Regolamento (UE) 2026/1171
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1171 della Commissione, del 1o giugno 2026, che approva l’inserimento di Port Victoria nell’elenco dei porti a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 e che modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/897
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l’inserimento di Port Victoria nell’elenco dei porti autorizzati per una specifica deroga in materia di margine di tolleranza nella stima delle catture. La Commissione conclude che il porto soddisfa le condizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, sulla base della domanda presentata dalla Francia e delle informazioni istruttorie disponibili. L’atto modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/897, aggiornando l’allegato con il nuovo porto di paese terzo. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione dell’inserimento di Port Victoria (Mahé, Seychelles) nell’elenco dei porti autorizzati per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nel settore della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo, con conseguente modifica dell’elenco allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2025/897.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’inserimento, nell’elenco dei porti approvati ai sensi del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, del porto di Port Victoria, situato a Mahé nel territorio della Repubblica delle Seychelles, quale porto di un paese terzo utilizzabile per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita delle catture di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’effetto è rilevante per le attività connesse alla pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo e per l’aggiornamento dell’elenco dei porti approvati contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/897. Non emergono ulteriori esclusioni specifiche oltre alla limitazione oggettiva agli sbarchi/trasbordi non sottoposti a cernita nel settore indicato.
Approvazione dell’inserimento di Port Victoria nell’elenco dei porti approvati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1171 della Commissione inserisce Port Victoria, a Mahé nelle Seychelles, nell’elenco dei porti approvati ai fini dell’applicazione della deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, che disciplinano le condizioni tecniche e procedurali per l’approvazione dei porti di paesi terzi.
Contesto normativo e finalità
Il preambolo richiama il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/897, che aveva approvato l’elenco iniziale dei porti, successivamente già integrato da altri porti in applicazione del regolamento (UE) 2024/1474 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2156. La Commissione, sulla base della domanda presentata dalla Francia, verifica che Port Victoria soddisfa le condizioni previste dal capo II del regolamento (UE) 2024/1474 e, in particolare, quelle richieste per l’inserimento nell’elenco dei porti dei paesi terzi.
Ambito di applicazione materiale
L’approvazione riguarda esclusivamente le catture di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, ossia gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell’ambito della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo. L’effetto pratico è l’estensione della possibilità di utilizzare Port Victoria quale porto approvato per tali operazioni, nel quadro della disciplina sui controlli della pesca e sulla pesatura delle catture.
Presupposti dell’approvazione
La Commissione fonda l’approvazione su diversi elementi richiamati nei considerando:
- le Seychelles sono parte contraente dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- Port Victoria è porto designato per lo sbarco nell’ambito dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale e della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano;
- le Seychelles non sono tra i paesi identificati come non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 e non sono state identificate come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;
- il porto dispone di procedure per garantire la corretta pesatura delle catture e la pesatura è svolta da pesatori terzi indipendenti.
Modifica dell’elenco dei porti approvati
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897. Nell’elenco dei porti approvati a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 viene inserita la voce:
- Port Victoria
- Seychelles
- Paese terzo
- Francia
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione dell’inserimento di Port Victoria nell’elenco dei porti
La Commissione approva l’inserimento di Port Victoria, a Mahé, nel territorio della Repubblica delle Seychelles, nell’elenco dei porti approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 per le catture di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, limitatamente agli sbarchi e ai trasbordi non sottoposti a cernita.
Base valutativa e condizioni soddisfatte
L’approvazione deriva dalla domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474. La Commissione, effettuata la valutazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ha ritenuto soddisfatte le condizioni del capo II e, in particolare, quelle di cui agli articoli 4 e 5 per l’inserimento del porto nell’elenco dei porti dei paesi terzi.
Elementi fattuali rilevanti sulle Seychelles e sul porto
Nel preambolo si evidenzia che le Seychelles sono parte contraente dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; Port Victoria è porto designato per le attività di sbarco nell’ambito dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale e della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano. Inoltre, le Seychelles non risultano identificate come paese non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 né come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012.
Requisiti di pesatura delle catture
Il porto dispone di procedure per garantire la corretta pesatura delle catture dei tonnidi tropicali con cianciolo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, e la pesatura è effettuata sotto la responsabilità di pesatori terzi indipendenti, in conformità alle condizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 conformemente all’allegato del presente regolamento, inserendo la voce relativa a "Port Victoria – Seychelles – Paese terzo – Francia" nell’elenco dei porti approvati a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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