Sentenza n. 127/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Controne (SA) prot. n. 5864 del 29.11.2023, successivamente comunicato in data 13.12.2023, avente ad oggetto “Area Strettina Sant'Antonio - Comunicazione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che intimava lo sgombero della stradina denominata "Strettina Sant'Antonio" entro sette giorni, sul presupposto della sua natura pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza con cui il Comune gli aveva intimato di liberare l'area, sostenendo che il tratto di strada fosse privato e che l'Amministrazione non avesse dimostrato né l'acquisto della proprietà del suolo né la destinazione all'uso pubblico. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, degli artt. 42, comma 2, e 97 Cost., degli artt. 832 ss. c.c. e dell'art. 8 l. 126/1958, nonché eccesso di potere per difetto ed erroneità dell'istruttoria e dei presupposti, difetto ed erroneità della motivazione, illogicità e travisamento dei fatti, oltre alla violazione dei principi di correttezza e buon andamento. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che la stradina non era mai stata espropriata, non risultava nell'elenco delle strade comunali né nell'inventario dei beni comunali e non era interessata da manutenzione, illuminazione, reti tecnologiche, fognatura o altra opera urbanizzativa comunale. Ha inoltre richiamato una precedente nota dell'Ufficio tecnico comunale, nella quale il Comune aveva riconosciuto che l'area non compariva negli elenchi delle strade comunali e nell'inventario dei beni, pur precisando che tale omissione non consentiva da sola di stabilirne la natura pubblica o privata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché l'accertamento della natura pubblica o privata della strada era necessario soltanto come questione preliminare alla decisione sulla legittimità dell'ordinanza di sgombero, senza costituire l'oggetto principale della domanda con efficacia di giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che l'attribuzione a una strada privata del carattere di strada pubblica richiede la dimostrazione dell'acquisto della proprietà del suolo da parte dell'ente locale; l'iscrizione negli elenchi comunali ha valore dichiarativo e ricognitivo, non costitutivo. Il Comune aveva ammesso che la stradina non risultava né nello stradario comunale né nell'inventario dei beni comunali e non aveva fornito la prova della destinazione all'uso pubblico. Inoltre, l'assenza di numerazione civica, reti tecnologiche pubbliche, opere di urbanizzazione e servizio pubblico di raccolta rifiuti, insieme allo svolgimento della manutenzione e pulizia da parte del ricorrente, costituiva un insieme di indici della natura privata dell'uso. L'Amministrazione non aveva quindi svolto un'istruttoria adeguata e autonoma né dimostrato i presupposti dello sgombero. È stata altresì ritenuta inidonea la motivazione fondata sulla mancata prova, da parte del ricorrente, del proprio titolo dominicale, poiché tale circostanza non dimostra la natura pubblica dell'area. L'ordinanza è stata annullata. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 l. 241/1990
L'azione amministrativa deve rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione; nel caso concreto l'ordinanza è stata ritenuta carente quanto all'istruttoria e alla motivazione dei presupposti dello sgombero.
artt. 42, comma 2, e 97 Cost.
Sono stati richiamati dal ricorrente a tutela della proprietà privata e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
artt. 832 ss. c.c.
Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione alla proprietà privata dell'area.
art. 8 l. 126/1958
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle strade comunali.
Massime di principio
- Quando l'annullamento di un provvedimento amministrativo dipende dalla verifica preliminare della natura pubblica o privata di una strada, il giudice amministrativo può risolvere incidentalmente tale questione, senza pronunciare con efficacia di giudicato sull'accertamento petitorio, se la domanda principale riguarda la legittimità del provvedimento amministrativo.
- Per attribuire a una strada privata il carattere di strada pubblica, l'amministrazione deve dimostrare l'acquisto della proprietà del suolo da parte dell'ente locale oppure la sussistenza dei presupposti dell'uso pubblico; l'iscrizione negli elenchi delle strade comunali ha valore dichiarativo e ricognitivo, non costitutivo della proprietà pubblica.
- L'assenza della strada nello stradario e nell'inventario comunale, la mancanza di numerazione civica, reti tecnologiche e opere urbanizzative pubbliche, nonché lo svolgimento della manutenzione da parte dei privati, costituiscono indici rilevanti della natura privata dell'uso e impongono all'amministrazione una prova adeguata in senso contrario.
- Un provvedimento di sgombero fondato sulla natura pubblica di una strada è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l'amministrazione non accerti autonomamente il titolo pubblico o l'effettiva destinazione all'uso pubblico e si limiti a rilevare che il privato non ha dimostrato il proprio titolo di proprietà.
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