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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1169

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1169 della Commissione, del 1o giugno 2026, che modifica l'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Montenegro e alla Serbia nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti

Normativa europea32026R1169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco UE dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti. In particolare, per Montenegro e Serbia viene soppressa la condizione specifica relativa alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia. La modifica interviene sull'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'elenco UE dei paesi terzi autorizzati all'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti, eliminando per Montenegro e Serbia la precedente condizione relativa alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di cani, gatti e furetti destinate all'ingresso nell'Unione da paesi terzi, territori o loro zone elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La modifica riguarda specificamente le voci relative a Montenegro e Serbia nell'elenco di cui all'allegato VIII, parte 1, con effetto per l'accesso al mercato/ingresso nell'Unione di tali partite. Restano fermi i requisiti generali del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, salvo la soppressione della condizione specifica indicata per questi due paesi nell'allegato modificato.

Modifica dell'elenco UE per cani, gatti e furetti provenienti da Montenegro e Serbia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1169 della Commissione interviene nell'ambito della normativa UE in materia di sanità animale per aggiornare l'elenco dei paesi terzi autorizzati all'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti. La modifica è motivata dalla richiesta di Montenegro e Serbia di essere inseriti nell'elenco senza la specifica condizione veterinaria finora prevista e dalle prove e garanzie considerate sufficienti dalla Commissione.

Contesto normativo

Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina le malattie animali trasmissibili e prevede che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale possano entrare nell'Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi previsti dall'articolo 230, paragrafo 1. I considerando richiamano inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l'ingresso di determinate specie e categorie, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi operativi di paesi, territori e zone autorizzati.

Oggetto della modifica

L'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato con riferimento alle voci del Montenegro e della Serbia. Prima della modifica, tali paesi figuravano nell'elenco con la condizione specifica "Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia", che imponeva che cani, gatti e furetti di qualsiasi partita fossero sottoposti, prima dell'ingresso nell'Unione, a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Con il nuovo testo, le voci relative a Montenegro e Serbia sono sostituite rispettivamente da:

  • "ME / Montenegro / ME-0 / Cani, gatti e furetti a fini commerciali / CANIS-FELIS-FERRETS"
  • "RS / Serbia / RS-0 / Cani, gatti e furetti a fini commerciali / CANIS-FELIS-FERRETS"

La modifica comporta quindi la soppressione della condizione specifica precedentemente riportata in colonna 5 per tali due paesi.

Effetti pratici per gli operatori

Per le partite di cani, gatti e furetti provenienti da Montenegro e Serbia, il regolamento elimina la specifica indicazione di conformità alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia nell'elenco di ammissione. Resta comunque applicabile l'intero impianto delle norme UE sulla sanità animale, compresi i requisiti generali stabiliti dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692, salvo quanto modificato dall'aggiornamento dell'allegato VIII.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato VIII del regolamento (UE) 2021/404

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento. La modifica riguarda la tabella dell'allegato VIII, parte 1, relativa ai paesi terzi, territori o zone autorizzati per l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti.

Eliminazione della condizione specifica per Montenegro e Serbia

Nell'allegato sono sostituite le voci relative a Montenegro (ME) e Serbia (RS), che risultano ora indicate senza la precedente condizione in colonna 5 relativa alla "prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia". Le nuove voci riportano rispettivamente "ME-0" e "RS-0" per "Cani, gatti e furetti a fini commerciali" e il codice di categoria "CANIS-FELIS-FERRETS".

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto sanitario

Il provvedimento si fonda sull'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. I considerando richiamano il regolamento delegato (UE) 2020/692, in particolare l'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che contiene gli elenchi dei paesi terzi autorizzati all'ingresso nell'Unione per le diverse categorie di animali e prodotti.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimentazione di animaliimportazioni da paesi terzicontrolli veterinari

Testo integrale

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