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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24874/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche perché la decisione di merito era adeguatamente motivata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe omesso o mal motivato sulla concessione del beneficio. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione di merito è logica, coerente e puntuale, avendo valorizzato le plurime condanne pregresse e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, così rendendo la censura non scrutinabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale, indicata come titolo di reato della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso il tema delle circostanze attenuanti generiche; la loro concessione è rimessa a una valutazione di merito sorretta da motivazione logica e coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è scrutinabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente valorizzare elementi negativi quali i precedenti penali plurimi dell'imputato e l'assenza di elementi positivamente valutabili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione sul trattamento sanzionatorio sia puntuale e coerente.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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