Cassazione Civile, Ordinanza n. 15211/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 relativo, da un lato, alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un imputato nel processo penale e, dall’altro, alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del beneficiario del patrocinio, ritenendo erronea la revoca basata sul presunto superamento dei limiti reddituali per effetto del reddito di una figlia, mentre aveva liquidato al difensore un compenso standard di euro 1.600,00, osservando che la documentazione prodotta non consentiva di valutare la complessità dell’attività svolta né i presupposti per un aumento della liquidazione. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che, una volta rilevata l’insufficienza del materiale documentale, il giudice avrebbe dovuto esercitare il potere-dovere di integrazione istruttoria officiosa, richiedendo direttamente gli atti necessari al giudice del procedimento presupposto; solo così avrebbe potuto verificare sia l’an che il quantum del compenso e, eventualmente, applicare correttamente i criteri del protocollo locale invocato per la liquidazione. Il Ministero ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha disatteso le eccezioni di inammissibilità del Ministero, chiarendo che la censura non riguardava soltanto la misura della liquidazione, ma soprattutto la mancata acquisizione officiosa del materiale necessario per accertare le attività effettivamente svolte dal difensore. La Cassazione ha affermato che, nel procedimento ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, il giudice non può limitarsi a una decisione fondata rigidamente sull’onere della prova, ma deve attivare i poteri istruttori ufficiosi e acquisire gli atti e le informazioni indispensabili per decidere causa cognita, verificando autonomamente sia l’an sia il quantum del compenso. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
regola il procedimento di opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi
art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi, da intendersi come potere-dovere di acquisire gli atti necessari e decidere causa cognita
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
impone che l’onorario e le spese del difensore siano liquidati entro i limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti
art. 1, comma quinto, della tariffa penale di cui al d.m. 8 aprile 2004, n. 127
richiamata per ribadire l’inderogabilità dei minimi tariffari
art. 112 c.p.c.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il limite della somma richiesta
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente nel senso che il procedimento non consente una rigida applicazione dell’onere della prova
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 relativo alla liquidazione dei compensi, il giudice ha il potere-dovere di acquisire d’ufficio gli atti, i documenti e le informazioni necessari per la decisione, senza arrestarsi alla sola insufficienza probatoria della parte istante.
- La locuzione normativa che attribuisce al giudice il potere di richiedere informazioni e documenti va intesa come espressione di un potere istruttorio officioso funzionale a una decisione pienamente informata, non come mera facoltà discrezionale.
- Nel giudizio di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’accertamento officioso riguarda sia l’an sia il quantum del credito, e precede ogni valutazione sulla congruità della misura richiesta.
- La liquidazione secondo protocolli o criteri locali è subordinata, in ogni caso, alla previa ricostruzione delle attività effettivamente svolte e non può sostituire l’acquisizione del materiale processuale necessario a verificarle.
- Il giudice dell’opposizione contro la liquidazione non è vincolato dalle sole allegazioni della parte, ma deve verificare autonomamente la correttezza della liquidazione nei limiti del petitum e secondo i criteri legali applicabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15061/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15062/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15063/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15064/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15065/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15068/2022 del 12/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →