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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/848

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/848 della Commissione, del 10 aprile 2026, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di cani, gatti, furetti e altri carnivori e per l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti

Normativa europea32026R0848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i modelli di certificato sanitario utilizzati per la circolazione intra-Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori e per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti. Le modifiche recepiscono gli aggiornamenti introdotti dai regolamenti delegati (UE) 2026/133 e 2026/135 in materia di requisiti sanitari e di movimentazione. Per evitare interruzioni degli scambi, è previsto un periodo transitorio per l’uso di certificati rilasciati secondo il vecchio modello per l’ingresso nell’Unione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 22 aprile 2026.

Modifica i modelli di certificati sanitari del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per i movimenti intra-UE e l’ingresso nell’Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti tra Stati membri di partite di cani, gatti, furetti e altri carnivori, nonché all’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti. Riguarda in particolare i modelli di certificato sanitario di cui all’allegato I, capitoli 61 e 63, e all’allegato II, capitolo 38, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Prevede inoltre un regime transitorio per i certificati già rilasciati per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti, purché emessi entro il 17 ottobre 2026 e utilizzati fino al 17 gennaio 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 22 aprile 2026.

Modifica dei modelli di certificati sanitari per cani, gatti, furetti e altri carnivori

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/848 della Commissione aggiorna i modelli di certificato sanitario previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per i movimenti tra Stati membri e per l’ingresso nell’Unione di alcune categorie di animali da compagnia e altri carnivori. L’intervento si colloca nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale e controlli ufficiali, e mira a rendere coerenti i certificati con le modifiche introdotte dai regolamenti delegati (UE) 2026/133 e 2026/135.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che il regolamento 2021/403 contiene i modelli di certificati sanitari e sanitario/ufficiali per diverse categorie di animali terrestri. Poiché i regolamenti delegati successivamente adottati hanno modificato i requisiti sostanziali per i movimenti intra-UE e per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori, la Commissione ha ritenuto necessario allineare i modelli documentali, anche per motivi di chiarezza e coerenza normativa.

Un’ulteriore esigenza è quella di evitare perturbazioni degli scambi: per questo è prevista una disciplina transitoria limitata ai certificati di ingresso nell’Unione rilasciati secondo il vecchio modello.

Base giuridica

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 146, paragrafo 2, 238, paragrafo 3, e 239, paragrafo 3, nonché del regolamento (UE) 2017/625, articolo 90, primo comma, lettera a). La Commissione indica inoltre che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ambito di applicazione materiale

Le modifiche riguardano tre modelli di certificato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403:

  • capitolo 61 dell’allegato I: certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti;
  • capitolo 63 dell’allegato I: certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di altri carnivori;
  • capitolo 38 dell’allegato II: certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti.

Il regolamento non disciplina in via autonoma le condizioni sanitarie di fondo, ma adegua i modelli documentali ai requisiti già stabiliti dalla normativa di settore.

Contenuto dei nuovi modelli intra-Unione

Per i movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti, il nuovo modello "CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA" richiede, tra l’altro:

  • identificazione individuale degli animali mediante transponder o, in alternativa, tatuaggio leggibile eseguito prima del 3 luglio 2011;
  • documento di identificazione individuale che attesti la conformità ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2020/688;
  • esame clinico nelle 48 ore precedenti la partenza, senza sintomi clinici;
  • in talune ipotesi, assenza di restrizioni legate a malattie elencate o presenza di deroghe autorizzate;
  • requisiti sulla rabbia, incluse le condizioni di vaccinazione primaria, età minima e, per specifiche ipotesi, dichiarazione dell’operatore o del detentore;
  • eventuale trattamento contro l’Echinococcus multilocularis per i cani destinati a Stati membri o zone elencati nell’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620;
  • misure di trasporto conformi all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Per gli altri carnivori, il modello "OTHCARN-INTRA" prevede:

  • identificazione individuale o, in alternativa, come gruppo di animali della stessa specie spostati insieme;
  • esame clinico nelle 48 ore precedenti la partenza;
  • provenienza da stabilimento registrato o riconosciuto senza recenti casi di rabbia negli animali terrestri detenuti;
  • eventuali condizioni legate a restrizioni sanitarie di zona o di stabilimento e relative deroghe;
  • in funzione della destinazione e della specie, regole specifiche su vaccinazione antirabbica, trasporto diretto a stabilimenti confinati o a stabilimenti in cui gli animali sono detenuti come animali da pelliccia;
  • per i canidi diversi dai cani, eventuale trattamento contro l’Echinococcus multilocularis, con apposita tabella per registrare i dati del trattamento;
  • misure di trasporto conformi all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Contenuto del nuovo modello per l’ingresso nell’Unione

Il modello "CANIS-FELIS-FERRETS" sostituisce il precedente certificato per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti. Il certificato richiede che gli animali:

  • provengano da un paese terzo, territorio o zona autorizzati, elencati nella tabella dell’allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
  • siano stati spediti direttamente, oppure tramite un’unica operazione di raccolta nel paese o territorio di origine o da un rifugio autorizzato, rispettando condizioni organizzative e di registrazione;
  • siano identificati individualmente mediante transponder conforme ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
  • siano stati sottoposti a ispezione clinica negativa nelle 48 ore precedenti il carico;
  • soddisfino le condizioni sulla rabbia, con differenziazione tra animali destinati alla quarantena/allo stabilimento confinato e animali che beneficiano della deroga per territori con specifiche condizioni;
  • per i cani diretti verso Stati membri o zone elencati nell’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, siano stati trattati contro Echinococcus multilocularis, con regole dettagliate su tempi, prodotto e documentazione;
  • siano caricati su un mezzo di trasporto pulito e disinfettato e strutturalmente idoneo a impedire fughe o cadute e a limitare fuoriuscite di materiale organico.

Sono inoltre previste tabelle da compilare con i dati di identificazione, vaccinazione, titolazione anticorpale e trattamento antiparassitario, nonché note tecniche sulla verifica del transponder e sulla certificazione della documentazione di laboratorio.

Periodo transitorio

Per evitare interruzioni negli scambi, l’articolo 2 autorizza, fino al 17 gennaio 2027, l’uso dei certificati sanitari rilasciati secondo il modello previgente del capitolo 38 dell’allegato II del regolamento 2021/403, purché tali certificati siano stati rilasciati entro il 17 ottobre 2026. La misura è limitata all’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 22 aprile 2026. La scelta della decorrenza è coerente con quella dei regolamenti delegati (UE) 2026/133 e 2026/135, indicati come applicabili dalla stessa data.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei modelli di certificato

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, sostituendo integralmente i modelli relativi ai movimenti tra Stati membri di cani, gatti, furetti e altri carnivori e al modello per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti. L’aggiornamento riguarda riferimenti normativi, note, elementi strutturali e contenuto sanitario dei certificati.

Recepimento delle modifiche ai regolamenti delegati

Le nuove versioni dei modelli riflettono le modifiche apportate dal regolamento delegato (UE) 2026/133 al regolamento delegato (UE) 2020/688 e dal regolamento delegato (UE) 2026/135 al regolamento delegato (UE) 2020/692, con particolare riferimento alle prescrizioni per i movimenti intra-UE e per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori.

Regime transitorio per i certificati di ingresso

Per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti, resta autorizzato fino al 17 gennaio 2027 l’uso dei certificati rilasciati secondo il modello previgente dell’allegato II, capitolo 38, del regolamento (UE) 2021/403, a condizione che siano stati rilasciati entro il 17 ottobre 2026.

Nuovo modello per i movimenti intra-Unione

Il capitolo 61 dell’allegato I è sostituito con un modello di certificato sanitario e dichiarazione per i movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti ("CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA"). Il certificato richiede identificazione individuale, esame clinico entro 48 ore dalla partenza, requisiti sulla rabbia, eventuale trattamento contro Echinococcus multilocularis e misure di trasporto conformi all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Nuovo modello per altri carnivori intra-Unione

Il capitolo 63 dell’allegato I è sostituito con un modello per i movimenti tra Stati membri di altri carnivori ("OTHCARN-INTRA"). Il certificato prevede identificazione individuale o per gruppo, esame clinico entro 48 ore, condizioni sanitarie su rabbia e restrizioni di zona/stabilimento, regole specifiche per canidi diversi dai cani e requisiti di trasporto conformi all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Nuovo modello per l’ingresso nell’Unione

Il capitolo 38 dell’allegato II è sostituito con il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti ("CANIS-FELIS-FERRETS"). Il certificato disciplina provenienza da paesi terzi o zone autorizzate, spedizione diretta o tramite unico centro di raccolta o rifugio, identificazione mediante transponder, ispezione clinica nelle 48 ore precedenti il carico, vaccinazione antirabbica, eventuale titolo anticorpale, trattamento contro Echinococcus multilocularis per i cani destinati a taluni Stati membri o zone e condizioni di trasporto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 22 aprile 2026. È espressamente indicato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialimovimentazione animalicommercio intra-ueimportazioni animali

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