Regolamento (UE) 2026/1183
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183 della Commissione, del 2 giugno 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le norme procedurali sull’origine preferenziale delle merci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riorganizza e aggiorna in modo esteso le norme procedurali sulla prova dell’origine preferenziale contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Razionalizza la disciplina del sistema REX, semplifica le regole su attestazioni e dichiarazioni di origine, introduce nuovi obblighi di verifica e cooperazione amministrativa, e predispone il passaggio a sistemi elettronici centralizzati per i documenti di origine. È inoltre rafforzata la disciplina specifica per il regime SPG, incluse regole su soglia di 6 000 EUR, registrazione degli esportatori, controlli nei paesi beneficiari e gestione delle revoche.
Modifica le norme procedurali del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in materia di origine preferenziale delle merci, con aggiornamento del sistema REX, della disciplina SPG e introduzione del sistema e-PoC UE per i documenti elettronici di origine.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, esportatori, rispeditori, importatori, autorità doganali degli Stati membri, Commissione europea e, nei casi previsti, ai paesi beneficiari SPG e ad alcuni paesi terzi/parti di accordi preferenziali (in particolare Norvegia, Svizzera e Turchia). Riguarda le procedure doganali connesse alla prova dell'origine preferenziale, alla registrazione nel sistema REX, alle attestazioni e dichiarazioni di origine, alla verifica e cooperazione amministrativa, nonché all’uso di sistemi elettronici per la gestione dei certificati di origine. Si applica dal 23 dicembre 2027, salvo specifiche disposizioni che si applicano dal 23 giugno 2028; le norme sul sistema elettronico e-PoC UE prevedono ulteriori date di utilizzo differito (dal 26 giugno 2030 e, per alcuni scambi automatizzati, dal 29 giugno 2033).
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per l’origine preferenziale delle merci
Il regolamento interviene in modo ampio sulle norme procedurali dell’origine preferenziale previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, per adeguarle all’evoluzione del sistema REX, alle esigenze del regime SPG e alla progressiva digitalizzazione delle prove di origine. La Commissione richiama, nei considerando, la fine della fase transitoria del sistema degli esportatori registrati, l’estensione del REX agli esportatori dell’Unione nei regimi di libero scambio e la necessità di uniformare pratiche e controlli negli Stati membri.
Ambito e impostazione generale
Il regolamento riguarda in via principale le procedure doganali relative alla prova dell’origine preferenziale, alle attestazioni di origine, alle dichiarazioni del fornitore, alla sostituzione dei documenti di origine e alla cooperazione amministrativa tra autorità doganali dell’Unione e paesi terzi. Una parte essenziale della disciplina è dedicata al regime SPG dell’Unione, con disposizioni specifiche per i paesi beneficiari, per la registrazione degli esportatori e per i controlli sul carattere originario dei prodotti.
Definizioni e ristrutturazione della sezione sull’origine preferenziale
L’articolo 60 è sostituito per introdurre definizioni funzionali alla nuova architettura normativa: "documento relativo all’origine", "regime preferenziale", "fornitore", "acquirente" e "carattere originario". La sezione relativa all’origine preferenziale viene riorganizzata in sottosezioni tematiche dedicate ai regimi preferenziali, al sistema REX e al regime SPG, con l’obiettivo di rendere più leggibile e uniforme l’applicazione delle norme.
Dichiarazione del fornitore e relativa verifica
L’articolo 61 stabilisce che il fornitore rilascia la dichiarazione del fornitore per informare l’acquirente sul carattere originario delle merci ai fini di uno o più regimi preferenziali. La dichiarazione può riguardare una spedizione unica oppure più spedizioni di merci identiche in un determinato periodo; può essere resa anche dopo la consegna ed essere scambiata con ogni mezzo idoneo, inclusi strumenti informatici. Deve contenere i dati dell’allegato 22-15 e il fornitore deve informare immediatamente l’acquirente se la dichiarazione è inesatta o non più applicabile.
L’articolo 66 disciplina la verifica della dichiarazione del fornitore. Le autorità doganali del luogo in cui è stabilito il fornitore possono verificarla, e le autorità di uno Stato membro possono chiedere assistenza alle autorità di un altro Stato membro. La risposta deve arrivare entro 120 giorni; in mancanza di risposta o se le informazioni sono insufficienti, la dichiarazione non è considerata per determinare il carattere originario delle merci.
Esportatore autorizzato e sistema REX nell’Unione
L’articolo 67 disciplina l’autorizzazione di esportatore autorizzato, applicabile quando un regime preferenziale richiede che il documento relativo all’origine sia compilato da un esportatore autorizzato. L’autorizzazione è concessa solo a chi soddisfa le condizioni previste dal relativo accordo preferenziale, e il numero di autorizzazione doganale, quando richiesto, deve figurare nel documento di origine.
Gli articoli 68, 68 bis e 68 ter costituiscono il nuovo nucleo del sistema REX e delle opzioni procedurali applicabili nell’Unione. L’articolo 68 prevede che l’esportatore unionale sia registrato nel sistema REX quando il regime preferenziale richiede la compilazione del documento relativo all’origine da parte dell’esportatore. Rimane la soglia di 6 000 EUR per gli esportatori non registrati, salvo che l’accordo richieda l’indicazione del numero di identificazione indipendentemente dal valore. Gli esportatori registrati nell’Unione devono sempre indicare il numero REX.
L’articolo 68 bis regola il sistema REX per gli esportatori di paesi terzi, con specifico rilievo per il regime SPG: l’esportatore di un paese beneficiario si registra nel sistema per poter rilasciare attestazioni di origine quando il valore totale supera 6 000 EUR, mentre sotto tale soglia la registrazione non è necessaria. Se un paese terzo usa il REX per un proprio regime SPG o un accordo preferenziale, la registrazione è effettuata nel sistema REX. L’articolo 68 ter chiarisce, invece, che le opzioni previste dagli accordi preferenziali relative a separazione contabile, spedizioni multiple, conoscenza dell’importatore, esenzioni da documentazione o firma si applicano nell’Unione secondo quanto stabilito dall’accordo; per piccoli invii tra privati e bagagli personali sono confermate le soglie di 500 EUR e 1 200 EUR.
Sostituzione dei documenti di origine e accettazione tardiva
L’articolo 69 disciplina la sostituzione dei documenti relativi all’origine nell’Unione quando i prodotti originari non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono sotto controllo doganale. Il documento può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi, con validità non superiore a quella del documento sostituito; il documento sostitutivo può essere rilasciato da un esportatore o rispeditore stabilito nell’Unione secondo l’allegato 22-20. In caso di verifica, le autorità possono chiedere il documento iniziale entro due mesi.
L’articolo 70 bis consente l’accettazione, in casi specifici, di un documento relativo all’origine il cui periodo di validità sia scaduto. Ciò è possibile, in particolare, quando le merci erano già state presentate in dogana prima della scadenza ed erano in custodia temporanea o vincolate a determinati regimi speciali; la domanda deve restare verificabile e, in linea generale, non può essere presentata oltre due anni dalla data di rilascio o compilazione del documento. È inoltre prevista l’eventuale accettazione in altre circostanze se ciò è contemplato dall’accordo preferenziale.
Regime SPG: cooperazione amministrativa, registrazione e controllo
Una parte estesa del regolamento è dedicata al regime SPG dell’Unione. L’articolo 70 impone ai paesi beneficiari di predisporre strutture amministrative idonee e di cooperare con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri. L’articolo 72 richiede di notificare alla Commissione le autorità competenti per la registrazione nel sistema REX e per la cooperazione amministrativa, nonché le successive modifiche.
L’articolo 80 disciplina la registrazione nel sistema REX degli esportatori dei paesi beneficiari, con registrazione senza indugio e attribuzione del numero. Gli esportatori beneficiari non devono registrarsi per attestazioni relative a spedizioni di valore non superiore a 6 000 EUR, a decorrere dal momento in cui il paese beneficiario applica la registrazione secondo l’articolo 87. L’articolo 82 regola la pubblicazione dei dati di registrazione sul sito della Commissione, subordinandola al consenso dell’esportatore; l’articolo 82 bis introduce il monitoraggio degli esportatori e dei rispeditori registrati nell’Unione sulla base dell’analisi dei rischi.
L’articolo 84 stabilisce le autorità doganali degli Stati membri responsabili della verifica dell’origine preferenziale e della cooperazione amministrativa, anche ai fini dello scambio con paesi terzi. Gli articoli 86 e 86 bis disciplinano la procedura di registrazione nel sistema REX rispettivamente per soggetti stabiliti nell’Unione e per esportatori di paesi beneficiari, con moduli dedicati negli allegati 22-06 bis e 22-06 ter. L’articolo 87 prevede che la Commissione pubblichi la data di inizio di applicazione del sistema REX da parte dei paesi beneficiari.
Gli articoli 89, 89 bis e 89 ter riguardano la gestione della registrazione e la revoca. Nell’Unione e nei paesi beneficiari, l’esportatore deve aggiornare i dati, cessare l’uso del sistema se non soddisfa più le condizioni e, in certi casi, può essere cancellato o revocato per dichiarazioni non veritiere o inadempimenti. Se un paese beneficiario è rimosso dall’elenco SPG o sospeso, le registrazioni cessano o vengono revocate secondo regole specifiche; se il paese è reinserito, la Commissione riattiva le registrazioni ove possibile.
Regime SPG: attestazioni di origine, validità e domanda di preferenza
Gli articoli 91 e 92 fissano gli obblighi documentali degli esportatori registrati e il contenuto dell’attestazione di origine. Gli esportatori devono tenere contabilità adeguata, conservare documenti giustificativi e doganali per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui l’attestazione è stata compilata, e fornire alle autorità competenti copie o elenchi delle attestazioni rilasciate. L’attestazione di origine deve contenere i dati dell’allegato 22-07, essere redatta in inglese, francese o spagnolo e non richiede firma dell’esportatore.
L’articolo 92 bis stabilisce che, salvo l’articolo 103, l’attestazione di origine o la dichiarazione sostitutiva relativa all’origine costituisce la base della domanda di trattamento tariffario preferenziale SPG. L’articolo 93 disciplina l’uso dell’attestazione di origine in caso di cumulo bilaterale, regionale o con Norvegia, Svizzera o Turchia, e richiede specifiche formule di cumulo. L’articolo 99 stabilisce che l’attestazione di origine è valida 12 mesi e, per alcune merci smontate o non montate, può coprire più spedizioni su richiesta dell’importatore. L’articolo 100 chiarisce che, per ottenere il trattamento SPG, le merci devono essere esportate dalla data in cui il paese beneficiario ha iniziato ad applicare il sistema REX o successivamente.
L’articolo 101 estende alle spedizioni verso Norvegia o Svizzera le regole dell’articolo 69 sulla sostituzione delle attestazioni. L’articolo 102 disciplina la procedura doganale: il dichiarante deve indicare il riferimento all’attestazione di origine nella dichiarazione di immissione in libera pratica e, se il valore supera 6 000 EUR, anche il numero REX. Prima della domanda, deve verificare la regolarità del documento e, se del caso, della registrazione dell’esportatore. L’articolo 103 prevede esenzioni per piccoli invii privati e bagagli personali entro 500 EUR e 1 200 EUR. L’articolo 104 mantiene validi i documenti in presenza di lievi discrepanze o errori formali palesi, purché non incidano sulla correttezza sostanziale.
Verifica delle domande di preferenza e rifiuto del beneficio
L’articolo 106 rafforza l’approccio basato sul rischio per la verifica delle domande di trattamento tariffario preferenziale SPG. Le autorità doganali possono chiedere al dichiarante documenti probatori entro un termine non superiore a tre mesi. Se coinvolgono il paese beneficiario, devono indicare le ragioni della verifica e fissare un primo termine di sei mesi, con un eventuale secondo ciclo di sei mesi in caso di risposta mancante o insufficiente. Nel frattempo possono sospendere il trattamento preferenziale e consentire lo svincolo con garanzia o altre misure cautelari.
L’articolo 106 bis stabilisce termini speciali per la verifica delle attestazioni sostitutive compilate in Norvegia o Svizzera: 16 mesi per gli esiti della verifica e due mesi per l’invio del documento iniziale, con rinvio ai meccanismi di cooperazione previsti dagli accordi di cumulo.
L’articolo 107 elenca i casi in cui il trattamento preferenziale deve essere rifiutato senza ulteriori prove o verifica: ad esempio, quando i prodotti non corrispondono al documento, quando il documento manca, quando per valori superiori a 6 000 EUR l’attestazione non è stata compilata da un esportatore registrato, quando il documento non è conforme ai modelli richiesti o quando non sono soddisfatte le condizioni sostanziali delle norme di origine. Anche dopo una verifica, il beneficio è negato se l’esportatore non aveva titolo a rilasciare il documento o se i prodotti non rispettano i requisiti di origine.
Obblighi di controllo dei paesi beneficiari e Ceuta/Melilla
L’articolo 108 impone ai paesi beneficiari di effettuare di propria iniziativa verifiche del carattere originario e controlli regolari degli esportatori registrati, sulla base di criteri di rischio. Le autorità possono chiedere prove, esaminare la contabilità dell’esportatore e, se del caso, quella dei produttori che lo riforniscono, anche nei rispettivi locali. Se emergono indizi di violazioni, il paese beneficiario deve svolgere o disporre indagini tempestive, alle quali possono partecipare la Commissione o le autorità degli Stati membri.
L’articolo 112 disciplina Ceuta e Melilla: per il cumulo bilaterale, i prodotti sono trattati come originari o meno secondo gli articoli 41-58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, mentre gli articoli 84-93 si applicano ai prodotti scambiati tra un paese beneficiario e Ceuta/Melilla. Ai fini di tali regole, Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
Sistema elettronico e-PoC UE e scadenze di applicazione
La nuova sottosezione 13 istituisce il sistema elettronico centralizzato e-PoC UE per la gestione dei documenti relativi all’origine. Il sistema serve per il trattamento, lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative al rilascio, alla presentazione, alle domande di verifica, alla cooperazione amministrativa e alla verifica online dell’autenticità e validità dei certificati di origine, incluse le dichiarazioni del fornitore. La Commissione deve interconnettere il sistema con EU CSW-CERTEX, così da consentire lo scambio automatico di informazioni con i sistemi nazionali.
L’articolo 126 ter fissa le date operative: gli operatori economici e le autorità doganali utilizzeranno e-PoC UE per i certificati EUR.1 PEM dal 26 giugno 2030; lo scambio elettronico con le parti contraenti della convenzione PEM decorrerà dalla data prevista nei relativi accordi, ma non prima del 23 giugno 2032; l’interconnessione automatica con i sistemi nazionali per la verifica delle corrispondenze tra EUR.1 e dichiarazioni doganali decorrerà dal 29 giugno 2033.
Allegati e moduli
Il regolamento sopprime o sostituisce vari allegati del regolamento 2015/2447. In particolare, sono soppressi gli allegati 22-02, 22-06, 22-08, 22-09, 22-16, 22-17, 22-18 e 22-19; sono sostituiti gli allegati 22-06 bis, 22-07, 22-15 e 22-20; è introdotto il nuovo allegato 22-06 ter. I nuovi modelli disciplinano la registrazione REX nell’Unione e nei paesi terzi, il testo standard dell’attestazione di origine SPG, la dichiarazione del fornitore con requisiti dati strutturati e l’attestazione di origine sostitutiva.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La data generale di applicazione è il 23 dicembre 2027; tuttavia, alcune disposizioni tecniche e di dettaglio si applicano dal 23 giugno 2028, mentre le norme sul sistema e-PoC UE seguono il calendario specifico previsto dagli articoli 126 bis e 126 ter.
Disposizioni principali
Nuove definizioni e ristrutturazione della sezione sull’origine preferenziale
L’articolo 60 è sostituito e introduce le definizioni di "documento relativo all’origine", "regime preferenziale", "fornitore", "acquirente" e "carattere originario". La sezione sull’origine preferenziale è riorganizzata in sottosezioni distinte per regimi preferenziali, sistema REX e SPG.
Dichiarazioni del fornitore e verifica tra Stati membri
L’articolo 61 disciplina la dichiarazione del fornitore, che può riguardare una spedizione unica o spedizioni multiple di merci identiche, può essere resa anche dopo la consegna e deve contenere i dati dell’allegato 22-15. L’articolo 66 prevede la verifica da parte delle autorità doganali del luogo del fornitore e la cooperazione tra Stati membri, con esito entro 120 giorni; in mancanza di risposta o di informazioni sufficienti, la dichiarazione non è considerata ai fini dell’origine.
Autorizzazione di esportatore autorizzato
L’articolo 67 disciplina l’autorizzazione per gli esportatori autorizzati quando il regime preferenziale lo richiede, precisando che l’autorizzazione è concessa solo a chi soddisfa le condizioni del relativo accordo e che il numero di autorizzazione doganale deve figurare, se richiesto, nei documenti relativi all’origine.
Sistema REX nell’Unione e nei paesi terzi
Gli articoli 68 e 68 bis stabiliscono l’uso del sistema REX per la registrazione degli esportatori e rispeditori nell’Unione e degli esportatori nei paesi terzi. È mantenuta la soglia di 6 000 EUR per gli esportatori non registrati, salvo accordi che impongano l’indicazione del numero di identificazione senza soglia; gli esportatori registrati devono sempre indicare il numero REX. La registrazione è estesa anche al cumulo bilaterale SPG e può valere per altri regimi preferenziali con lo stesso requisito.
Opzioni procedurali previste dagli accordi preferenziali
L’articolo 68 ter stabilisce che, se un accordo prevede separazione contabile, spedizioni multiple, trattamento preferenziale basato sulla conoscenza dell’importatore, esenzioni dall’obbligo di documento o firma, tali opzioni si applicano nell’Unione secondo l’accordo. Sono previste regole specifiche per piccoli invii e bagagli personali (500 EUR e 1 200 EUR) e per la cooperazione tra autorità nei controlli basati sulla conoscenza dell’importatore.
Sostituzione e accettazione tardiva dei documenti di origine
L’articolo 69 disciplina la sostituzione dei documenti relativi all’origine nell’Unione, anche tramite attestazione sostitutiva, e i termini per l’ottenimento del documento iniziale in caso di verifica. L’articolo 70 bis consente l’accettazione di documenti scaduti in casi specifici, ad esempio quando le merci erano già sotto custodia temporanea o vincolate a regimi speciali prima della scadenza, purché la domanda sia verificabile e sia presentata entro due anni.
SPG: cooperazione amministrativa, registrazione e controlli
Gli articoli 70, 72, 80, 82, 82 bis, 84, 86, 86 bis, 87, 89, 89 bis e 89 ter disciplinano gli obblighi dei paesi beneficiari, la notifica delle autorità competenti, la registrazione degli esportatori, la pubblicazione dei dati REX, il monitoraggio nell’Unione e la revoca/riattivazione delle registrazioni. È ribadita la soglia di 6 000 EUR per l’SPG, l’obbligo di indicare il numero REX nelle attestazioni di origine e l’obbligo per i paesi beneficiari di effettuare controlli del carattere originario e verifiche periodiche.
SPG: attestazioni di origine e domanda di trattamento preferenziale
Gli articoli 91, 92, 92 bis, 93, 99, 100, 101, 102, 103 e 104 disciplinano il contenuto dell’attestazione di origine, la sua validità di 12 mesi, la possibilità di coprire più spedizioni per taluni prodotti, il cumulo, la procedura per la domanda in dogana, le esenzioni per piccoli invii e bagagli personali e la tolleranza per lievi discrepanze ed errori formali.
Verifica delle richieste di trattamento preferenziale SPG
L’articolo 106 stabilisce che le autorità doganali applicano gestione del rischio e possono richiedere prove al dichiarante entro un termine non superiore a tre mesi; se chiedono cooperazione al paese beneficiario, questo ha sei mesi per rispondere, con eventuale seconda richiesta e ulteriore termine di sei mesi. Le autorità possono sospendere il trattamento preferenziale e chiedere garanzie.
Verifica con Norvegia e Svizzera e rifiuto del beneficio
L’articolo 106 bis fissa termini specifici per la verifica delle attestazioni sostitutive compilate in Norvegia o Svizzera: 16 mesi per la comunicazione degli esiti e due mesi per trasmettere il documento iniziale. L’articolo 107 elenca i casi di rifiuto del trattamento preferenziale, inclusa l’assenza del documento, l’assenza del numero REX quando richiesto, o l’esito negativo/incompleto della verifica.
Obblighi di controllo dei paesi beneficiari e Ceuta/Melilla
L’articolo 108 impone ai paesi beneficiari verifiche del carattere originario e controlli regolari degli esportatori registrati, sulla base dell’analisi dei rischi, con diritto a richiedere prove e ispezionare la contabilità. L’articolo 112 conferma il trattamento di Ceuta e Melilla come un unico territorio ai fini del cumulo bilaterale.
Sistema e-PoC UE e digitalizzazione dei certificati
La nuova sottosezione 13 e gli articoli 126 bis e 126 ter istituiscono il sistema elettronico centralizzato e-PoC UE per il trattamento, lo scambio e l’archiviazione dei documenti relativi all’origine, la verifica online di autenticità e validità, e l’interconnessione con EU CSW-CERTEX. Sono previste date di applicazione differite: uso da parte degli operatori e delle dogane per EUR.1 PEM dal 26 giugno 2030, scambio elettronico con parti contraenti PEM non prima del 23 giugno 2032, e scambio automatizzato di dati con i sistemi nazionali dal 29 giugno 2033.
Modifiche agli allegati e disciplina documentale
Sono soppressi o sostituiti vari allegati del regolamento 2015/2447, tra cui gli allegati 22-02, 22-06, 22-08, 22-09, 22-16, 22-17, 22-18 e 22-19; sono sostituiti gli allegati 22-06 bis, 22-07, 22-15 e 22-20, ed è introdotto l’allegato 22-06 ter. Gli allegati rivedono i moduli di registrazione REX, il testo dell’attestazione di origine SPG, la dichiarazione del fornitore e i requisiti per l’attestazione di origine sostitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1207
- Regolamento · 2 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1211
- Regolamento · 1 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1168
- Regolamento · 1 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1169
- Regolamento · 1 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1171
- Regolamento · 4 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1331
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →