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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1770/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

POLETTO ha impugnato il rigetto della richiesta di revoca della confisca sulle somme giacenti su un libretto di risparmio cointestato a lei e al figlio SPAGNA Luciano e sui buoni fruttiferi collegati. Le somme erano state confiscate per equivalente a carico dello SPAGNA in forza di una sentenza irrevocabile per reati fiscali (art. 10‑quarter d.lgs. 74/2000). POLETTO ha dedotto che le somme derivavano in realtà da sue disponibilità (ratei di pensione, importi trasferiti dalla chiusura di un precedente libretto di cui era titolare insieme al defunto marito e impieghi per l'acquisto dei buoni) e ha contestato l'automatismo del Giudice dell'esecuzione che ha ritenuto la mera cointestazione sufficiente a dimostrare la disponibilità delle somme da parte del figlio, senza adeguato esame della documentazione probatoria offerta dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il consolidato principio secondo cui il sequestro su conto cointestato può estendersi all'intero saldo, ma il terzo cointestatario ha la facoltà di dimostrare l'esclusiva titolarità delle somme. La Corte ha rilevato che il G.i.p. non ha adeguatamente confrontato gli elementi documentali prodotti da POLETTO e ha adottato un approccio apodittico, limitandosi solo a revocare la confisca per gli accrediti pensionistici senza motivare compiutamente le ragioni. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Brescia (Ufficio G.i.p.-G.u.p.) in diversa persona fisica per un nuovo esame delle allegazioni difensive e degli elementi probatori alla luce della giurisprudenza richiamata.

Norme richiamate

  • art. 12‑bis d.lgs. n. 74 del 2000

    non presente nel testo integrale della sentenza fornita

    norma che consente la confisca per equivalente nei confronti del condannato per reati fiscali; la Corte la applica ricordando che la confisca è stata eseguita ai sensi di tale disposizione ma che, se il bene è intestato anche a terzi, questi possono dimostrarne l'esclusiva titolarità

  • artt. 110 cod. pen., 2 e 10‑quater d.lgs. 74/2000

    non presente nel testo integrale della sentenza fornita

    indicati come norme di riferimento per la condanna penale del figlio (concorso di persone e fattispecie specifica); servono qui a delineare il titolo della condanna che ha dato luogo alla confisca per equivalente

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019 (Piacenti)

    citata testualmente nella sentenza

    principio secondo cui il sequestro su conto cointestato si estende all'intero importo ma il terzo può dimostrare l'esclusiva titolarità delle somme; applicato come criterio vincolante per l'esame delle istanze di restituzione

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017 (Cismondi)

    citata come riferimento giurisprudenziale consolidato

    conferma il consolidamento del principio sulla disciplina dei rapporti su conti cointestati e la possibilità per il terzo di provare l'origine lecita e l'esclusiva titolarità delle somme

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017 (Akhmedova)

    citata testualmente nella sentenza

    afferma che nel sequestro per equivalente su beni formalmente intestati a terzi il giudice deve valutare la disponibilità effettiva e che non è sufficiente provare la mera mancanza di risorse del terzo; grava sul pubblico ministero l'onere di provare la riferibilità concreta dei beni al reo

Massime di principio

  • La mera cointestazione di un conto o di un libretto non è di per sé sufficiente a dimostrare che tutte le somme siano nella disponibilità del cointestatario indagato: il terzo può provare l'esclusiva titolarità e l'origine lecita delle somme.
  • In caso di sequestro preventivo o confisca per equivalente su rapporti cointestati, il giudice deve compiere una valutazione motivata e caso per caso sulle provenienze dei singoli accrediti (pensioni, rimesse, trasferimenti da rapporti precedenti, vendite di beni), non limitandosi a decisioni apodittiche.
  • L'onere probatorio circa la riferibilità concreta dei beni al reo grava sul pubblico ministero quando il terzo dimostra indizi o documenti di titolarità esclusiva; il giudice dell'esecuzione deve esaminare i documenti prodotti dalla difesa e motivare il rigetto o l'accoglimento.
  • Gli accrediti pensionistici e proventi chiaramente riconducibili al terzo titolare sono in linea di principio esclusi dalla confisca se documentati, salvo prova contraria della loro utilizzazione effettiva o della loro riconducibilità al reo.
  • Quando il giudice dell'esecuzione modifica parzialmente il proprio assunto (ad esempio riconoscendo la titolarità di alcune somme e non di altre), deve motivare coerentemente le ragioni della diversa valutazione per evitare contraddizioni e carenze istruttorie.

Testo integrale

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