Sentenza n. 130/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 536/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 6554/2023), pubblicata in data 27.02.2024, notificata il 18.07.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 4.335,38.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.335,38 per abusiva reiterazione di contratti di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 18 luglio 2024, con il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. La sentenza civile era stata prodotta in copia conforme ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come riformulato dalla normativa sopravvenuta, senza necessità di spedizione in forma esecutiva; risultava inoltre validamente notificata al Ministero. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l'inottemperanza e l'assenza di contestazioni, il Collegio ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudice civile, comprensive degli interessi legali, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli a sua volta 60 giorni per provvedere. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria, trattandosi di dipendente pubblico chiamato a svolgere funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità delle inottemperanze ministeriali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirne l'attuazione.
art. 475 c.p.c.
Nella formulazione applicabile, consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale; il TAR ha ritenuto sufficiente tale attestazione ai fini dell'azionabilità del titolo, senza necessità della spedizione in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha riconosciuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza civile, è sufficiente la produzione del titolo in copia attestata conforme all'originale, senza necessità della spedizione in forma esecutiva per i titoli soggetti alla disciplina vigente dal 28 febbraio 2023.
- Il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione può essere avviato, in relazione a un titolo giudiziale di condanna al pagamento, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, termine applicabile anche a tale giudizio.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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