Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1547/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme per equa riparazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di euro 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché di euro 350,00 per spese e accessori di legge, a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un procedimento. Il decreto era divenuto inoppugnabile, come attestato il 21 novembre 2023. Nonostante due solleciti, rispettivamente del 3 agosto 2022 e del 9 febbraio 2023, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in ragione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, un dirigente del Ministero in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, individuato dal Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, quale commissario ad acta, con il compito di provvedere in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di verificare l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e di ordinare all'amministrazione di conformarsi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996

    L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • art. 3 l. n. 89/2001

    Il dictum giudiziale, emesso a seguito di ricorso ex art. 3 l. 89/2001

    La norma costituisce il fondamento del procedimento che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo per l'equa riparazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001

    La disposizione individua i requisiti del dirigente ministeriale nominabile quale commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva delle obbligazioni derivanti da equa riparazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione.
  • In presenza di un titolo giudiziale irrevocabile che impone il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e disporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile quando il giudice individua il soggetto o i criteri per individuarlo e ne delimita il compito sostitutivo e il termine di intervento.
  • L'ulteriore inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento legittima l'intervento sostitutivo del commissario ad acta su istanza della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.