Cassazione Penale, Sentenza n. 11796/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto il sequestro preventivo di un'area di cantiere in relazione all'ipotesi di reato edilizio (art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6/6/2001, n. 380). Il ricorrente deduceva principalmente l'erronea interpretazione dell'art. 5 della I.r. Campania n. 19/2009 (cosiddetto Piano Casa), sostenendo che la norma consenta, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, di demolire e ricostruire con incremento volumetrico fino al 35% all'interno dell'area dell'edificio anche su porzioni con destinazione diversa (es. zona agricola). In subordine contestava l'applicazione dell'art. 6-bis e deduceva vizio di motivazione in relazione all'assenza dell'elemento soggettivo (buona fede) ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p., essendosi il comportamento posto in essere in base a un permesso di costruire rilasciato a titolo originario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento del Tribunale del riesame secondo cui l'art. 5 della I.r. Campania n. 19/2009 deve essere interpretato in senso restrittivo: l'incremento volumetrico fino al 35% è consentito per interventi di demolizione e ricostruzione all'interno dell'area dell'edificio esistente, ma non abilita il proprietario a mutare la destinazione urbanistica dell'area (ad es. da agricola a edificabile). La Corte ha richiamato il contenuto del comma 2 e dei commi successivi dell'art. 5 che disciplinano caratteristiche riferibili all'edificio e non all'intera area, e ha ritenuto che l'art. 6-bis costituisca la specifica disciplina per le aree agricole, consentendo cambi di destinazione d'uso solo nei limiti e per le finalità ivi previste. Quanto alla buona fede e all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto che l'assenza di colpevolezza non emergesse con immediatezza dagli atti (non ictu oculi) e costituisca questione di merito non risolvibile in sede cautelare. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
I.r. Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Piano Casa), art. 5
Va letta in senso restrittivo: consente incremento volumetrico fino al 35% per demolizione e ricostruzione all'interno dell'area dell'edificio esistente, ma non autorizza a mutare la destinazione urbanistica dell'area; la deroga riguarda aspetti edilizi dell'immobile (altezza, distanze ecc.) e non il regime del suolo.
I.r. Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Piano Casa), art. 6-bis
Disciplina specifica per interventi in zona agricola: ammette mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti per limitate finalità (uso residenziale del nucleo familiare o attività connesse all'azienda agricola) e in termini che escludono nuova edificazione e consumo di suolo; pertanto limita significativamente le possibilità in aree agricole rispetto all'art. 5.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b)
Norma richiamata quale riferimento per l'ipotesi di illecito edilizio contestata; la sentenza ne utilizza il richiamo per la qualificazione penale dei fatti, ma l'esame cautelare ha riguardato la presenza del fumus del reato alla luce dell'interpretazione normativa regionale.
Codice penale, artt. 42 e 43
Richiamati in relazione alla buona fede e all'elemento soggettivo. La Corte ha ritenuto che l'assenza di colpevolezza non emergesse ictu oculi dagli atti e sia questione di merito non decidibile in sede cautelare.
Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Richiamato come riferimento tecnico per il rispetto delle distanze minime e delle altezze massime nell'ambito delle prescrizioni dell'art. 5; utilizzato come parametro urbanistico/edilizio richiamato dalla normativa regionale.
Massime di principio
- Le deroghe previste da norme regionali che incentivano la rigenerazione edilizia (es. incremento volumetrico) vanno interpretate restrittivamente e non autorizzano di per sé la trasformazione della destinazione urbanistica del suolo.
- Quando una parte dell'area soggetta all'intervento ricade in zona agricola, trova applicazione la disciplina speciale prevista per le aree agricole (art. 6-bis), che limita i mutamenti di destinazione d'uso e vieta nuova edificazione e consumo di suolo se non nei casi autorizzati.
- In sede di riesame cautelare il giudice può esaminare anche l'elemento soggettivo del reato solo se l'assenza di colpevolezza emerge in modo immediato e pacifico (ictu oculi); altrimenti la buona fede è questione di merito per il giudizio di merito.
- Il rilascio di un permesso di costruire poi annullato non costituisce automaticamente prova della buona fede idonea a escludere il fumus del reato in sede cautelare; occorre valutazione più approfondita in sede di merito.
- Per evitare il rischio di elusioni della pianificazione territoriale, gli incentivi edilizi non devono essere interpretati come strumento per sovvertire vincoli urbanistici e di tutela del territorio.
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