Sentenza n. 1603/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima, n. 394/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 394/2025, limitatamente alla compensazione integrale delle spese e al mancato rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al resistente (gestore documentazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado la ricorrente aveva impugnato il diniego di visione e rilascio della documentazione relativa a una raccomandata e al relativo avviso di giacenza. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla documentazione della raccomandata, ostesa dopo la notifica del ricorso ma prima del suo deposito, e aveva respinto la richiesta relativa all'avviso di giacenza, ritenendo che tale documento, generato in unica copia e inserito nella casella postale del destinatario, non fosse detenuto da Poste Italiane S.p.A. Il TAR aveva inoltre compensato integralmente le spese di lite. In appello la ricorrente ha censurato esclusivamente l'omessa condanna di Poste Italiane S.p.A. al rimborso del contributo unificato, invocando la soccombenza virtuale, il comportamento dell'ente, l'ostensione intervenuta dopo la proposizione del gravame e i costi sostenuti, chiedendo anche la rifusione delle spese del grado di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello. Ha rilevato che le statuizioni del TAR sulla cessazione della materia del contendere, sul rigetto della domanda relativa all'avviso di giacenza e sulla compensazione integrale delle spese non erano state specificamente impugnate, con conseguente formazione del giudicato endoprocessuale. La censura relativa al mancato rimborso del contributo unificato è stata ritenuta manifestamente infondata. Il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese; tale statuizione è censurabile soltanto se pone le spese, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa oppure se risulta abnorme, irragionevole o illogica. Nel caso concreto il TAR aveva applicato correttamente i criteri della causalità e della soccombenza reciproca, con motivazione adeguata. Poiché era stata disposta l'integrale compensazione delle spese, il contributo unificato è rimasto a carico della parte ricorrente che lo aveva versato. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate per la particolarità della questione.
Massime di principio
- La statuizione sulle spese di lite rientra nell'ampia discrezionalità del giudice e può essere censurata in appello soltanto quando pone le spese, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa oppure quando risulta abnorme, irragionevole o illogica.
- Quando il giudice dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio, il contributo unificato resta a carico della parte che lo ha versato, salvo una diversa specifica statuizione non viziata da manifesta irragionevolezza.
- La compensazione delle spese può essere fondata, anche congiuntamente, sui criteri della causalità e della soccombenza reciproca, quando una domanda sia divenuta improcedibile o abbia determinato la cessazione della materia del contendere e un'ulteriore domanda sia stata respinta.
- Le statuizioni della sentenza di primo grado non specificamente impugnate acquistano efficacia di giudicato endoprocessuale e non possono essere rimesse in discussione nel giudizio di appello limitato alla regolazione delle spese.
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