Sentenza n. 310/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento ex art. 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS--Sportello Unico dell’immigrazione sulla domanda di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso di convocazione delle parti e con nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia dell’amministrazione sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato giudizialmente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assumendo di essere entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro subordinato e di un visto d’ingresso, ha chiesto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sulla richiesta di convocazione, presentata anche per il datore di lavoro, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento entro un termine giudiziale e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’amministrazione ha contestato il presupposto stesso della pretesa, evidenziando che il codice della pratica indicato dal ricorrente e il visto prodotto erano riferibili a procedimenti diversi, riguardanti altri datori di lavoro e altri lavoratori. La domanda effettivamente presentata in favore del ricorrente aveva un diverso codice e non aveva acquisito la quota necessaria ai sensi dell’art. 22, comma 5.1, del d.lgs. n. 286/1998, per esaurimento dei limiti numerici del decreto flussi. Inoltre, per tale domanda non risultava rilasciato alcun visto d’ingresso collegato. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico tali circostanze. Il TAR ha dichiarato tardiva e inutilizzabile la documentazione depositata dal ricorrente il giorno precedente la camera di consiglio, rilevando comunque che essa non era decisiva ai fini della controversia.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che non fosse configurabile un silenzio-inadempimento della Prefettura, poiché l’amministrazione non aveva mai rilasciato in favore del ricorrente il nulla osta relativo alla domanda effettivamente presentata, non avendo tale istanza acquisito la quota necessaria per l’ingresso, in ragione dell’esaurimento dei limiti numerici stabiliti dal decreto flussi. Il giudice ha inoltre ritenuto che, anche qualora la domanda fosse stata esaminabile nell’ambito di quote successivamente disponibili, la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non avrebbe potuto essere disposta in assenza del visto d’ingresso riferito a quella specifica domanda. Il visto prodotto dal ricorrente risultava infatti associato a un diverso procedimento e a soggetti diversi. Tali circostanze escludevano l’obbligo dell’amministrazione di convocare le parti e di concludere il procedimento nel senso richiesto. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata quindi respinta insieme all’azione avverso il silenzio. Le spese sono state compensate, poiché la posizione del ricorrente è stata chiarita più compiutamente nel corso del giudizio anche attraverso riscontri istruttori successivi alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice può accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere, ma solo quando sussista un obbligo di provvedere sulla specifica istanza.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica (…)
Il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presuppone l’imputazione della richiesta alle quote di ingresso e il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi stabiliti dalla normativa.
art. 22, comma 5.1, d.lgs. n. 286/1998
le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto
Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti delle quote del decreto flussi; quelle eccedenti possono essere esaminate solo nell’ambito di quote successivamente disponibili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza; non è configurabile silenzio-inadempimento quando l’interessato fonda la propria pretesa su un procedimento diverso da quello effettivamente pendente o quando mancano i presupposti sostanziali per l’adozione dell’atto richiesto.
- Nel procedimento di ingresso per lavoro subordinato, la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno presuppone che la domanda di nulla osta sia stata imputata alle quote disponibili e che sia stato rilasciato il nulla osta relativo a quella specifica domanda.
- Un visto d’ingresso riferito a un diverso datore di lavoro, a un diverso lavoratore o a un diverso procedimento amministrativo non può fondare la pretesa alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito di altra domanda di nulla osta.
- L’esaurimento delle quote numeriche previste dal decreto flussi impedisce il rilascio del nulla osta, salvo l’eventuale esame della domanda nell’ambito di quote successivamente disponibili; in assenza di tale presupposto, l’amministrazione non è tenuta a convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
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