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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28052/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava in più motivi la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per: concorso anomalo in rapina e per lesioni (25/04/2022), due ricettazioni, altre due lesioni del 03/07/2022 e due evasioni. Le censure principali riguardavano: (i) carenza e vizio di motivazione perché la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare le ragioni del primo grado senza valutazioni autonome; (ii) vizio di motivazione e travisamento delle prove nella conferma del concorso anomalo in rapina e lesioni (assenza di riscontri video, testimonianze che non avrebbero accusato il ricorrente, inattendibilità di alcune dichiarazioni); (iii) illegittimo riconoscimento dell'aggravante per uso di armi, contraddetto dall'assoluzione per porto d'armi; (iv) mancato riconoscimento della continuazione fra i reati; (v) vizio nella valutazione delle dichiarazioni confessorie in tema di ricettazione; (vi) errata applicazione dell'aggravante per la presenza di piu persone riunite; (vii) mancata considerazione di censure relative alla misura di sicurezza dell'espulsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché, secondo la Corte, l'appello aveva svolto autonome e persuasive valutazioni sui punti contestati: ha motivato la prevedibilità della rapina nel quadro del programma vendicativo del gruppo (giustificando il concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen.), ha confermato l'aggravante per uso di armi sulla base dell'ammissione di un correo e delle dichiarazioni degli offesi, ha motivato adeguatamente il rigetto della continuazione tra i reati per l'assenza di un disegno unitario e per l'incompatibilità concettuale tra concorso anomalo e continuazione, ha ritenuto non credibili e insufficienti le affermazioni confessorie sul possesso personale di beni provento di furto in relazione alle ricettazioni, e ha fornito risposta esaustiva sulle ragioni per mantenere la misura di espulsione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    ha dato il quadro procedurale: il procedimento in Cassazione è stato celebrato con contraddittorio scritto come previsto dalla norma

  • art. 116 cod. pen.

    la Corte ha applicato la diminuente prevista per il 'concorso anomalo' ritenendo che la rapina fosse prevedibile nel contesto del programma criminoso del gruppo; questa valutazione ha influito sul piano sanzionatorio e sulla non riconducibilità dei fatti alla continuazione

  • art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1

    norma sulle circostanze aggravanti della rapina (tra cui l'uso di armi); la Corte ha ritenuto l'aggravante integrata in virtù dell'ammissione dell'uso dell'arma da parte di un correo e della corrispondente dichiarazione delle persone offese, anche se il ricorrente potrebbe essere stato assolto per il porto d'armi

  • art. 81 cod. pen.

    disciplinante la continuazione tra reati; la Corte ha motivato che non sussisteva un disegno criminoso unitario tra i fatti commessi in periodi diversi e ha sottolineato l'incompatibilità concettuale tra riconoscimento della diminuente ex art.116 e della continuazione

  • art. 648 cod. pen.

    norma sul reato di ricettazione; la Corte ha confermato la responsabilità per ricettazione ritenendo non credibili e generiche le affermazioni confessorie del ricorrente sul possesso personale dei beni provenienti da furto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    articolo applicato per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di merito è tenuta a compiere valutazioni autonome e motivate: in cassazione non è sufficiente contestare la presunta mancanza di valutazioni se la motivazione dell'appello mostra analisi e argomentazione sulle emergenze processuali
  • Le impugnazioni che si limitano a chiedere una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza evidenziare vizi logici manifesti, contraddizioni decisive o travisamento probatorio sono inammissibili o destinate a fallire in Cassazione
  • Il riconoscimento dell'aggravante per uso di armi può essere legittimo anche se uno degli imputati è stato assolto per porto d'armi, quando risulti provato che un coautore ha effettivamente utilizzato un'arma
  • Per il riconoscimento dell'aggravante 'più persone riunite' è generalmente sufficiente la compresenza e l'azione coordinata dei correi sul luogo del delitto; non è sempre richiesta una specifica istigazione formale
  • Concorso anomalo e continuazione sono categorie concettualmente incompatibili: la configurazione dell'una (prevedibilità dell'evento ulteriore) può escludere la continuazione (programmazione unitaria di più eventi)
  • La valutazione della credibilità di confessioni o ammissioni è rimessa al giudice di merito; la loro esclusione come prova può essere legittima se motivata con argomentazioni logiche e riferite alle emergenze processuali
  • Nelle decisioni su misure di sicurezza (es. espulsione) rilevano non solo i fatti contestati ma anche il profilo personale e comportamentale (propensione alla violenza, ripetute evasioni) che possono ostare alla revoca della misura

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