Cassazione Penale, Sentenza n. 33959/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare intramuraria con il divieto di dimora nella provincia di Varese o, in subordine, con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di altra persona. La difesa ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 275 c.p.p., sostenendo che le esigenze cautelari si erano attenuate per il decorso del tempo, per il precedente procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile e per la disponibilità di un domicilio idoneo; ha inoltre contestato i rilievi sul pericolo di fuga e sulla mancata documentazione di attività lavorativa svolta all'estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a verificare che l'atto impugnato contenga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti; ha ritenuto invece che l'ordinanza del Tribunale di Milano abbia adeguatamente esposto le ragioni della decisione, in particolare: a) ha rilevato la macroscopica diversità e una maggiore pericolosità dei fatti rispetto al precedente procedimento, osservando anche l'assenza di documenti prodotti dalla difesa a sostegno delle proprie deduzioni; b) ha motivato che il mero decorso del tempo non elimina i pericoli di reiterazione e di fuga, soprattutto in assenza di prova di attività lecite o di tentativi seri di reinserimento sociale e considerando la rete di legami all'estero e il profilo dell'attività di spaccio; c) ha ritenuto inadeguata la sostituzione con gli arresti domiciliari per il rischio concreto di allontanamento e di trasferimento fuori dal territorio nazionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello avverso le ordinanze in materia cautelare; usata per inquadrare il grado di impugnazione originario dell'appello promosso in favore dell'imputato
art. 275 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa (presumibilmente relativa al contenuto e alla motivazione degli atti cautelari); la Corte ha ritenuto che non sussista violazione rilevante e che non siano emerse illogicità tali da permettere il sindacato di legittimità
Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 (giurisprudenza richiamata)
Richiamo al principio di cassazione secondo cui il controllo di legittimità sull'applicazione delle misure cautelari è limitato all'accertamento della presenza di ragioni giuridicamente significative e all'assenza di illogicità manifeste nella motivazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e le esigenze cautelari di merito: il controllo è limitato a verificare che l'atto impugnato esponga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare è fondamentale produrre nel giudizio di merito (e, se necessario, nel riesame) documentazione probatoria concreta che attesti l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. prova di stabile attività lavorativa, tentativi di reinserimento sociale, domicilio certo e idoneo).
- Il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione o di fuga; il richiedente deve dimostrare circostanze concrete che lo rendano inattuale (es. documenti, testimonianze, certificazioni).
- Dubbi o mancata produzione di elementi probatori sulla condotta tenuta durante l'assenza o la detenzione (es. attività lecita svolta all'estero) indeboliscono la richiesta di attenuazione della misura.
- Quando la misura alternativa viene ritenuta inadeguata per rischi concreti (es. rete di legami all'estero, precedente condotta di fuga o di intensa attività illecita con ritorni temporanei), il giudice di merito può legittimamente confermare la misura custodiale; tali valutazioni difficilmente possono essere rovesciate in sede di legittimità salvo evidenti vizi logici o normative.
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