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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29314/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che entrambe le parti avevano validamente rinunciato ai rispettivi ricorsi, con atto congiunto depositato in cancelleria prima dell'udienza pubblica e sottoscritto da entrambe, in conformità all'art. 390 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia e, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., non ha pronunciato sulle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione di un arenile tra una conduttrice e un comune, contratto che la corte d'appello aveva ritenuto rinnovarsi automaticamente di sei anni in sei a partire dalla prima scadenza del 2004, dopo aver dichiarato nulla la clausola che escludeva il rinnovo automatico in assenza di disdetta perché contrastante con l'art. 28 della legge n. 392 del 1978. La corte territoriale aveva inoltre qualificato come valida disdetta la comunicazione inviata dal comune il 25 maggio 2015, con conseguente cessazione del rapporto alla scadenza del 27 maggio 2022. Avverso tale sentenza la conduttrice proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il comune resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con un unico motivo. Tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia ai rispettivi ricorsi e di reciproca accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la fase camerale di trattazione prima del rinvio a udienza pubblica

  • art. 390 c.p.c.

    le dichiarazioni congiunte di rinuncia, se rituali e provenienti dalle parti, determinano l'estinzione del processo di cassazione

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si provvede sulle spese di lite

  • art. 28 della legge n. 392 del 1978

    richiamato dalla corte d'appello come parametro di nullità della clausola che escludeva il rinnovo automatico del rapporto di locazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale al ricorso, accompagnata dall'accettazione della controparte quando necessaria e depositata prima della decisione, comporta l'estinzione del processo.
  • La rinuncia congiunta a ricorso principale e ricorso incidentale, se validamente formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c., impedisce la pronuncia sul merito delle censure e assorbe ogni ulteriore esame.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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