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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24325/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un professionista aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'assicuratore al rimborso di spese legali e peritali sostenute in diverse controversie, in base a una polizza di tutela giudiziaria stipulata nel 2009. La Corte d'appello, accogliendo parzialmente l'impugnazione dell'assicurazione, aveva ridotto l'importo riconosciuto escludendo alcune voci: in particolare, spese relative a sinistri ritenuti originati da fatti esterni al periodo di efficacia della polizza e importi relativi a oneri fiscali e spese non imponibili. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) ha dedotto la nullità della sentenza d'appello per asserita inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'assicurazione fosse una mera riproduzione delle difese di primo grado senza specifiche censure; 2) ha censurato l'esclusione del rimborso per un sinistro, invocando l'interpretazione delle clausole contrattuali sull'inizio e termine della garanzia e sugli obblighi di gestione del sinistro, sostenendo che vi fosse continuità tra una precedente polizza del 2000 e quella del 2009; 3) ha denunciato ultra-petizione e violazione delle clausole contrattuali per l'esclusione di spese relative a un altro sinistro, sostenendo che la garanzia dovesse operare anche per denunce successive alla cessazione e che il meccanismo di silenzio-assenso impedisse all'assicuratore di eccepire decadenze; 4) ha lamentato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che dei requisiti di specificità dell'appello, per la riduzione del rimborso relativa ad altro sinistro; 5) ha dedotto nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione nella parte in cui erano state escluse IVA e spese non imponibili; 6) ha contestato l'interpretazione della nozione di spese non imponibili e la decurtazione operata, assumendo che alcune voci non fossero escluse dalla copertura; 7) ha sostenuto che la Corte d'appello avesse riformato anche la statuizione sugli interessi moratori senza uno specifico motivo di gravame e senza adeguata pronuncia su alcuni sinistri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, quarti, quinti e sesti motivi, e rigettati i terzo e settimo motivo nel merito. In sintesi, ha confermato la decisione di appello che aveva ridotto il rimborso dovuto dall'assicuratore, perché alcune spese non rientravano nell'oggetto della copertura o riguardavano fatti non compresi nel periodo di efficacia della polizza, mentre altre erano voci fiscali o non imponibili escluse dal contratto. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere censure specifiche contro la sentenza impugnata; tuttavia, nel caso concreto, il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di critica alla ratio della decisione e, comunque, l'atto di appello dell'assicurazione è stato ritenuto specifico.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti dei vizi denunciabili in cassazione; non sono ammesse censure di mera insufficienza motivazionale, ma solo il vizio di motivazione inesistente o apparente nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che le questioni decise erano state specificamente devolute in appello.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; nel caso concreto la motivazione è stata reputata sufficiente.

  • art. 346 c.p.c.

    Le questioni non riproposte si intendono rinunciate, ma nel caso concreto gli interessi moratori e le altre voci contestate risultavano comunque devoluti al giudice d'appello.

  • art. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione delle clausole contrattuali è attività di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione apparente; la lettura della polizza operata dal giudice di merito è stata ritenuta plausibile.

  • art. 1366 c.c.

    Il criterio di buona fede nell'interpretazione contrattuale non è stato ritenuto violato dalla lettura della clausola di copertura temporale.

  • art. 1370 c.c.

    Il criterio interpretativo contro il predisponente non è stato accolto, poiché la clausola è stata considerata chiara nel limitare la garanzia ai fatti avvenuti nel periodo di vigenza della polizza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sentenza richiama il parametro del minimo costituzionale della motivazione come limite del sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione dell'art. 342 c.p.c. è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione dell'eccezione già respinta in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • Per censurare in cassazione un'asserita omessa pronuncia o un vizio processuale occorre indicare con precisione dove e in quali termini la domanda o l'eccezione siano state ritualmente proposte, così da consentire il controllo sulla decisività e tempestività della questione.
  • La violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, incomprensibile o internamente irriducibilmente contraddittoria; non è più deducibile la mera insufficienza argomentativa.
  • L'interpretazione delle clausole assicurative che delimitano temporalmente la copertura è giudizio di merito censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di legge o della motivazione apparente.
  • Se l'appello devolve specificamente una questione al giudice di secondo grado, la decisione resa su quella questione non integra ultra-petizione né omessa pronuncia.
  • Le voci fiscali o assimilabili a oneri fiscali possono essere escluse dal rimborso assicurativo quando la polizza preveda espressamente l'esclusione delle spese non imponibili; la qualificazione di tali voci segue la natura oggettiva dell'esborso.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiAssicurazioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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