Sentenza del 20/05/2015 n. 10371 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - Acquisto di veicolo non inquinante - Art. 2 del d.l. n. 138 del 2002, convertito in legge n. 178 del 2002 - Esenzione a favore del primo acquirente - Condizioni - Estensione al successivo acquirente - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso della tassa automobilistica per l'anno 2002. Il contribuente sosteneva di avere diritto all'agevolazione prevista dall'art. 2 del d.l. n. 138 del 2002 per l'acquisto di un veicolo conforme alle norme comunitarie sull'inquinamento. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile il beneficio, ma l'Amministrazione regionale ha contestato che l'agevolazione potesse estendersi a un acquisto derivativo o a un'operazione nella quale la prima immatricolazione e la consegna del veicolo inquinante erano già avvenute prima dell'entrata in vigore della norma agevolativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione regionale, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che l'esenzione spetta esclusivamente al primo acquirente, a favore del quale viene effettuata la prima immatricolazione del veicolo non inquinante, purché siano rispettate anche le ulteriori condizioni previste dalla legge, inclusa la consegna di un veicolo non conforme alla normativa antinquinamento. Nel caso concreto, sia la prima immatricolazione sia la consegna del veicolo inquinante erano avvenute prima dell'entrata in vigore della norma; la successiva stipula del contratto di leasing non era sufficiente a far sorgere il diritto all'agevolazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178
Le agevolazioni riguardano gli atti di acquisto degli autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 KW e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni.
La norma richiede congiuntamente la prima immatricolazione del veicolo non inquinante, la conformità alle norme comunitarie sull'inquinamento e la consegna di un veicolo inquinante intestato all'acquirente o a un familiare convivente. Il beneficio è personale e spetta soltanto al primo acquirente, non ai successivi acquirenti a titolo derivativo.
Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991
La direttiva è richiamata per individuare i veicoli non conformi agli standard comunitari sull'inquinamento, che devono essere consegnati al venditore come condizione per ottenere l'agevolazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate alla prima immatricolazione di un veicolo nuovo spettano, in linea generale, solo al soggetto a cui viene effettuata la prima immatricolazione e non si trasferiscono ai successivi acquirenti.
- Quando una norma agevolativa richiede più condizioni cumulative, tutte devono essere realizzate nei tempi e nei modi previsti; il mancato rispetto anche di una sola condizione impedisce il riconoscimento del beneficio.
- Per verificare la decorrenza di un'agevolazione automobilistica occorre individuare l'atto giuridicamente rilevante previsto dalla legge, come la prima immatricolazione, e non un atto successivo o collegato, come la stipula del finanziamento o del leasing.
- Le norme agevolative, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina fiscale ordinaria, devono essere applicate secondo il loro preciso tenore letterale e non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
- La finalità ambientale dell'agevolazione conferma che il beneficio è destinato a incentivare la sostituzione effettiva di un veicolo inquinante con un veicolo nuovo e conforme, non semplicemente il successivo trasferimento di proprietà di un veicolo già immatricolato.
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