Regolamento (UE) 2020/684
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/684 della Commissione del 18 maggio 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Kaki Ribera del Xúquer» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP «Kaki Ribera del Xúquer». La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna, ha pubblicato la modifica proposta per consentire eventuali opposizioni e, non avendo ricevuto dichiarazioni di opposizione, ha proceduto all’approvazione. Il provvedimento si limita dunque a rendere efficace la modifica del disciplinare già pubblicata, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP «Kaki Ribera del Xúquer».
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta «Kaki Ribera del Xúquer», già iscritta nel registro delle DOP e IGP dell’Unione, e riguarda l’approvazione di una modifica del relativo disciplinare presentata dalla Spagna. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP «Kaki Ribera del Xúquer»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/684 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta «Kaki Ribera del Xúquer». Il provvedimento si colloca nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dà seguito alla domanda presentata dalla Spagna.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale base giuridica dell’atto di esecuzione. Nelle premesse viene ricordato che la domanda di modifica è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento, con riferimento alla DOP già registrata in virtù del regolamento (CE) n. 245/2002 e successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1133/2013.
Natura della modifica e pubblicazione
La Commissione qualifica la modifica come �un�a0modifica non minore�a0ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Proprio per questa ragione la domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), al fine di consentire l’eventuale presentazione di opposizioni.
Assenza di opposizioni e approvazione finale
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata. L’articolo 1 del regolamento dispone quindi in modo diretto l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata per la denominazione «Kaki Ribera del Xúquer» (DOP).
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Esame della domanda di modifica del disciplinare
La Commissione ha esaminato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda della Spagna relativa alla modifica del disciplinare della DOP «Kaki Ribera del Xúquer», già registrata nel quadro del regolamento (CE) n. 245/2002, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1133/2013.
Qualificazione della modifica come non minore e pubblicazione
La modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; per tale motivo la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.
Decorrenza ed efficacia del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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