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Sentenza

Sentenza n. 5721/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202305701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera presidenziale che ha sostituito il regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura dell’Autorità, insieme al nuovo regolamento e agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, avvocato dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ha impugnato la delibera n. 224 del 3 ottobre 2023, con cui era stato abrogato il precedente regolamento del 2021 e approvato un nuovo regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente. Ha contestato la scelta organizzativa di affidare all’Avvocatura dello Stato, in via prioritaria e preferenziale, il patrocinio e l’attività consultiva dell’Autorità, assumendo che ciò esternalizzasse la funzione legale ed esautorasse l’Avvocatura interna. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti, tra cui l’atto di indirizzo presidenziale del 28 marzo 2022, una nota istruttoria sulle spese di difesa e relazioni istruttorie non comunicate.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Autorità. La delibera n. 243 del 7 agosto 2026 ha nuovamente modificato l’assetto organizzativo e introdotto una disciplina incompatibile con la permanenza degli effetti della delibera impugnata: il patrocinio è stato affidato all’Avvocatura dello Stato in via generale e ordinaria e l’Avvocatura interna è stata soppressa. Di conseguenza, un eventuale annullamento degli atti originariamente impugnati non avrebbe più prodotto un’utilità concreta per il ricorrente, determinando la sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile e ha compensato le spese, in ragione della natura della questione processuale sollevata d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto che per la natura della questione in rito sollevata d’ufficio ex art. 73 comma 3 c.p.a. possano compensarsi le spese di lite tra le parti;

    La disposizione è richiamata in relazione alla questione processuale rilevata d’ufficio e alla conseguente regolazione delle spese, compensate per la natura della questione.

Massime di principio

  • Il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando una nuova disciplina organizzativa sostituisce quella impugnata, ne rende incompatibili gli effetti e fa venir meno l’utilità concreta conseguibile con l’eventuale annullamento.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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