Cassazione Civile, Ordinanza n. 10199/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla procedura avviata da una Azienda Sanitaria Locale per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa dell'U.O.C. di Chirurgia Generale. All'esito della selezione, il ricorrente in cassazione era stato nominato all'incarico, mentre altro candidato aveva contestato l'illegittimità della procedura e dell'atto finale; il giudizio era stato riassunto dinanzi al giudice ordinario dopo una declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR. Il Tribunale, poi confermato dalla Corte d'appello, aveva dichiarato illegittima la selezione e la deliberazione di conferimento dell'incarico, disponendo la ripetizione della procedura mediante riesame dei curricula e attribuzione dei punteggi. Il ricorrente in cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 1418 c.c., censurando l'ammissibilità dell'annullamento e della ripetizione della procedura, ritenuti incompatibili con la natura non concorsuale dell'incarico e con la giurisprudenza di legittimità; 2) violazione delle norme che disciplinano la selezione e la discrezionalità della commissione, lamentando che il giudice avesse sostituito la propria valutazione a quella tecnica della commissione su anzianità di servizio, pubblicazioni, partecipazione a convegni e tipologia delle prestazioni; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse richiamato solo formalmente i principi di diritto senza spiegarne l'applicazione al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo, accogliendo invece il primo. Ha ribadito che il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa ex artt. 15 e 15-ter d.lgs. n. 502/1992 ha natura non concorsuale: la fase della commissione è limitata a formulare un elenco di idonei, mentre la scelta finale del direttore generale è fiduciaria e di diritto privato. Per tale ragione, eventuali violazioni dei doveri di correttezza e buona fede non possono determinare l'annullamento dell'atto di conferimento né la ripetizione della procedura, ma, al più, possono fondare una domanda risarcitoria del candidato non prescelto, se proposta. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e il terzo rigettato.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 502/1992
La procedura di conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa è qualificata come non concorsuale e articolata in una fase di idoneità e in una fase finale fiduciaria rimessa al direttore generale.
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
La scelta finale del candidato è rimessa alla discrezionalità/fiducia del direttore generale nell'ambito degli idonei selezionati dalla commissione.
art. 1175 c.c.
I doveri di correttezza incidono sulla legittimità del comportamento nella scelta, ma la loro violazione non comporta automaticamente nullità o annullabilità dell'atto di conferimento.
art. 1375 c.c.
La buona fede nell'esecuzione del rapporto può rilevare ai fini di responsabilità, ma non legittima, di per sé, l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico.
art. 1418, comma 1, c.c.
Non esiste un principio generale per cui la violazione dei doveri di correttezza e buona fede determini la nullità o annullabilità dell'atto di conferimento dell'incarico.
art. 132, comma 2, c.p.c.
Il vizio di motivazione ricorre solo in caso di totale mancanza o mera apparenza della motivazione, o quando essa sia obiettivamente incomprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando denunciabile solo la violazione del minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, o è affetta da contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento sono richiamati come parametro di valutazione della correttezza della scelta fiduciaria, ma non trasformano l'atto in un provvedimento annullabile per la sola violazione dei doveri privatistici.
Massime di principio
- Nel conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa ex d.lgs. n. 502/1992 la procedura ha natura non concorsuale: la commissione svolge un giudizio di idoneità senza graduatoria comparativa, mentre la scelta finale spetta al direttore generale con connotazione fiduciaria.
- Le controversie relative sia alla fase selettiva sia all'atto finale di conferimento rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in un'ottica di concentrazione delle tutele.
- La violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella scelta del candidato non comporta, di regola, nullità o annullabilità dell'atto di conferimento né legittima la ripetizione della procedura; può rilevare, se dedotta e provata, sul piano risarcitorio, anche per perdita di chance.
- Il sindacato giudiziale sulla scelta finale del direttore generale è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione tecnica o discrezionale a quella dell'amministrazione.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia assente, meramente apparente o oggettivamente incomprensibile; non sono ammissibili contestazioni di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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