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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/853

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/853 della Commissione, del 10 aprile 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R0853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinate partite avicole e di carni fresche, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Cile e negli Stati Uniti e del miglioramento della situazione sanitaria in una zona del Canada. La Commissione modifica pertanto gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, sospendendo o ripristinando l’autorizzazione all’importazione per specifiche zone. Le misure sono adottate con urgenza e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando, per Canada, Cile e Stati Uniti, le zone autorizzate o sospese per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano esclusivamente le voci relative al Canada, al Cile e agli Stati Uniti, con effetti sulle zone specificamente indicate negli allegati aggiornati. È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile negli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Cile e Stati Uniti

Il regolamento aggiorna gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite avicole e di carni fresche avicole, in applicazione della disciplina UE sulla sanità animale. L’intervento è determinato dall’evoluzione della situazione epidemiologica di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Cile e negli Stati Uniti, nonché dalla rivalutazione positiva di una zona del Canada.

Contesto normativo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che consente l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori solo se questi sono inclusi negli elenchi previsti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite in ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi delle zone autorizzate, articolati negli allegati da I a XXII.

Ambito materiale degli allegati modificati

Il regolamento interviene in particolare sugli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, che disciplinano rispettivamente:

  • l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame;
  • l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Canada: ripristino dell’autorizzazione per una zona specifica

Per il Canada, la Commissione esamina informazioni aggiornate trasmesse il 30 marzo 2026 sulla situazione sanitaria in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia della British Columbia, confermato il 24 febbraio 2026. Il paese dichiara di aver applicato una politica di abbattimento totale e di aver completato pulizia e disinfezione nello stabilimento infetto.

Sulla base di tali garanzie, la Commissione conclude che la zona interessata non rappresenta più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione e modifica di conseguenza le tabelle degli allegati V e XIV. In particolare:

  • nell’allegato V, parte 1, sezione B, la riga relativa alla zona CA-2.329 è sostituita con indicazione della data di conferma del focolaio (24.2.2026) e della data di ripristino (2.4.2026);
  • nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la stessa zona è aggiornata con le categorie interessate, incluse POU, RAT e GBM.

Cile: nuova sospensione per la zona CL-2.13

Il 1o aprile 2026 il Cile ha notificato un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nella regione di Maule, confermato mediante RT-PCR il 29 marzo 2026. Le autorità cilene hanno istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale.

La Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle aree colpite e inserisce una nuova voce per la zona CL-2.13:

  • nell’allegato V, parte 1, sezione B, è inserita la riga relativa alla zona CL-2.13;
  • nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, è inserita la medesima zona per le categorie di carni fresche e selvaggina da penna.

La descrizione territoriale della zona comprende la Maule Region, Province of Talca, Commune of San Rafael, con coordinate geografiche e ulteriori suddivisioni territoriali riportate nell’allegato.

Stati Uniti: nuove zone restrittive per otto focolai

Gli Stati Uniti hanno notificato il 2 aprile 2026 otto nuovi focolai di HPAI nel pollame, confermati tra il 24 marzo e il 31 marzo 2026 in Indiana, New Jersey, New York e Pennsylvania. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale.

La Commissione aggiunge otto nuove zone restrittive, da US-2.1349 a US-2.1356, negli allegati V e XIV. Le zone sono descritte con precisione mediante:

  • Stato federato e contea;
  • denominazione della zona;
  • raggio circolare di 10 km;
  • punto GPS iniziale indicato per ciascuna area.

Le nuove voci coprono aree in Indiana, Pennsylvania, New Jersey e New York e comportano la sospensione dell’ingresso nell’Unione per le partite provenienti dalle zone interessate.

Effetti operativi per gli operatori

Dal punto di vista operativo, il regolamento comporta:

  • il ripristino dell’accesso al mercato UE per la sola zona canadese CA-2.329;
  • la sospensione dell’accesso per la nuova zona cilena CL-2.13;
  • la sospensione dell’accesso per le otto nuove zone statunitensi US-2.1349 - US-2.1356.

Le modifiche incidono sui flussi commerciali di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, imponendo agli operatori di verificare la corrispondenza tra origine della merce e zona autorizzata negli allegati aggiornati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica immediatamente in tutti gli Stati membri. La Commissione richiama espressamente l’urgenza dell’intervento per la tutela dello stato sanitario degli animali nell’Unione e per evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi, in particolare con il Canada.

Disposizioni principali

Base giuridica e rapporto con la normativa sanitaria UE

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 232, paragrafo 3, lettera b). Si inserisce nel sistema di elencazione dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/692 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Aggiornamento delle zone autorizzate/sospese per il Canada

Per il Canada, la Commissione prende atto delle informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica e delle misure adottate in relazione al focolaio di HPAI nella provincia della British Columbia, confermato il 24 febbraio 2026. Ritenendo che la zona interessata non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione, dispone il ripristino dell’ingresso per la zona CA-2.329. Nell’allegato V, parte 1, sezione B, la riga della zona CA-2.329 è sostituita con effetto dal 2 aprile 2026; nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la medesima zona è aggiornata con le date 24.2.2026 e 2.4.2026, includendo le categorie POU, RAT e GBM secondo la tabella applicabile.

Nuova zona restrittiva per il Cile

A seguito della notifica del 1o aprile 2026 relativa a un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nella regione di Maule, confermato il 29 marzo 2026, la Commissione introduce una nuova zona restrittiva CL-2.13. Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene inserita la zona CL-2.13, con indicazione dell’area geografica nella Maule Region, Province of Talca, Commune of San Rafael, e delle coordinate e suddivisioni territoriali specificate negli allegati.

Nuove zone restrittive per gli Stati Uniti

In relazione a otto nuovi focolai di HPAI nel pollame notificati il 2 aprile 2026 e confermati tra il 24 marzo e il 31 marzo 2026 in Indiana, New Jersey, New York e Pennsylvania, la Commissione aggiunge otto nuove zone restrittive, da US-2.1349 a US-2.1356. Le modifiche incidono sia sull’allegato V, parte 1, sezione B, sia sull’allegato XIV, parte 1, sezione B, con elencazione delle aree geografiche e dei rispettivi limiti circolari di 10 km attorno ai punti GPS indicati.

Effetto delle modifiche sugli scambi

Le modifiche comportano la sospensione dell’ingresso nell’Unione, per le zone colpite da nuovi focolai in Cile e negli Stati Uniti, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Per il Canada, invece, è disposto il ripristino dell’autorizzazione per la zona interessata. La Commissione giustifica l’intervento anche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’urgenza delle misure, motivate dalla necessità di reagire ai nuovi focolai di HPAI e di aggiornare tempestivamente gli elenchi di cui al regolamento (UE) 2021/404. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli alle importazionibenessere e profilassi veterinaria

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