Sentenza del 13/09/2018 n. 5918 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ICI - Aumento del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - Decorrenza temporale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza dell'ampliamento a cinque anni del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento in materia di ICI, previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 296/2006. In base all'art. 70, comma 1, del d.lgs. 507/1993, il contribuente doveva comunicare all'ente locale la detenzione o occupazione di locali o aree tassabili entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione. La questione consiste nello stabilire se il nuovo termine quinquennale decorra dall'anno di inizio dell'occupazione oppure dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La decisione
È stato affermato che, se l'occupazione o detenzione è iniziata prima del 20 gennaio, il termine quinquennale decorre dall'anno corrente. Se invece l'occupazione o detenzione è iniziata dopo il 20 gennaio, il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo, momento entro il quale sorge l'obbligo di comunicazione. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del ricorso, ma il principio interpretativo è favorevole all'applicazione del termine quinquennale secondo tale criterio temporale.
Norme richiamate
Art. 70, comma 1, d.lgs. 507/1993
Obbligo di comunicazione dei locali o delle aree tassabili entro il 20 gennaio successivo all'inizio della detenzione o occupazione
La data del 20 gennaio costituisce il termine entro cui il contribuente deve comunicare l'inizio della detenzione o occupazione e assume rilievo per individuare la decorrenza del termine di accertamento.
Art. 1, comma 161, legge 296/2006
Aumento a 5 anni del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento
Il termine quinquennale decorre dall'anno corrente quando l'occupazione è iniziata prima del 20 gennaio; quando è iniziata dopo tale data, decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
Massime di principio
- Per individuare la decorrenza del termine di accertamento occorre verificare sia la data effettiva di inizio dell'occupazione o detenzione sia il termine legale del 20 gennaio previsto per la comunicazione.
- Se l'occupazione inizia prima del 20 gennaio, il termine di accertamento decorre dall'anno in cui l'occupazione è iniziata.
- Se l'occupazione inizia dopo il 20 gennaio, la decorrenza viene collegata al 20 gennaio dell'anno successivo, poiché solo allora scade l'obbligo di comunicazione.
- In situazioni analoghe, non è sufficiente considerare l'anno d'imposta: occorre confrontare la data concreta dell'evento impositivo con la scadenza entro cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare la comunicazione.
- Il principio è coerente con Cass. civ., sent. n. 20797/2016, richiamata nel testo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 761 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 771 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 1565 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 2064 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 2078 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 2082 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →