alcune zone precedentemente sospese e ne ripristina l’ammissibilità all’importazione. Il regolamento produce effetti urgenti ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli elenchi di ammissibilità all’ingresso nell’Unione per alcune zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti relativamente a pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci riferite a Canada, Regno Unito e Stati Uniti negli allegati V e XIV di tale regolamento. L’effetto è territoriale e settoriale: riguarda solo le zone espressamente individuate negli allegati modificati e solo per le categorie di prodotti/animali indicate. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica degli elenchi di ammissibilità per pollame e prodotti avicoli da Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1207 interviene sul sistema UE di autorizzazione all’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi. La finalità è aggiornare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e delle informazioni sanitarie trasmesse dai paesi interessati.

Quadro normativo di riferimento

L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che prevede che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori sia consentito solo se tali paesi, territori o zone sono inclusi negli elenchi previsti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni sanitarie applicabili per l’ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi delle origini autorizzate, articolati negli allegati da I a XXII.

Focolai di HPAI in Canada e negli Stati Uniti

La Commissione prende atto delle notifiche relative a nuovi focolai di HPAI nel pollame in Canada e negli Stati Uniti. Per il Canada, i nuovi focolai sono stati notificati il 21 e 22 maggio 2026 e confermati, rispettivamente, il 12 e il 19 maggio 2026 mediante RT-PCR, nelle province del Saskatchewan e dell’Alberta. Per gli Stati Uniti, il 21 maggio 2026 sono stati notificati sei nuovi focolai negli Stati dell’Indiana e del Minnesota, confermati tra il 15 e il 20 maggio 2026.

Le autorità veterinarie dei due paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale, al fine di contenere la malattia e limitarne la diffusione. Dopo aver valutato le informazioni ricevute, la Commissione ritiene opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle zone colpite.

Aggiornamento della posizione del Regno Unito

Per il Regno Unito, la Commissione esamina informazioni aggiornate trasmesse il 21 e il 28 maggio 2026 sulla situazione epidemiologica in relazione a quattro precedenti focolai di HPAI nel pollame nelle contee del Cambridgeshire e del Lincolnshire, confermati tra l’11 e il 17 aprile 2026. Il Regno Unito dichiara di aver applicato una politica di abbattimento totale e di aver completato le operazioni di pulizia e disinfezione negli stabilimenti colpiti.

Sulla base di tali informazioni, la Commissione conclude che la situazione sanitaria che aveva determinato la sospensione dell’ingresso non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Di conseguenza, le zone interessate del Regno Unito sono nuovamente autorizzate per l’ingresso dei prodotti contemplati.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del nuovo regolamento.

Allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

Nella parte 1, sezione B, sono inserite nuove righe per:

  • Canada: zone CA-2.337 e CA-2.338, con date rilevanti 12.5.2026 e 19.5.2026;
  • Regno Unito: aggiornamento delle zone GB-2.467, GB-2.468, GB-2.469 e GB-2.470, con date originarie di conferma dei focolai tra l’11.4.2026 e il 17.4.2026 e date di aggiornamento al 21.5.2026 o 27.5.2026;
  • Stati Uniti: zone US-2.1380, US-2.1381, US-2.1382, US-2.1383, US-2.1384 e US-2.1385, con date rilevanti tra il 15.5.2026 e il 20.5.2026.

Nella parte 2 dell’allegato V sono aggiunte le descrizioni geografiche delle nuove zone. Per il Canada sono indicate le province del Saskatchewan e dell’Alberta, con riferimenti a comuni e zone di protezione/sorveglianza di 3 km e 10 km. Per gli Stati Uniti sono riportate zone circolari di 10 km in Minnesota e Indiana, individuate tramite coordinate GPS e riferite a specifiche contee.

Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nella parte 1, sezione B, sono inserite o aggiornate le medesime zone per Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per il Canada e gli Stati Uniti, le nuove voci riguardano le categorie POU, RAT e GBM, con le stesse date di riferimento indicate nell’allegato. Per il Regno Unito, le zone GB-2.467, GB-2.468, GB-2.469 e GB-2.470 sono sostituite, con aggiornamento delle date relative al blocco e alla successiva riapertura.

Effetti operativi

In pratica, il regolamento produce due effetti opposti ma complementari: da un lato restringe l’accesso al mercato UE per specifiche zone di Canada e Stati Uniti colpite da HPAI; dall’altro ripristina l’accesso per determinate zone del Regno Unito considerate nuovamente sicure. Le modifiche hanno effetto immediato, dal giorno successivo alla pubblicazione, e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1, lettera b), e 3, lettera b). Si inserisce nel sistema del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati.

Sospensione per nuove zone in Canada e Stati Uniti

In considerazione dei nuovi focolai di HPAI notificati dal Canada e dagli Stati Uniti, la Commissione modifica gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 per sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate. Per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.337 e CA-2.338; per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.1380, US-2.1381, US-2.1382, US-2.1383, US-2.1384 e US-2.1385. Le date rilevanti dei focolai sono riportate negli allegati e corrispondono ai diversi eventi notificati nel maggio 2026.

Ripristino dell’ammissibilità per alcune zone del Regno Unito

Per il Regno Unito, la Commissione valuta le informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate, comprese la politica di abbattimento totale e le operazioni di pulizia e disinfezione, e conclude che per alcune zone precedentemente sospese non sussiste più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Le righe relative alle zone GB-2.467, GB-2.468, GB-2.469 e GB-2.470 sono sostituite, con conseguente ri-autorizzazione dell’ingresso dalle zone interessate.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, nonché l’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per inserire o sostituire le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riguardano sia le tabelle autorizzative sia le descrizioni geografiche delle zone, incluse indicazioni su province, contee, comuni, coordinate GPS e zone di protezione/sorveglianza di 3 km e 10 km.

Categorie di merci interessate

Per l’allegato V le categorie interessate comprendono pollame e materiale germinale di pollame, inclusi, tra l’altro, BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20. Per l’allegato XIV le categorie interessate comprendono carni fresche di pollame e selvaggina da penna, indicate come POU, RAT e, per il materiale di accompagnamento, GBM. Le restrizioni o autorizzazioni si applicano alle zone specificamente elencate e alle date di conferma dei focolai o di ripristino.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale evidenzia l’urgenza delle modifiche, giustificata dai nuovi focolai in Canada e Stati Uniti e dall’esigenza di evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di animali e prodotti di origine animalesicurezza alimentarecontrolli veterinari alle frontiere

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