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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2791/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia in carcere limitatamente a un capo (capo 10) e confermato per il resto la misura per i reati ai capi 11 (ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990) e 13 (ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduce vizi di violazione di legge e carenza di motivazione: contesta la qualificazione di "stabile inserimento" nell'associazione, sostiene che la partecipazione sarebbe stata episodica (un unico episodio del 5 agosto 2020), contesta l'attribuzione del ruolo di finanziatore e l'identificazione in alcune conversazioni trascritte, contesta la ricostruzione dell'episodio e deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari (in particolare non sarebbe stato adeguatamente affrontato il "tempo silente" e il pericolo di reiterazione non potrebbe essere desunto solo dalla gravità del reato). Inoltre la difesa non aveva depositato motivi scritti al riesame e molte questioni sarebbero state formulate per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito della specificità e per aver sollevato questioni di merito non dedotte specificamente davanti al Tribunale del riesame (violazione degli obblighi di specificazione dei motivi ex artt. 606 e 609 c.p.p.). Ha rilevato che molte doglianze (durata della partecipazione, ruolo nell'associazione, valutazione delle conversazioni, "tempo silente") sono state proposte per la prima volta in cassazione e quindi non sono esaminabili. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi di cassazione, in particolare lett. b) ed e) per i vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ricorda che non è possibile sollevare questioni di merito non dedotte anteriormente.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di devoluzione della questione al giudice del riesame e alla conseguente inammissibilità delle censure nuove in sede di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare la peculiare natura del giudizio di riesame e l'onere del ricorrente di specificare le doglianze attinenti al merito e agli elementi di fatto, al fine di consentire una valutazione completa.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato nel motivo come norma di riferimento per la richiesta di censura sulla motivazione; la Corte però non ha esaminato il merito in quanto le questioni non erano state adeguatamente devolute al riesame.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti: l'ordinanza del riesame aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria per il capo relativo a questa norma; la Cassazione non ha sindacato tale valutazione di merito per inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Altra norma sostanziale richiamata (associazione per delinquere finalizzata a reati di stupefacenti); il riesame aveva confermato la gravità indiziaria su taluni capi, valutazione non sindacata dalla Cassazione per difetto di specificità delle doglianze.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013; Sez. U, n. 11 del 08/07/1994)

    La Corte richiama orientamenti secondo cui il ricorrente deve specificare le doglianze attinenti al merito nel giudizio di riesame; questioni non presentate al riesame sono inammissibili in cassazione per carenza di devoluzione e per il principio del giudicato cautelare limitato alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni contro provvedimenti cautelari, chi ricorre deve specificare le doglianze sul fatto e sulle prove già in sede di riesame (meglio per iscritto); l'assenza di specificità determina spesso l'inammissibilità in Cassazione.
  • Non è possibile proporre in Cassazione questioni di merito (valutazione delle conversazioni, identificazioni, durata della condotta, ruolo nell'associazione) che non siano state dedotte concretamente e tempestivamente al giudice del riesame.
  • La mera formulazione generica di insussistenza della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari, senza confronto puntuale con gli elementi probatori indicati nel provvedimento impugnato, è insufficiente e comporta inammissibilità.
  • Argomentazioni sul "tempo silente" o sul pericolo di reiterazione devono essere specificamente articolate e fondate su elementi fattuali concreti già posti all'attenzione del riesame; non bastano deduzioni generiche o astratte.
  • Se si chiede l'applicazione di una misura meno afflittiva, è necessario dimostrare fattori contrari (es. assenza di ruolo dirigente o finanziatore, episodicità) in sede di riesame, preferibilmente con motivazione scritta e prove o elementi probatori chiari.
  • La Corte può condannare il ricorrente alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile e non si rilevi colpa grave nella proposizione, ma sia comunque determinabile un importo equitativo per il procedimento.

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