Ordinanza n. 194/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Torino, prot. n. 2263/2025 del 30.12.2025, notificato a mani al ricorrente in data 10.02.2026, con il quale veniva rigettata l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, pratica n. 24TO053338, e contestualmente veniva comunicato che il ricorrente non era più autorizzato a trattenersi sul territorio nazionale dal momento della notifica del provvedimento e che, sussistendone i presupposti, si sarebbe proceduto nei suoi confronti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 286/1998 e della Direttiva 2008/115/CE; - nonché della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/1990 del 31.01.2025, notificata in data 24.04.2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, con contestuale comunicazione dell'obbligo di lasciare il territorio nazionale e del possibile avvio della procedura di espulsione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, nonché la precedente comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità del diniego, contestando che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato la sua reimmatricolazione presso il Politecnico di Torino e la convalida degli esami già sostenuti. Ha inoltre rappresentato la rilevanza degli interessi personali connessi alla permanenza in Italia e alla prosecuzione del percorso universitario, a sostegno del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris, poiché la motivazione del diniego non aveva adeguatamente valorizzato la reimmatricolazione del ricorrente presso il Politecnico di Torino e la convalida degli esami sostenuti. Ha ravvisato anche il periculum in mora in ragione della rilevanza degli interessi posti a fondamento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. In luogo della sospensione espressamente descritta nei suoi effetti, il Collegio ha disposto la rivalutazione dell'istanza da parte dell'amministrazione, imponendo di tenere conto del rilievo indicato. È stata fissata una camera di consiglio per verificare l'esito della rivalutazione; le spese sono state riservate all'esito della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale disciplina del permesso di soggiorno, il cui rinnovo è oggetto della controversia; il testo non esplicita una specifica interpretazione della norma.
art. 13 d.lgs. 286/1998
Richiamato nel provvedimento impugnato quale possibile fondamento dell'espulsione conseguente al diniego del permesso di soggiorno; l'ordinanza non ne esamina direttamente l'applicazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi previamente notificata al ricorrente; l'ordinanza non formula una specifica statuizione sulla sua legittimità.
direttiva 2008/115/CE
Richiamata nel provvedimento impugnato in relazione alle conseguenze dell'irregolarità del soggiorno; l'ordinanza non ne esamina direttamente l'applicazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare e della valutazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presenta un profilo di fumus boni iuris quando l'amministrazione non valorizzi adeguatamente la reimmatricolazione dello straniero presso un istituto universitario e la convalida degli esami già sostenuti.
- La rilevanza degli interessi connessi alla prosecuzione del percorso universitario e alla permanenza sul territorio nazionale può integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
- Quando il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno risulti viziato per omessa o insufficiente considerazione di circostanze rilevanti relative al percorso di studi, il giudice amministrativo può disporre la rivalutazione dell'istanza da parte dell'amministrazione, indicando l'elemento istruttorio e valutativo da considerare.
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