Sentenza del 13/06/2016 n. 3503 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOCIETÀ DI COMODO - PERDITA SISTEMATICA - Istanza disapplicazione disciplina - Diniego disapplicazione - Autonoma impugnabilità - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato autonomamente il diniego di disapplicazione della normativa antielusiva sulle società di comodo, sostenendo l'esistenza di circostanze oggettive idonee a giustificare la disapplicazione, in particolare la temporanea inagibilità del complesso edilizio immobiliare posseduto. La questione preliminare riguardava l'ammissibilità dell'impugnazione autonoma del diniego.
La decisione
La Commissione ha ritenuto ammissibile l'impugnazione autonoma del diniego, considerando tale atto compreso tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, anche in ragione dell'ampliamento della giurisdizione tributaria e del superamento della tassatività degli atti elencati. Tuttavia, nel merito, ha respinto la pretesa della società, rilevando che non erano state fornite prove sufficientemente pregnanti, concrete e oggettive dell'impedimento invocato, ossia della temporanea inagibilità dell'immobile, tali da giustificare la disapplicazione del regime sulle società di comodo.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il diniego di disapplicazione risulta compreso tra gli atti autonomamente impugnabili, a seguito dell'ampliamento della giurisdizione tributaria.
L'elenco degli atti impugnabili non è stato interpretato in modo rigidamente tassativo; il diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva può essere contestato autonomamente davanti al giudice tributario.
Disciplina sulle società di comodo e sulle perdite sistematiche
La disapplicazione del regime può essere riconosciuta quando il contribuente dimostri circostanze oggettive e documentate che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o dei risultati previsti dalla normativa.
Cassazione, sentenza n. 8663/2011
Il mancato accoglimento dell'istanza di disapplicazione di norme antielusive è assimilabile al diniego di agevolazioni fiscali e può essere autonomamente impugnato.
Il diniego di disapplicazione è equiparato, quanto all'impugnabilità, al diniego di un'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- Il diniego di un'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo può essere impugnato autonomamente davanti al giudice tributario.
- L'ammissibilità del ricorso non implica automaticamente l'accoglimento nel merito: il contribuente deve dimostrare con documentazione concreta, specifica e oggettiva le circostanze che hanno impedito lo svolgimento dell'attività o il conseguimento dei ricavi presunti.
- La mera allegazione di un'immobile temporaneamente inagibile, senza prove tecniche e documentali sufficientemente incisive, può non essere considerata idonea a ottenere la disapplicazione.
- Per ottenere la disapplicazione è opportuno documentare puntualmente la causa impeditiva, la sua durata, l'incidenza sull'attività e l'assenza di condotte elusive.
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